IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del piu' volte citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, ed in particolare l'articolo 20, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% la percentuale di concorrenti di sesso femminile che possono conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; Tenuto conto che nell'anno 2005 ha avuto termine il regime transitorio previsto dall'articolo 58 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e che, pertanto, i requisiti di partecipazione ai concorsi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito sono quelli fissati dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dall'articolo 20 del decreto ministeriale 21 dicembre 1998; Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2006; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante; Decreta: Articolo 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a. concorso per il reclutamento di 136 (centotrentasei) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di 95 (novantacinque) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b. concorso per il reclutamento di 17 (diciassette) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di 12 (dodici) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c. concorso per il reclutamento di 13 (tredici) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di 9 (nove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; d. concorso per il reclutamento di 2 (due) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera c) e degli ufficiali inferiori in ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b), i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2006. Articolo 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono partecipare: a. gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito - appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi - che siano in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano svolto almeno un anno di servizio in detta ferma. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto servizio; b. gli ufficiali inferiori in ferma prefissata - appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nel gia' citato allegato «A» al presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi - che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione (compreso il periodo di formazione) nell'Esercito; c. gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito - appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nel gia' citato allegato «A» al presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi - facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d. i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie riportate nell'allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi. Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno un anno di comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; e. a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo; f. i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; g. gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, che, qualora in servizio, non abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere a. e b. del comma 1 del precedente articolo 1. 2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo articolo 3, comma 2, dovranno: a. essere in possesso della cittadinanza italiana; b. non aver superato: - il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); - il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); - il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c. essere in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'universita', ovvero di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro scelta; d. godere dei diritti civili e politici; e. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato. 3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendano partecipare. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 11 e 12; b. al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa; c. per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero almeno 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 5. I requisiti di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b. e c., e quelli di cui al precedente comma 4 devono essere mantenuti sia sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente sia durante la frequenza del corso applicativo. Articolo 3 Domande di partecipazione - Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza 1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in originale, di cui all'allegato «D» al presente decreto, reperibile, tra l'altro, presso i Distretti militari e le Capitanerie di porto, che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico, dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione della banca dati automatizzata di cui al successivo articolo 19 del presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello, tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte del gia' citato allegato «D» al presente decreto. Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello. Il modello non dovra' essere piegato o sgualcito. 2. I concorrenti dovranno inviare le domande e i modelli GC 002, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti concorrenti dovranno, inoltre, presentare, copia della suddetta domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente di appartenenza, se in servizio, ovvero, al distretto militare competente per territorio, in relazione alla propria residenza, se in congedo. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato. 3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a. grado, cognome e nome; b. data, luogo di nascita, codice fiscale; c. possesso della cittadinanza italiana; d. stato civile; e. comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella Postale 353 - 00187 Roma Centro, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; g. titolo di studio conseguito, con relativo voto; h. Reparto o Distretto militare di appartenenza; i. eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; j. il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto). Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; k. se in servizio, la propria posizione militare, con indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data di inizio e fine del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati; l. l'eventuale possesso di titoli di merito - non risultanti dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio - ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 9; m. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto; n. la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa; o. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 15; p. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per l'Arma Corpo di appartenenza; q. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; r. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; s. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. 4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. 6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «C» al presente decreto. Articolo 4 Titoli di merito 1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo articolo 9 del presente decreto, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel successivo articolo 5. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni. Articolo 5 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. I Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 2, dovranno provvedere ad inviare entro e non oltre il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisone reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, i seguenti documenti aggiornati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: a. copia del libretto personale o della cartella personale, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali di complemento, in ferma prefissata e appartenenti alle Forze di Completamento in servizio od in congedo e per gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e dei sergenti); b. copia del documento matricolare (per i partecipanti in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Esercito di sesso maschile e per i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito di ambo i sessi che non abbiano completato il secondo anno del previsto ciclo formativo). 2. Per i concorrenti in servizio i Comandi di appartenenza dovranno rilasciare la certificazione prevista dal successivo articolo 10, comma 7, del presente decreto, secondo il modello in allegato «F» al decreto medesimo, che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa, che i concorrenti dovranno produrre all'atto della presentazione al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica. I concorrenti che non avessero sostenuto dette prove dovranno essere muniti della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra. Articolo 6 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, prevede: a. prova scritta di cultura generale; b. prova scritta di cultura tecnico-professionale; c. valutazione dei titoli; d. prove di efficienza fisica; e. accertamenti sanitari; f. accertamento attitudinale; g. prova orale; h. prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, com-ma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 14, comma 2 (presumibilmente entro il 28 dicembre 2006), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. Articolo 7 Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le Commissioni esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: a. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.: - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente; - cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri; - un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto al voto; b. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b.: - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale di Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente; - tre ufficiali superiori dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri; - un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto al voto; c. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.: - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale di Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente; - tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri; - un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto al voto; d. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d.: - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale di Brigata o corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente; - tre ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri; - un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto al voto. 2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le Commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari e per l'accertamento attitudinale, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno cosi' composte: a. per le prove di efficienza fisica: - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, Presidente; - due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, segretario. La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito; b. per gli accertamenti sanitari: - un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, Presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. c. per l'accertamento attitudinale: - un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello; - un ufficiale in servizio permanente laureato in psicologia; - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato in psicologia ovvero qualificato perito selettore; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, segretario. Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; d. per gli ulteriori accertamenti sanitari: - un Brigadier generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, Presidente; - due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b. del presente comma. Articolo 8 Prove scritte 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente articolo 1 saranno ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere le seguenti prove scritte: - prova scritta di cultura generale consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica e di logica matematica. Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno fissati dalla Commissione esaminatrice e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; - prova scritta di cultura tecnico-professionale, di durata massima di 6 ore, vertente sui programmi d'esame riportati nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, nei giorni appresso indicati per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, com-ma 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale: a. 11 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.; b. 18 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.; c. 24 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c.; d. 26 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d. 3. Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 20 giugno 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 20 giugno 2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' di copia della domanda e della ricevuta della raccomandata di spedizione della medesima. 5. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' loro fornito sul posto. 6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. La correzione della prova scritta di cultura generale sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento della prova medesima. 9. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 11, essi dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30i. 10. L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dai Presidenti delle rispettive Commissioni esaminatrici. Alla sede d'esame verranno affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli idonei, uno dei non idonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito nella prova, rilasciandone ricevuta. Per i non idonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira' notifica dell'esito della prova. 11. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura generale potranno richiedere informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero consultare il sito web «www.persomil.difesa.it». 12. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni appresso indicati per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale: a. 12 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.; b. 19 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.; c. 25 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c.; d. 27 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d. Eventuali modificazioni della data e/o della sede di svolgimento della prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno rese note agli interessati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 20 giugno 2006. 13. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera con inchiostro indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. 14. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 15. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 16. I concorrenti per essere giudicati idonei dovranno riportare nella prova scritta di cultura tecnico-professionale un punteggio di almeno 18/30i . 17. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura tecnico-professionale non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno richiedere informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero consultare il sito web «www.persomil.difesa.it». Articolo 9 Valutazione dei titoli 1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 7, comma 1, procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente articolo 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei predetti concorsi e' pari a 20/30i, cosi' ripartiti: a. qualita' militari e professionali e/o esperienze professionali documentate svolte presso Amministrazioni pubbliche: fino ad un massimo di punti 5; b. idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad un massimo di punti 3; c. partecipazione ad operazioni fuori area, anche se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un massimo di punti 3, calcolando 0,30 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in tali operazioni; d. titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: - per ciascun diploma universitario con corso di durata biennale: fino a punti 0,50; - per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di durata triennale: fino a punti 1; - per ciascuna laurea specialistica: fino a punti 2 (con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento). Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in nessun caso superare i punti 2; e. ricompense: fino ad un massimo di punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: - per ogni Medaglia d'oro al Valor militare o al Valor civile o al Valore dell'Esercito: punti 2; - per ogni Medaglia d'argento al Valor militare o al Valor civile o al Valore dell'Esercito: punti 1,50; - per ogni Medaglia di bronzo al Valor militare o al Valor civile o al Valore dell'Esercito o Croce al Valor Militare: punti 1; - per ogni Croce d'oro al Merito dell'Esercito: punti 0,90; - per ogni Croce d'argento al Merito dell'Esercito: punti 0,85; - per ogni Croce di bronzo al Merito dell'Esercito: punti 0,80; - per ogni encomio solenne: punti 0,75; - per ogni encomio semplice: punti 0,50; - per ogni elogio: punti 0,25. Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in nessun caso superare i punti 2. f. periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3, calcolando punti 0,10 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza; g. altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: - per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50; - per corsi universitari post lauream: fino a punti 1; - per la qualifica di istruttore militare di educazione fisica: punti 0,50; - per la qualifica di aiuto istruttore militare di educazione fisica: punti 0,50. Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in nessun caso superare i punti 2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti non potra' in nessun caso superare i 20/30i. Articolo 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nella prima decade del mese di ottobre 2006, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Ai concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro sara' fornito, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, il vitto e l'alloggio a carico dell'Amministrazione militare. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti: - certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici della Federazione Medico Sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. In sostituzione di detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio potra' produrre il certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi previsti; - certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione, da non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari; - eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni i concorrenti di sesso femminile dovranno produrre i seguenti documenti: - referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari; - eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo articolo 11, comma 3, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato «F» al presente decreto. Il medesimo allegato «F» contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. Il personale militare in servizio nella Forza armata e' esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca la certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato «F» al presente decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1 «L'addestramento militare», ed. 1989, e successive modificazioni e integrazioni. La mancata esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero del certificato di cui al precedente comma 3, primo alinea. Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a. L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira' ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato «F» al presente decreto. 8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica: - verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; - avviera' senza indugio alla competente Commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo; - sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; - attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato «F» al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14. 9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 14. Articolo 11 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera b., ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare. 2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici: a. statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m. 1,61, se di sesso femminile; b. acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miotico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; c. perdita uditiva: . MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB; . BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%; . MONOLATERALE o BILATERALE ISOLATA > 45 dB a 6.000 - 8.000 Hz. 3. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a. esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui i concorrenti non producano esame e relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, ovvero private convenzionate; b. cardiologico con E.C.G.; c. oculistico; d. otorinolaringoiatrico; e. psichiatrico; f. analisi completa delle urine; g. analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); birilubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo); h. esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; i. ecografia pelvica per le sole concorrenti sprovviste del relativo referto di cui al precedente articolo 10, comma 3, quarto alinea. La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente articolo 10, comma 3, quinto alinea, la Commissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenenrsi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: PS CO AC AR AV LS LI VS AU 2 3 2 2 2 2 2 3 2 6. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 7. Saranno giudicati «non idonei» dalla predetta Commissione i concorrenti: - affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); - risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; - affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; - affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente. 8. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «Idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente»; «Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di non idoneita'. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. 10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far pervenire alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella Postale 353 - 00187 Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 06.4827347) specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. 11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. 12. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla Commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera d. che, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 14. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne riceveranno, da parte dalla Direzione Generale per il personale militare, formale comunicazione. 15. I concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 10, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato saranno esclusi dal concorso. Articolo 12 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma 8, saranno sottoposti ad accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare, da parte della Commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c. 2. Detta Commissione, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale, valutera' le capacita' adattive al ruolo, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei concorrenti. 3. Il giudizio espresso dalla Commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi. Articolo 13 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nell'Allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. 3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente articolo 6, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 14. 4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30i. 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato «E». La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera' contestualmente alla prova orale. 6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: - da 0 a 17,999/30i: punti 0; - da 18/30i a 19,999/30i: punti 1; - da 20/30i a 21,999/30i: punti 2; - da 22/30i a 23,999/30i: punti 3; - da 24/30i a 25,999/30i: punti 4; - da 26/30i a 27,999/30i: punti 5; - da 28/30i a 30/30i: punti 6. 7. Ai concorrenti in servizio e' fatto obbligo di presentarsi alle prove orali in uniforme. Articolo 14 Graduatorie 1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1., la graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione esaminatrice in base alla somma dei punti riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei titoli e negli accertamenti sanitari, nonche' degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1., sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti al ruolo dei marescialli potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 4. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente comma 3, nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato Allegato «G» eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata. 5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1., saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it». Articolo 15 Nomina 1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sottotenenti in servizio permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente decreto. 4. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., del presente decreto. 5. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 6. 6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente articolo 14, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 9. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a. se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b. se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 10. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. Articolo 16 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Articolo 17 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina. Articolo 18 Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'articolo 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. Articolo 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore pro tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione Generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2006 Per il DIRETTORE GENERALE ta IL VICE DIRETTORE GENERALE Generale di Divisione Sandro Santroni