IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
                              militare

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e  3  della  precitata  legge  15 maggio  1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita';
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale   a   norma  dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge
14 novembre   2000,   n. 331,   modificato  con  decreto  legislativo
31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 settembre  2002,  emanato in
applicazione  dell'articolo  23,  comma  5,  del  sopracitato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri  e  le  modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  della  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  della  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  in  base  al  quale  il  reclutamento del
personale  militare femminile e' effettuato, per l'anno 2006 in tutti
i  ruoli,  Corpi,  categorie,  specialita'  e  specializzazioni senza
limitazione percentuale;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  5 dicembre  2005  della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
    Ritenuto   necessario,  al  fine  di  soddisfare  la  prioritaria
esigenza  della  Forza armata di disporre di personale qualificato da
impiegare,  dopo  la  nomina  ad  ufficiale  in  ferma prefissata, in
attivita'  che  richiedono elevata professionalita', prevedere che al
concorso   indetto   con   il  presente  decreto  vengano  ammessi  a
partecipare   solo  concorrenti  in  possesso  di  specifiche  lauree
specialistiche e di particolari ulteriori requisiti culturali;
    Ritenuto   opportuno   prevedere   che   alle  prove  concorsuali
successive   alla  prova  di  cultura  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti  idonei  sufficiente a garantire una adeguata selezione e
la copertura dei posti a concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di  30  (trenta)  giovani  al  3°  corso  allievi  ufficiali in ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei Corpi
dell'Esercito  appresso  indicati.  I  posti  a  concorso  sono cosi'
ripartiti:
a. 9 (nove) per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui:
    a) n. 1 per laureati in fisica;
    b) n. 2 per laureati in chimica o ingegneria chimica;
    c)  n. 2  per  laureati  in  ingegneria  elettronica o ingegneria
elettrica;
    d) n. 2 per laureati in ingegneria civile o ingegneria edile;
    e) n. 2 per laureati in informatica o ingegneria informatica.
b. 13 (tredici) per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui:
    a) n. 11 per laureati in medicina e chirurgia;
    b) n. 2 per laureati in medicina veterinaria.
c.  8  (otto)  per  il  Corpo  di  amministrazione e di commissariato
dell'Esercito, di cui:
    a) n. 5 per laureati in giurisprudenza;
    b) n. 3 per laureati in economia e commercio.
    2.  Al  concorso  possono  partecipare concorrenti, anche se alle
armi,  sia  di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni
del  presente  decreto,  in  mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
    3. Il reclutamento del personale femminile non soggiace ad alcuna
limitazione  percentuale,  come  stabilito  dal  decreto ministeriale
27 maggio 2005, citato nelle premesse.
    4.  Il  numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del  presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree  specialistiche, potranno subire modificazioni, fino alla data
di  approvazione  della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
rideterminare  il  numero  dei  posti  a  concorso,  di  sospendere o
rinviare   le  prove  concorsuali,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori alla frequenza del corso, nonche' di modificarne il periodo
di  previsto  svolgimento,  in  ragione  di  esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.