IL RETTORE
    Visto  il dcereto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945 cosi'
come integrato e modificato con legge n. 106 del 15 aprile 2004;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382,  concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa    fascia   di   formazione   nonche'   la   sperimentazione
organizzativa e didattica;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  9 maggio  1989  n. 168 istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  nota  ministeriale  n. 3699  del 6 giugno 1990, con la
quale  si  comunica  il  parere  espresso dal Consiglio universitario
nazionale  circa  la  necessita'  che  i  candidati  ai  concorsi per
ricercatore  universitario  dimostrino  la  conoscenza  di almeno una
lingua straniera, da determinarsi da parte delle facolta' prima ed ai
fini dell'emanazione del bando di concorso;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125 concernente la parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174  concernente  il  regolamento  recante  norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  come  modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre  1996,  n. 693  recante  norme  sull'accesso agli impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
    Visto  il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995 n. 236 e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il trattamento dei dati
personali;
    Viste  le  leggi  15 marzo  1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998 n. 191 e dal decreto
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403;
    Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
    Vista  la  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  recante  norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000,  n. 117  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  19 ottobre  1998,  n. 390,  concernente  le  modalita' di
espletamento  delle  procedure  per  il  reclutamento  dei professori
universitari  di  ruolo  e  dei ricercatori a norma dell'art. 1 della
legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre
1998, n. 403;
    Visto  il  decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178 convertito in
legge   30 luglio   1999,   n. 256,   recante   disposizioni  per  la
composizione delle commissioni giudicatrici;
    Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
    Vista  la  legge 19 ottobre 1999, n. 370 concernente disposizioni
in materia di Universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
    Visto   il  decreto  rettorale  del  29 giugno  1999,  n. 335  di
emanazione   del   Regolamento   di   Ateneo   recante  modalita'  di
espletamento  delle  procedure  per  il  reclutamento  di  professori
universitari e dei ricercatori;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n. 175  alla  Gazzetta Ufficiale - n. 249 del
24 ottobre  2000  - serie generale - e succesive modifiche contenente
la     rideterminazione     e     l'aggiornamento     dei     settori
scientifico-disciplinari,    e    la   definizione   delle   relative
declaratorie;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  l'art. 15 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, contenente
modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
    Visto   il  decreto  legislativo  del  30 marzo  2001,  n. 165  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n,  350  ed  in particolare
l'art. 3;
    Visto  il  dcereto-legge  7 aprile  2004,  n. 97  convertito  con
modificazioni  di  legge  4 giugno  2004,  n. 143  ed  in particolare
l'art. 5  recante  disposizioni  in  materia  di  spese  di personale
docente e tecnico-amministrativo universitario;
    Visto  il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 ed in particolare
l'art. 10  che  proroga  al  31 dicembre 2005 gli effetti dell'art. 5
delle disposizioni sopra indicate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
13 aprile  2005  concernente  il  trattamento economico del personale
docente;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
e,  in  particolare  l'art. 1,  comma 105, che prevede l'adozione, da
parte  delle  Universita',  di programmi triennali del fabbisogno del
personale;
    Vista la nota protocollo n. 272 del 18 febbraio 2005 con la quale
il   MIUR   impartisce  disposizioni  in  materia  di  programmazione
triennale di fabbisogno di personale;
    Vista la nota ministeriale n. 482 del 4 aprile 2005 con cui viene
valutata  positivamente  la  programmazione  triennale  di Ateneo del
fabbisogno  di  personale  per  l'anno  2005,  ai  sensi  della legge
n. 311/2004 e della legge n. 43/2005;
    Vista   la   legge  n. 230  del  4 novembre  2005  recante  nuove
disposizioni  concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega  al  Governo  per  il riordino del reclutamento dei professori
universitari;
    Visto  l'art. 35  del  decreto-legge  n. 273 del 30 dicembre 2005
sulle procedure di reclutamento dei docenti universitari;
    Vista  la  legge  23 febbraio  2006,  n. 51  di  conversione  del
decreto-legge n. 273 del 30 dicembre 2005;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
    Visto  l'art. 2 - comma 4 - della legge n. 18 del 16 gennaio 2006
di riordino delle competenze del C.U.N.;
    Visto il decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006 di riordino
