IL RETTORE

    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente
il  «Regolamento  recante  norme  in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999;
    Visto  il regolamento della formazione alla ricerca (Dottorati di
ricerca   e   scuole   dottorali),   emanato  con  decreto  rettorale
n. 796/2006 del 6 aprile 2006;
    Visti  i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di
ricerca  e  delle  scuole  dottorali  con  sede amministrativa presso
l'Ateneo;
    Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati;
    Vista  la  delibera  di  attivazione del ciclo assunta dal senato
accademico in data 23 maggio 2006;
    Vista  la delibera di attivazione del ciclo assunta dal consiglio
di amministrazione in data 24 maggio 2006;
    Sentito il direttore amministrativo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  XXII Ciclo della formazione dottorale: anno accademico 2006/2007

    E'   attivato   il   XXII   ciclo   della   formazione  dottorale
dell'Universita' Roma Tre, articolato in:
      dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati)
    e
      scuole dottorali (di seguito indicate come scuole),
di  seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli  studi  Roma Tre, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico
concorso.
    Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il
titolo di dottore di ricerca.
    Per  i  posti  a  titolo  oneroso  identificati  con  la dicitura
«Contributo a carico del dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai
dottorandi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 9 aprile 2001, i vincitori in situazione
di  handicap  con  un'invalidita'  riconosciuta  pari  o superiore al
sessantasei  per  cento,  qualora vincitori di posto con contributo a
carico,   saranno   esonerati   totalmente   dal   pagamento   dietro
presentazione di idonea certificazione.
    L'attribuzione  delle  borse  convenzionate  con  altri  enti  e'
subordinata  alla  effettiva  stipula  della relativa convenzione con
l'Ente  e/o  Universita' erogante: in caso di mancata stipulazione le
conseguenti   determinazioni   (riduzione  degli  ammessi  al  corso,
trasformazione  in  posto  a  titolo  oneroso o assegnazione di altra
borsa)  sono  rimesse agli organi accademici centrali, fermo restando
il rispetto dei requisiti di legge o regolamentari.
    Oltre   a  quelle  gia'  indicate  nel  bando  potranno  rendersi
disponibili  altre  borse  di studio triennali (borse convenzionate o
borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse
nazionale);  l'attribuzione  di tali eventuali borse sara' deliberata
dal   senato   accademico  su  proposta  del  Collegio  dei  docenti;
l'individuazione  del  dottorando cui attribuire la borsa, che potra'
essere  esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo
concorso,  seguira'  le  norme  previste dal regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca.

    ---->  Vedere Tabelle da pag. 27 a pag. 29 della G.U.  <----