IL DIRETTORE GENERALE
            direzione generale per il personale militare

    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 326  in data 26 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 -
4ª  serie speciale - del 6 maggio 2005, con il quale e' stato bandito
il  concorso  interno,  per  esami  e per titoli, per l'ammissione al
terzo  corso  annuale  di  90 allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri;
    Vista  la  lettera  n. 633/1-17 IS in data 21 luglio 2006, con la
quale  il Comando generale dell'Arma dei carabinieri centro nazionale
di  selezione  e  reclutamento  ufficio  reclutamento  e  concorsi ha
richiesto la rettifica del contenuto dell'art. 2 comma 3 del bando di
concorso;
    Visto  l'art. 16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
    Visto l'art. 1 lettera a comma 2 del decreto dirigenziale in data
13 luglio  2006, concernente la delega all'adozione di taluni atti di
gestione  amministrativa in materia di reclutamento sottufficiali del
personale militare;
    Visto  l'art. 2  comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  direzione
generale  per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
vice  direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile,  sostituisce  il  direttore  generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;

                              Decreta:

    L'art. 2,  comma 2 «Requisiti» del decreto ministeriale n. 326 in
data  26 aprile  2005  citato  in  premessa,  e'  cosi' modificato «I
requisiti   suindicati  debbono  essere  posseduti  anche  alla  data
d'inizio  del  corso.  I  vincitori  del  concorso  che  alla data di
presentazione  all'istituto d'istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
dalla  volonta'  dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il
10  giorno,  saranno  esclusi  dal  corso  e  potranno partecipare, a
riacquistata  idoneita'  fisica,  di  diritto, per una sola volta, al
primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti
di  cui  al  precedente  comma  1.  L'idoneita'  al servizio militare
incondizionato   non   e'  richiesta  per  i  vincitori  che  abbiano
partecipato  al  concorso  quali  permanentemente  non idonei in modo
parziale  al  servizio  d'istituto,  di  cui  al  precedente comma 1,
lettera  a).  Alla  stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non
dovranno  trovarsi  nella  condizione  di  imputati  per  delitti non
colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal
successivo art. 7. ».
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 7 agosto 2006
                    p. il direttore generale t.a.
                     il vice direttore generale
                     f.to Generale di Divisione
                              Santroni