IL RETTORE Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210»; Vista la procedura di valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 1017 del 29 aprile 2005, per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna della facolta' di scienze della formazione dell'Universita' degli studi di Perugia; Visto il decreto rettorale n. 2972 del 23 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 97 del 9 dicembre 2005 con il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di cui al punto che precede; Vista l'istanza presentata, in data 11 gennaio 2006, dal prof. Roberto De Mattei, candidato nella predetta procedura comparativa, con la quale l'istante ricusava il prof. Giuseppe Ricuperati, membro della commissione esaminatrice, affermando sussistere con il medesimo una conflittualita' ideologica che avrebbe impedito l'imparzialita' e la serenita' del suo giudizio in seno alla commissione; Visto il provvedimento emesso in data 24 gennaio 2006, prot. 4320, con il quale il Rettore rigettava l'istanza di ricusazione presentata dal prof. De Mattei; Visto il ricorso notificato all'Ateneo perugino in data 14 marzo 2006 con il quale il prof. De Mattei adiva il TAR Umbria per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento del provvedimento rettorale prot. 4320 del 24 gennaio 2006 di cui al punto che precede; Letta la sentenza del TAR Umbria del 15 giugno 2006 n. 320 con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal prof. De Mattei e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato rilevando che emerge «alla luce dell'ordinaria esperienza, uno stato di grave conflittualita' ideologica preconcetta tra ricusato e ricusante»; Preso atto del parere reso con nota del 4 luglio 2006, prot. 33278, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, che, non ritenendo proponibile l'appello, rileva che la sentenza e' «corretta essendo innegabile che l'avvenuta sottoscrizione da parte del prof. Ricuperati (membro ricusato dal ricorrente) di una lettera aperta diretta a deplorare le convinzioni ideologiche del prof. De Mattei, e' circostanza tale da far presumere un atteggiamento di «grave conflittualita' ideologica preconcetta tra ricusato e ricusante», idonea a fondare una richiesta di ricusazione»; Considerato preminente l'interesse di questo Ateneo a procedere immediatamente a nominare, quale sostituto del prof. Ricuperati, un docente non suscettibile di ricusazione per situazioni note a questa amministrazione su cui sia gia' intervenuto, obiter dictum, un fondato pronunciamento del giudice amministrativo, ai fini del legittimo e spedito espletamento della procedura di valutazione comparativa in oggetto; Valutato, pertanto, che risulta legittimo ed opportuno non potersi procedere alla nomina, in sostituzione del prof. Giuseppe Ricuperati, del prof. Cancila Orazio (primo degli eletti suscettibile di nomina), ne' della prof.ssa Caffiero Marina (seconda degli eletti suscettibile di nomina), in quanto entrambi risultano trovarsi nella medesima situazione di fatto del prof. Ricuperati nei confronti del candidato De Mattei, avendo gli stessi sottoscritto, al pari del prof. Ricuperati, la «lettera aperta diretta a deplorare le convinzioni ideologiche del prof. De Mattei», agli atti di questo Ateneo in quanto allegata all'istanza di ricusazione presentata dal prof. De Mattei in data 11 gennaio 2006, da cui il TAR Umbria ha desunto «uno stato di grave conflittualita' ideologica preconcetta tra ricusato e ricusante», dedotto a motivazione dell'accoglimento del ricorso; Considerato che, non procedendosi alla nomina per le motivazioni sopra esposte del prof. Cancila Orazio e della prof.ssa Caffiero Marina, il docente eletto suscettibile di essere nominato risulta essere il prof. Torre Angelo, professore ordinario presso l'Universita' del Piemonte Orientale, il quale non risulta essere tra i firmatari della suddetta missiva; Richiamato quanto gia' disposto con decreto rettorale n. 1473 del 26 luglio 2006, a cui si rinvia; Decreta: Art. 1. Di nominare il prof. Angelo Torre, professore ordinario presso l'Universita' del Piemonte Orientale, membro della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 1017 del 29 aprile 2005, per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna della facolta' di scienze della formazione dell'Universita' degli studi di Perugia, in sostituzione del prof. Giuseppe Ricuperati.