IL RETTORE

    Visto  il  decreto-legge  3 febbraio  1993,  n. 29,  e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica  19 ottobre  1998,  n. 390,  concernente  le  modalita' di
espletamento  delle  procedure  per  il  reclutamento  dei professori
universitari  di  ruolo  e  dei ricercatori a norma dell'art. 1 della
legge 3 luglio 1998, n. 210»;
    Vista  la  procedura  di  valutazione  comparativa,  indetta  con
decreto  rettorale n. 1017 del 29 aprile 2005, per la copertura di un
posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/02  - Storia moderna della facolta' di scienze della formazione
dell'Universita' degli studi di Perugia;
    Visto   il   decreto  rettorale  n. 2972  del  23 novembre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 97 del
9 dicembre  2005  con  il  quale  e'  stata  nominata  la commissione
giudicatrice per la procedura di cui al punto che precede;
    Vista  l'istanza  presentata,  in data 11 gennaio 2006, dal prof.
Roberto  De  Mattei,  candidato nella predetta procedura comparativa,
con  la quale l'istante ricusava il prof. Giuseppe Ricuperati, membro
della commissione esaminatrice, affermando sussistere con il medesimo
una conflittualita' ideologica che avrebbe impedito l'imparzialita' e
la serenita' del suo giudizio in seno alla commissione;
    Visto  il  provvedimento  emesso  in  data 24 gennaio 2006, prot.
4320,  con  il  quale  il  Rettore rigettava l'istanza di ricusazione
presentata dal prof. De Mattei;
    Visto  il ricorso notificato all'Ateneo perugino in data 14 marzo
2006  con  il  quale  il  prof.  De  Mattei  adiva  il TAR Umbria per
ottenere,   previa   sospensiva,   l'annullamento  del  provvedimento
rettorale prot. 4320 del 24 gennaio 2006 di cui al punto che precede;
    Letta la sentenza del TAR Umbria del 15 giugno 2006 n. 320 con la
quale  il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal
prof.  De  Mattei  e,  per  l'effetto,  ha annullato l'atto impugnato
rilevando  che emerge «alla luce dell'ordinaria esperienza, uno stato
di  grave  conflittualita'  ideologica  preconcetta  tra  ricusato  e
ricusante»;
    Preso  atto  del  parere  reso  con nota del 4 luglio 2006, prot.
33278,  dall'Avvocatura  distrettuale dello Stato, che, non ritenendo
proponibile  l'appello,  rileva  che la sentenza e' «corretta essendo
innegabile   che   l'avvenuta   sottoscrizione  da  parte  del  prof.
Ricuperati  (membro  ricusato  dal  ricorrente) di una lettera aperta
diretta  a  deplorare le convinzioni ideologiche del prof. De Mattei,
e'  circostanza  tale  da  far  presumere  un atteggiamento di «grave
conflittualita'  ideologica  preconcetta  tra  ricusato e ricusante»,
idonea a fondare una richiesta di ricusazione»;
    Considerato  preminente  l'interesse di questo Ateneo a procedere
immediatamente  a  nominare, quale sostituto del prof. Ricuperati, un
docente  non suscettibile di ricusazione per situazioni note a questa
amministrazione  su  cui  sia  gia'  intervenuto,  obiter  dictum, un
fondato  pronunciamento  del  giudice  amministrativo,  ai  fini  del
legittimo  e  spedito  espletamento  della  procedura  di valutazione
comparativa in oggetto;
    Valutato,  pertanto,  che  risulta  legittimo  ed  opportuno  non
potersi  procedere  alla  nomina,  in sostituzione del prof. Giuseppe
Ricuperati, del prof. Cancila Orazio (primo degli eletti suscettibile
di  nomina), ne' della prof.ssa Caffiero Marina (seconda degli eletti
suscettibile  di nomina), in quanto entrambi risultano trovarsi nella
medesima  situazione  di fatto del prof. Ricuperati nei confronti del
candidato  De  Mattei,  avendo  gli  stessi sottoscritto, al pari del
prof.   Ricuperati,   la  «lettera  aperta  diretta  a  deplorare  le
convinzioni  ideologiche  del  prof.  De Mattei», agli atti di questo
Ateneo  in  quanto allegata all'istanza di ricusazione presentata dal
prof.  De  Mattei  in  data  11 gennaio 2006, da cui il TAR Umbria ha
desunto  «uno  stato  di grave conflittualita' ideologica preconcetta
tra  ricusato  e  ricusante», dedotto a motivazione dell'accoglimento
del ricorso;
    Considerato  che, non procedendosi alla nomina per le motivazioni
sopra  esposte  del  prof.  Cancila  Orazio e della prof.ssa Caffiero
Marina,  il  docente  eletto  suscettibile di essere nominato risulta
essere   il   prof.   Torre   Angelo,   professore  ordinario  presso
l'Universita' del Piemonte Orientale, il quale non risulta essere tra
i firmatari della suddetta missiva;
    Richiamato quanto gia' disposto con decreto rettorale n. 1473 del
26 luglio 2006, a cui si rinvia;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Di  nominare  il  prof. Angelo Torre, professore ordinario presso
l'Universita'   del  Piemonte  Orientale,  membro  della  commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, indetta con
decreto  rettorale n. 1017 del 29 aprile 2005, per la copertura di un
posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/02  - Storia moderna della facolta' di scienze della formazione
dell'Universita'  degli  studi  di Perugia, in sostituzione del prof.
Giuseppe Ricuperati.