Art. 1.

                     Requisiti di partecipazione

    La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
quattro  Avvocati  da  nominare in esperimento nel grado iniziale del
ruolo  legale, che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con
le funzioni da svolgere nell'Istituto.
    Sono richiesti i seguenti requisiti:
      1.  laurea  in  giurisprudenza  conseguita  con il punteggio di
almeno  105/110  o  votazione  equivalente;  ovvero  titolo di studio
conseguito  all'estero  o  titolo  estero  conseguito  in Italia, con
votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuto equipollente
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente
normativa, alla laurea sopra indicata;
      2.  iscrizione  a  uno  degli  Albi degli Avvocati istituiti in
Italia  presso  i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta
iscrizione;
      3. cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
      4.  idoneita'  fisica  alle mansioni, da accertarsi da parte di
enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;
      5. godimento dei diritti politici;
    i  cittadini  di  altri  Stati  membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
      6. godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      7. adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa
l'equipollenza  del  titolo  di  studio  conseguito  all'estero o del
titolo  estero  conseguito  in  Italia - devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri  alla  data  di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  presso gli enti competenti
l'effettivo  possesso  dei  requisiti  previsti dal presente bando in
qualsiasi  momento,  anche successivo allo svolgimento delle prove di
concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.
    La  Banca  d'Italia  dispone  l'esclusione  dal concorso, non da'
seguito  all'assunzione  ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego  dei  soggetti  che  risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti  previsti  dal  bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto  a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.