IL DIRETTORE GENERALE

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di Finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale
dello Stato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo o
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione  ai  concorsi  per  la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  sopracitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita',
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione delle lauree universitarie specialistiche;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni,   concernente   la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 settembre  2002,  emanato in
applicazione  dell'articolo  23,  comma  5,  del  sopracitato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri  e  le  modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  con  il  quale sono state
apportate   «Modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto  del
Ministro  dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
3 novembre 1999, n. 509;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  che,  nel  definire, tra l'altro, i ruoli
dell'Arma  dei  carabinieri  nei  quali  avverra'  nell'anno  2006 il
reclutamento  del  personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima di detto personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi
ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per  il  reclutamento  nel  corso  del 2006 di complessivi 70 allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari del ruolo speciale e del
ruolo  tecnico  - logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di
rideterminarne  eventualmente il numero in funzione della consistenza
delle  categorie  degli  ufficiali  ausiliari  dell'Arma  stessa, per
esigenze  attualmente  non  valutabili  e non prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero,  in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno
2006;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non   abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione   presentate   venisse  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze  di  selezione  dell'Arma dei carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  i  seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione   ai   sottonotati  corsi  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata  dell'Arma  dei  carabinieri, con il numero di posti e con
inizio nel mese a fianco di ciascun corso indicati:
      a) concorso per l'ammissione di 40 (quaranta) allievi ufficiali
al   10°   corso   A.U.F.P.  per  il  conseguimento  della  nomina  a
sottotenente  in  ferma  prefissata,  ausiliario  del  ruolo speciale
dell'Arma dei carabinieri (incorporazione settembre 2006);
      b) concorso  per  l'ammissione di 30 (trenta) allievi ufficiali
al  10° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a tenente in
ferma  prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico dell'Arma
dei  carabinieri  (incorporazione settembre  2006),  ripartiti per le
specialita' di seguito indicate:
      - 8 (otto) posti specialita' amministrazione;
      - 16 (sedici) posti specialita' medicina;
      - 4 (quattro) posti specialita' telematica;
      - 2 (due) posti specialita' genio.
    Il  mese  di  prevista  incorporazione  indicato per ciascuno dei
concorsi  di  cui  alle  precedenti  lettere  a)  e  b) potra' essere
modificato per sopraggiunte esigenze organizzative e logistiche degli
Istituti addestrativi.
    2.  Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare concorrenti
sia   di   sesso  maschile,  che  di  sesso  femminile.  Pertanto  le
disposizioni   del   presente   decreto,   in  mancanza  di  espressa
indicazione,  devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
    3.  I posti disponibili per un concorso ed una specialita' di cui
al  precedente  comma 1 eventualmente non ricoperti per insufficienza
di concorrenti idonei potranno essere devoluti a favore del parallelo
concorso  ovvero  di  altra specialita', anche nel medesimo concorso,
secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri.
    4.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1 il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito,  per esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in funzione della
consistenza  delle  categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei
carabinieri.