Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni: alle premesse, a pag. 6, seconda colonna, dopo l'ultimo rigo, e' inserito quanto segue: «Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;»; all'art. 2, comma 1, dove e' scritto: «... Puo' essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegna comunque in data anteriore alla prova d'esame.», leggasi: «... Puo' essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame.»; all'art. 4, comma 4, dove e' scritto: «Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica li' maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001 ...», leggasi: «Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001 ...».