IL DIRETTORE GENERALE
         della direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e   dell'Aeronautica  e  successive
modificazioni);
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (Testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto Speciale della Regione
Trentino  Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello Statuto Speciale per la Regione
Trentino  Alto  Adige  in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  (Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  (Determinazioni  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo)  modificata  ed  integrata  dalla  legge
16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
caratteristici  del personale appartenente all'Esercito, alla Marina,
all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri);
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
dei  sovrintendenti  dell'Arma  dei  Carabinieri sono disponibili 450
unita'  da ricoprire, i sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198,  come  modificato  dal  decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83,   mediante   due   distinti  concorsi,  nel  limite  del  70%,
corrispondente  a  315 posti, mediante un concorso interno per titoli
riservato  agli  Appuntati  Scelti  per  l'ammissione  ad un corso di
aggiornamento  e  formazione professionale, della durata di tre mesi,
che  si  conclude  con  un  esame  orale,  e  per  il  restante  30%,
corrispondente  a  135 posti, mediante un concorso interno per titoli
ed  esame scritto riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai
Carabinieri  Scelti  ed  ai  Carabinieri  in  servizio permanente con
almeno  sette  anni  di  servizio,  previo  superamento  del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
    Considerato  che  gli  Appuntati  Scelti possono partecipare, per
ciascun  anno,  ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
    Visto  l'art. 16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  Dirigenti  di  Uffici  Dirigenziali
Generali;
    Visto  l'art. 2 del decreto dirigenziale in data 11 ottobre 2005,
concernente  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti  di  gestione
amministrativa in materia di provvedimenti attuativi, modificativi ed
integrativi di bandi di concorso del personale militare;
    Visto  l'art. 2,  comma  3,  del  decreto ministeriale 26 gennaio
1998,   come   modificato  dal  decreto  ministeriale  8 giugno  2001
concernente  la  struttura  ordinativa  e  competenze della Direzione
Generale  per  il  Personale Militare, per il quale il Vice Direttore
Militare  piu'  anziano  sostituisce il Direttore Generale in caso di
assenza  o  impedimento  e  ne assolve le funzioni in caso di vacanza
della carica,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto  un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato  agli  Appuntati  Scelti,  Appuntati,  Carabinieri Scelti e
Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per   l'ammissione   al  12°  corso  trimestrale  di  n. 135  allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.
    2. Fermo restando il numero complessivo di allievi vicebrigadieri
da  immettere  al  corso  di  cui  al precedente comma, 14 posti sono
riservati  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo
previsto  dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 luglio  1976,  n. 752  e successive modificazioni, che ne facciano
esplicita  richiesta  nella  domanda,  sulla  quale dovranno altresi'
precisare in quale lingua intendano sostenere l'esame scritto.
    3. Gli  eventuali  posti  rimasti scoperti saranno devoluti, fino
alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al
concorso  per l'ammissione al 6° corso trimestrale di aggiornamento e
formazione  professionale,  risultati  idonei  ma  non  vincitori, in
relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.