IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra l'altro, ulteriori requisiti di partecipazione, titolo di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della marina militare, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, cosi' come modificato dal decreto interministeriale 2 maggio 2005; Visto il decreto interdirigenziale 7 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 62 del 18 agosto 2006, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 92 guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto; Considerato che i requisiti di servizio richiesti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del sopraccitato decreto interdirigenziale 7 agosto 2006 sono quelli normativamente richiesti al personale appartenente al ruolo dei marescialli per essere inquadrati, qualora vincitori di concorso, nei ruoli degli ufficiali e non quelli che l'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 30 marzo 1999 fissa per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli speciali delle armi e dei vari corpi della Marina Militare; Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere ad una piu' corretta formulazione della lettera d), del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto interdirigenziale 7 agosto 2006; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto dirigenziale in data 13 luglio 2006, concernente la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale militare; Decreta: Art. 1. La lettera d), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto interdirigenziale 7 agosto 2006 e' cosi' sostituita: «d) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla specialita' di appartenenza, come indicato nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, i sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli della Marina. Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, almeno 4 anni anni di servizio nel ruolo di appartenenza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo. Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;».