della  disciplina  del  reclutamento  dei  professori universitari, a
norma dell'art. 1 - comma 5 - della legge 4 novembre 2005, n. 230;
    Visto   l'art. 23   del   decreto-legge   4 luglio  2006,  n. 223
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 153 del
4 luglio 2006) che ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 - comma 4 -
del decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006;
    Vista  la  nota  n. 56  del  18 aprile  2005  dell'Ufficio organi
collegiali   ed  affari  speciali  con  la  quale  si  comunicano  le
determinazioni  del  senato  accademico  del  13 aprile  2005  ed  in
particolare  il  punto 2) «Programmazione triennale del fabbisogno di
personale»   del  verbale  con  il  quale  il  senato  accademico  ha
approvato,  a maggioranza, di inserire nella programmazione dell'anno
2005  14.5  punti  organico  di  cui 12.4 punti organico riservati al
personale  docente  e  ricercatore  e che, inoltre, vengano assegnati
alla  facolta'  di  agraria,  nell'ambito  di  una  programmazione di
Ateneo,  per  gli  anni  2006  e  2007 i punti organico derivanti dai
turn-over  relativi,  maggiorati  del 30% e rispettivamente 2,5 e 1,3
punti organico per gli anni 2006 e 2007;
    Visto  il  verbale  n. 7 del 19 aprile 2005 (aggiornamento seduta
del  13 aprile  2005)  ed  in particolare il punto 2) «Programmazione
triennale  del  fabbisogno di personale» con il quale il Consiglio di
amministrazione  ha  preso  atto della programmazione per l'anno 2005
per  complessivi  14.5  punti  organico  di  cui  12.4 punti organico
riservati al personale docente e ricercatore;
    Vista  la  delibera  del  28 giugno  2005  con la quale il senato
accademico   ha  deliberato,  a  partire  dal  1° novembre  2005,  la
ripartizione  delle  eventuali  risorse  rivenienti  a  seguito della
cessazione  di  professori  ordinari,  di  professori  associati e di
ricercatori;
    Vista  la  delibera  del  15 novembre 2005 con la quale il senato
accademico  ha  preso  atto che, nel momento in cui si libereranno le
risorse  a  favore  del  settore  della  «chimica  organica», saranno
banditi  i  posti  di  ricercatore,  non  ancora banditi, nei settori
scientifico-disciplinari  di  FIS/01 - Fisica sperimentale e GEO/04 -
Geografia fisica e geomorfologia;
    Considerato  che  a  far  data  dal 1° maggio 2006 il prof. Carlo
Cesare  Bonini,  ordinario  di  «Chimica organica - CHIM/06» e' stato
collocato in pensione;
    Vista la delibera del 24 maggio 2006 con la quale il Consiglio di
amministrazione  ha  approvato  l'avvio  di  procedure di valutazioni
comparative,  presso  la  facolta'  di scienze matematiche, fisiche e
naturali,  per  due  posti  di ricercatore per un totale di 1,0 punti
organico;
    Considerato  che  i  posti  richiesti  a  concorso  godono  della
relativa  copertura  finanziaria  nel rispetto dei limiti di spesa di
cui  all'art. 51,  comma  4,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Oggetto della valutazione comparativa
    L'Universita' degli studi della Basilicata (di seguito denominata
Universita)  indice,  ai  sensi  della  legge  3 luglio 98, n. 210, e
secondo  le  norme del regolamento emanato con decreto del Presidente
della  Repubblica  23 marzo 2000, n. 117, le procedure di valutazione
comparativa  per  il  reclutamento di due ricercatori universitari di
ruolo,  presso  la  facolta'  e  nei settori scientifico-disciplinari
indicati nella tabella seguente.

                           Bando       /06
=====================================================================
         |        Settore         |                         |
N. Ordine|scientifico-disciplinare|        Facolta'         |N. Posti
=====================================================================
         |FIS/01 - Fisica         |Scienze matematiche,     |
    1    |sperimentale            |fisiche e naturali       |   1
---------------------------------------------------------------------
         |GEO/04 - Geografia      |Scienze matematiche,     |
    2    |fisica e geomorfologia  |fisiche e naturali       |   1

    Per   l'elenco  delle  discipline  afferenti  a  ciascun  settore
scientifico-disciplinare  si rinvia al decreto ministeriale 4 ottobre
2000  -  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - n. 249 del 24 ottobre
2000, e successive modifiche.
N.   1   -   Settore   scientifico-disciplinare  -  FIS/01  -  Fisica
sperimentale.
    Lingua straniera: inglese.
    Numero  massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 10 (dieci).
    In  caso  di  invio  di  un  numero  superiore il candidato sara'
escluso dalla procedura.
N. 2 - Settore scientifico-disciplinare - GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia.
    Lingua straniera: inglese.
    Numero  massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 7 (sette).
    In  caso  di  invio  di  un  numero  superiore il candidato sara'
escluso dalla procedura.
    Il  candidato che intenda concorrere a piu' di una procedura deve
presentare  domanda  separata  per ciascuna di esse comprensiva degli
eventuali titoli e pubblicazioni.
    Qualora  il  candidato,  con  una  singola  istanza,  richieda la
partecipazione  a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata per
prima nella domanda stessa.
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di
lavoro.