IL RETTORE Visto il dcereto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945 cosi' come integrato e modificato con legge n. 106 del 15 aprile 2004; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la nota ministeriale n. 3699 del 6 giugno 1990, con la quale si comunica il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale circa la necessita' che i candidati ai concorsi per ricercatore universitario dimostrino la conoscenza di almeno una lingua straniera, da determinarsi da parte delle facolta' prima ed ai fini dell'emanazione del bando di concorso; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente la parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali; Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998 n. 191 e dal decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403; Visto il decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle commissioni giudicatrici; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 concernente disposizioni in materia di Universita' e di ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto rettorale del 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione del Regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale - n. 249 del 24 ottobre 2000 - serie generale - e succesive modifiche contenente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la definizione delle relative declaratorie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'art. 15 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, contenente modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 24 dicembre 2003, n, 350 ed in particolare l'art. 3; Visto il dcereto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni di legge 4 giugno 2004, n. 143 ed in particolare l'art. 5 recante disposizioni in materia di spese di personale docente e tecnico-amministrativo universitario; Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 ed in particolare l'art. 10 che proroga al 31 dicembre 2005 gli effetti dell'art. 5 delle disposizioni sopra indicate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005 concernente il trattamento economico del personale docente; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e, in particolare l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da parte delle Universita', di programmi triennali del fabbisogno del personale; Vista la nota protocollo n. 272 del 18 febbraio 2005 con la quale il MIUR impartisce disposizioni in materia di programmazione triennale di fabbisogno di personale; Vista la nota ministeriale n. 482 del 4 aprile 2005 con cui viene valutata positivamente la programmazione triennale di Ateneo del fabbisogno di personale per l'anno 2005, ai sensi della legge n. 311/2004 e della legge n. 43/2005; Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari; Visto l'art. 35 del decreto-legge n. 273 del 30 dicembre 2005 sulle procedure di reclutamento dei docenti universitari; Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione del decreto-legge n. 273 del 30 dicembre 2005; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); Visto l'art. 2 - comma 4 - della legge n. 18 del 16 gennaio 2006 di riordino delle competenze del C.U.N.; Visto il decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006 di riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1 - comma 5 - della legge 4 novembre 2005, n. 230; Visto l'art. 23 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006) che ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 - comma 4 - del decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006; Vista la nota n. 56 del 18 aprile 2005 dell'Ufficio organi collegiali ed affari speciali con la quale si comunicano le determinazioni del senato accademico del 13 aprile 2005 ed in particolare il punto 2) «Programmazione triennale del fabbisogno di personale» del verbale con il quale il senato accademico ha approvato, a maggioranza, di inserire nella programmazione dell'anno 2005 14.5 punti organico di cui 12.4 punti organico riservati al personale docente e ricercatore e che, inoltre, vengano assegnati alla facolta' di agraria, nell'ambito di una programmazione di Ateneo, per gli anni 2006 e 2007 i punti organico derivanti dai turn-over relativi, maggiorati del 30% e rispettivamente 2,5 e 1,3 punti organico per gli anni 2006 e 2007; Visto il verbale n. 7 del 19 aprile 2005 (aggiornamento seduta del 13 aprile 2005) ed in particolare il punto 2) «Programmazione triennale del fabbisogno di personale» con il quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto della programmazione per l'anno 2005 per complessivi 14.5 punti organico di cui 12.4 punti organico riservati al personale docente e ricercatore; Vista la delibera del 28 giugno 2005 con la quale il senato accademico ha deliberato, a partire dal 1° novembre 2005, la ripartizione delle eventuali risorse rivenienti a seguito della cessazione di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori; Vista la delibera del 15 novembre 2005 con la quale il senato accademico ha preso atto che, nel momento in cui si libereranno le risorse a favore del settore della «chimica organica», saranno banditi i posti di ricercatore, non ancora banditi, nei settori scientifico-disciplinari di FIS/01 - Fisica sperimentale e GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia; Considerato che a far data dal 1° maggio 2006 il prof. Carlo Cesare Bonini, ordinario di «Chimica organica - CHIM/06» e' stato collocato in pensione; Vista la delibera del 24 maggio 2006 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l'avvio di procedure di valutazioni comparative, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per due posti di ricercatore per un totale di 1,0 punti organico; Considerato che i posti richiesti a concorso godono della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Oggetto della valutazione comparativa L'Universita' degli studi della Basilicata (di seguito denominata Universita) indice, ai sensi della legge 3 luglio 98, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori universitari di ruolo, presso la facolta' e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella seguente. Bando /06 ===================================================================== | Settore | | N. Ordine|scientifico-disciplinare| Facolta' |N. Posti ===================================================================== |FIS/01 - Fisica |Scienze matematiche, | 1 |sperimentale |fisiche e naturali | 1 --------------------------------------------------------------------- |GEO/04 - Geografia |Scienze matematiche, | 2 |fisica e geomorfologia |fisiche e naturali | 1 Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore scientifico-disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 4 ottobre 2000 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche. N. 1 - Settore scientifico-disciplinare - FIS/01 - Fisica sperimentale. Lingua straniera: inglese. Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 10 (dieci). In caso di invio di un numero superiore il candidato sara' escluso dalla procedura. N. 2 - Settore scientifico-disciplinare - GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia. Lingua straniera: inglese. Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 7 (sette). In caso di invio di un numero superiore il candidato sara' escluso dalla procedura. Il candidato che intenda concorrere a piu' di una procedura deve presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva degli eventuali titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la partecipazione a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa. Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro.