IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista  la  legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
attuativo 23 giugno 1992, n. 352;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
artt. 20, 21 e 22;
    Visto  il  decreto  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   7   febbraio  1994,  n. 174,  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  «Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nel pubblico
impiego» e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Vista  la  legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ed in particolare il
comma  105  dell'art. 1,  che dispone che le universita', a decorrere
dall'anno  2005,  adottino,  tra  l'altro,  programmi  triennali  del
fabbisogno  del personale tecnico amministrativo, a tempo determinato
ed indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi bilanci e che detti programmi saranno valutati dal MIUR;
    Vista  la  nota  prot.  n. 482 del 4 aprile 2005, con la quale il
MIUR  ha  approvato  il piano triennale di fabbisogno di personale di
questo Ateneo;
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Macerata;
    Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre
2005 che ha autorizzato tra l'altro:
      due posti di cat. «C» dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati (attivita' informatica);
    Vista  la nota n. 12567 del 14 novembre 2005, inoltrata da questa
Universita', in applicazione dell'art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001  al  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
    Vista  la  nota  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica del
16 febbraio  2006, con la quale si comunica di non avere personale da
assegnare   ai   sensi   dell'art. 34-bis   del  decreto  legislativo
n. 65/2001 per il fabbisogno di professionalita' segnalato;
    Vista  la  nota  prot. n. 12571 del 15 novembre 2005 con la quale
questa  universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita'
interuniversitaria in applicazione dell'art. 46 del C.C.N.L. 9 agosto
2000, come sostituito dall'art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005;
    Considerato  che  anche  la  predetta  mobilita'  ha  avuto esito
negativo;
    Vista   la   legge   del   12  marzo  1999,  n. 68  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili  ed  in  particolare  l'art. 7,  comma 2, che dispone a
favore  di  tali  soggetti una riserva di posti nei concorsi pubblici
nei  limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
    Visto  il  decreto  legislativo  n. 215 dell'8 maggio 2001, ed in
particolare  l'art. 18,  commi  6  e 7 e successive modificazioni che
eleva  al  30%  dei  posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e il comma
7,  il  quale  prevede  che  qualora  tale  riserva non possa operare
integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto,
tale  frazione  si  cumula  con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi nella stessa amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  n. 31  luglio 2003, n. 236 ed in
particolare l'art. 11, che ricomprende nella sopraccitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di  determinate
categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare in
misura  proporzionale  per  ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato  che  la medesima riduzione proporzionale non determina
il  raggiungimento  dell'unita'  ne'  a  favore  della  categoria dei
soggetti disabili ex legge n. 68/1999, ne' a favore della sopracitata
categoria  di  cui  ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003,
pur comportando in relazione a quest'ultima categoria una frazione di
posto  pari a 0,60 che sara' cumulata con le frazioni di posto che si
determineranno  a  seguito  di future selezioni a tempo indeterminato
bandite da questo ateneo;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    Accertata  la  disponibilita'  di  bilancio  per  l'assunzioni in
parola;
    Considerato   il   prevedibile   elevato  numero  di  domande  di
ammissione  al  concorso  e  quindi  l'opportunita'  di prevedere una
preselezione;

                               Decreta


                          BANDO N. 14/2005


                               Art. 1


                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  due  posti  di  cat.  C, posizione economica C1 - area
tecnica,   tecnico-scientifica   ed   elaborazione   dati  (attivita'
informatica)   -   con   rapporto   di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  in  regime di tempo pieno, presso l'Universita' degli
studi di Macerata.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.