IL DIRETTORE GENERALE direzione generale per il personale militare Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto ministeriale n. 326 in data 26 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 - 4ª serie speciale - del 6 maggio 2005, con il quale e' stato bandito il concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al terzo corso annuale di 90 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Vista la lettera n. 633/1-17 IS in data 21 luglio 2006, con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri centro nazionale di selezione e reclutamento ufficio reclutamento e concorsi ha richiesto la rettifica del contenuto dell'art. 2 comma 3 del bando di concorso; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto l'art. 1 lettera a comma 2 del decreto dirigenziale in data 13 luglio 2006, concernente la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento sottufficiali del personale militare; Visto l'art. 2 comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei vice direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore civile, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante; Decreta: L'art. 2, comma 2 «Requisiti» del decreto ministeriale n. 326 in data 26 aprile 2005 citato in premessa, e' cosi' modificato «I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'istituto d'istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il 10 giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1, lettera a). Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7. ». Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 7 agosto 2006 p. il direttore generale t.a. il vice direttore generale f.to Generale di Divisione Santroni