IL VICE DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente il regolamento recante la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, a tenente di vascello in servizio permanente dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto, riservato agli ufficiali piloti di complemento della Marina in ferma dodecennale; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il personale militare, il quale prevede, tra l'altro, che il Vice Direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento; Visto il decreto del Ministro della difesa 11 marzo 2004, concernente la nomina del Brigadier Generale (oggi Generale di divisione) Sandro Santroni a Vice Direttore della Direzione Generale per il personale militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno 2006 un concorso «interno», per titoli, per la nomina di 10 (dieci) tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi della Marina, con la seguente ripartizione di posti: a) 6 (sei) nel Corpo di stato maggiore; b) 4 (quattro) nel Corpo delle capitanerie di porto. 2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso e di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.