IL RETTORE

    Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse  di  studio  e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come  integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
    Vista  la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4,
che  demanda  alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio
regolamento  che  disciplini  l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
    Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
    Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato  emanato  il «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca»;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il
quale e' stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il
limite   di  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo,  ai  fini
dell'erogazione  della  borsa  di  studio di dottorato di ricerca, da
Euro 7.746,85 ad Euro 12.911,42;
    Visto  il  Regolamento  di  Ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca  il  cui  testo  coordinato  e'  stato  emanato  con  decreto
rettorale  n. 1015  del  1° marzo  2002  e  da  ultimo modificato con
decreto rettorale n. 2844 del 19 luglio 2004;
    Visto  in particolare il decreto rettorale n. 2100 dell'11 luglio
2006  con  il quale e' stato modificato l'art. 26, secondo comma, del
suindicato Regolamento di Ateneo;
    Visto  il decreto rettorale n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo
modificato  con  decreto rettorale n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo
all'istituzione  delle  Scuole  di dottorato di ricerca, previste dal
decreto del MIUR n. 262 del 5 agosto 2004;
    Vista  la  nota  prot. n. 1095 del 30 maggio 2006 con la quale il
MUR  ha  comunicato,  che,  ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto
ministeriale  23 ottobre 2003, n. 198 e decreto ministeriale 9 agosto
2004,  n. 263,  «Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita'  degli  studenti»,  e'  stato  stanziato un finanziamento a
favore  della  Seconda  Universita'  degli  studi  di  Napoli, per la
copertura  di n. 18 borse di studio per corsi di dottorato di ricerca
relativi  al  21° ciclo,  distribuite in relazione a specifici ambiti
disciplinari;
    Considerato   il   costante   orientamento   del   MUR,  relativo
all'utilizzazione  delle eventuali economie per il ciclo successivo a
quello  finanziato  e  a  favore  degli  stessi  corsi  di  dottorato
assegnatari di borse aggiuntive non attribuite;
    Viste  le  proposte  di  istituzione  e/o  rinnovo  dei  corsi di
dottorato  di ricerca - 22° ciclo - con sede amministrativa presso la
Seconda  Universita' degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture
proponenti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suindicato Regolamento;
    Viste  la relazione del Nucleo di valutazione interna redatta, in
data  2 maggio  2006,  e  relativa  all'esito positivo della verifica
della   sussistenza   dei  prescritti  requisiti  di  idoneita',  con
riferimento  ai  corsi  di Dottorato di ricerca - 22° ciclo, proposti
dalle anzidette strutture;
    Viste  le  delibere  del  Senato  accademico  e  del Consiglio di
amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente n. 42 del 20 giugno
2006  e  n. 55  del  22 giugno  2006, con le quali e' stata approvata
l'istituzione  e  il  rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 22°
ciclo, con la relativa assegnazione di borse di studio;
    Viste  le  proposte  di  finanziamento  di  borse  di  studio per
dottorati di ricerca presentate da Enti pubblici e/o privati in tempo
utile per l'emanazione del bando;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

    E'  istituito  il 22° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede  amministrativa  presso  la  Seconda  Universita' degli studi di
Napoli.
    Sono  indetti  pubblici  concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato  di  ricerca, di cui all'allegato A che e' parte
integrante del presente bando di concorso
    Per  ciascun  corso di dottorato di ricerca sono indicati i posti
messi  a  concorso, il numero delle borse di studio - ivi comprese il
numero  delle borse di studio finanziate da Enti pubblici e/o privati
-  la durata del corso, la scuola di dottorato cui afferisce il corso
e  le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede amministrativa
del  dottorato  di  ricerca,  il  docente  coordinatore del corso, le
lauree  previste  per l'accesso, nonche' il calendario di svolgimento
delle  prove  di  esame.  L'anzidetto calendario rappresenta notifica
ufficiale  agli  interessati  che,  pertanto,  non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione scritta.
    I  posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito  di  finanziamenti  da parte di enti pubblici e/o privati, la
cui  convenzione  sia  stipulata  entro  e  non  oltre  il termine di
scadenza   di   presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.  Detti  finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno
sul  numero  complessivo  dei  posti pianificati per ciascun corso di
dottorato di ricerca.
    Costituiranno   finanziamenti   aggiuntivi   anche  le  eventuali
economie  di  borse di studio finanziate dal MUR, a valere sul «Fondo
per  il  sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»
per  quei  corsi di dottorato di ricerca individuati come destinatari
del  finanziamento  per  il  ciclo  21°  e  per  i quali non e' stato
possibile attribuire la borsa medesima.
    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori ovvero di non
attribuire  tutte  le  borse di studio previste dal bando di concorso
medesimo  con conseguente riduzione dei posti senza borsa, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.