Al  decreto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  suindicata
Gazzetta   Ufficiale,   sono  da  intendersi  apportate  le  seguenti
correzioni:
      alle  premesse,  a pag. 6, seconda colonna, dopo l'ultimo rigo,
e' inserito quanto segue:
      «Visto  il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre  1999,  n. 537,  concernente il regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;»;
      all'art. 2,   comma  1,  dove  e'  scritto:  «...  Puo'  essere
presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non
sia  in  possesso  del  titolo  accademico  prescritto  nel  predetto
termine,  ma  lo  consegna  comunque  in  data  anteriore  alla prova
d'esame.»,   leggasi:   «...   Puo'   essere  presentata  domanda  di
partecipazione  con  riserva ove il candidato non sia in possesso del
titolo  accademico  prescritto  nel  predetto termine, ma lo consegua
comunque in data anteriore alla prova d'esame.»;
      all'art. 4,  comma  4,  dove  e' scritto: «Per i fini di cui ai
precedenti  commi  si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  li'  maggio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 119  del  24 maggio  2001  ...»,  leggasi:  «Per  i fini di cui ai
precedenti  commi  si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  11  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 2001 ...».