IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999; Visto il regolamento della formazione alla ricerca (Dottorati di ricerca e scuole dottorali), emanato con decreto rettorale n. 796/2006 del 6 aprile 2006; Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di ricerca e delle scuole dottorali con sede amministrativa presso l'Ateneo; Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati; Vista la delibera di attivazione del ciclo assunta dal senato accademico in data 23 maggio 2006; Vista la delibera di attivazione del ciclo assunta dal consiglio di amministrazione in data 24 maggio 2006; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Art. 1. XXII Ciclo della formazione dottorale: anno accademico 2006/2007 E' attivato il XXII ciclo della formazione dottorale dell'Universita' Roma Tre, articolato in: dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati) e scuole dottorali (di seguito indicate come scuole), di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso. Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il titolo di dottore di ricerca. Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura «Contributo a carico del dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai dottorandi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, i vincitori in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con contributo a carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di idonea certificazione. L'attribuzione delle borse convenzionate con altri enti e' subordinata alla effettiva stipula della relativa convenzione con l'Ente e/o Universita' erogante: in caso di mancata stipulazione le conseguenti determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto a titolo oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse agli organi accademici centrali, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge o regolamentari. Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata dal senato accademico su proposta del Collegio dei docenti; l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira' le norme previste dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. ----> Vedere Tabelle da pag. 27 a pag. 29 della G.U. <----