IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
                              militare

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione   della  difesa,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale  della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,  modificata  con
direttiva del 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge  14 novembre  2000,  n. 331,  modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113,   concernente   il  regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 197 recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  il  decreto  dirigenziale 6 dicembre 2005 recante adozione
delle    direttive    tecniche   riguardanti   l'accertamento   delle
imperfezioni  ed  infermita',  di  cui  all'articolo  2, comma 3, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare
il   profilo   sanitario  nel  reclutamento  dei  militari  atleti  e
istruttori;
    Visto  il  foglio  n. ISC/4/559  in data 5 maggio 2006 con cui la
Marina   Militare   Ispettorato  delle  Scuole  ha  rappresentato  la
necessita'   di  reclutare,  per  l'anno  2006,  volontari  in  ferma
prefissata  quadriennale  in  qualita' atleti per l'accesso ai Centri
Sportivi Agonistici della Marina Militare;
    Fatta  riserva  di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando  di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare   il   numero   dei   posti   disponibili,  di  sospendere
l'ammissione  alla  ferma  prefissata  quadriennale  dei vincitori in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  ragione  di  disposizioni  o  di  ulteriori disposizioni
relative al contenimento della spesa pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli, per l'accesso ai
Centri  Sportivi  Agonistici  della  Marina  Militare  di  n. 6 (sei)
volontari  in  ferma  prefissata quadriennale, in qualita' di atleta,
ripartiti nelle discipline e nelle specialita' di seguito indicate:
      a) «CANOTTAGGIO»:
        n. 1  atleta  di sesso maschile nella specialita' olimpica di
«2000 metri»;
      b) «KAYAK»:
        n. 2  atleti  di  sesso femminile nelle specialita' olimpiche
«di velocita»;
        n. 1  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita' «discesa
fluviale spinti e classica»;
      c) «TIRO A SEGNO»:
        n. 1  atleta  di  sesso femminile nelle specialita' olimpiche
«carabina aria compressa C 10 e carabina libera tre posizioni CL3P»;
      d) «NUOTO»:
        n. 1  atleta  di  sesso femminile nella specialita' «nuoto di
fondo 10 km».
    2. Qualora  non dovessero essere ricoperti i posti per una o piu'
delle    discipline/specialita'    tra    quelle    sopra   indicate,
l'Amministrazione  della  Difesa  si riserva la facolta' di devolvere
gli  stessi  ad  altra  disciplina/specialita' tra quelle indicate al
precedente comma 1.
    3. L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva  la  facolta' di
revocare  il  bando  di  concorso,  di sospendere o rinviare le prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione  dei  vincitori  alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione  di  disposizioni  contenute nella legge finanziaria per
l'anno  2006  o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale.