IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, ulteriori requisiti di partecipazione, titolo di studio,
tipologia  e  modalita'  di svolgimento dei concorsi e delle prove di
esame  per  la  nomina  ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della marina militare, emanato in applicazione dell'articolo
3,  comma  2,  del  sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490,  cosi' come modificato dal decreto interministeriale 2 maggio
2005;
    Visto  il  decreto  interdirigenziale  7 agosto  2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie  speciale, n. 62 del 18 agosto
2006,  con  il  quale  sono  stati  indetti i concorsi, per titoli ed
esami,  per  la  nomina  di  complessivi 92 guardiamarina in servizio
permanente  effettivo dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore,
del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, di
commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto;
    Considerato  che  i requisiti di servizio richiesti dalla lettera
d)   del   comma   1   dell'articolo   2   del  sopraccitato  decreto
interdirigenziale  7 agosto 2006 sono quelli normativamente richiesti
al  personale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli  per  essere
inquadrati,  qualora vincitori di concorso, nei ruoli degli ufficiali
e  non  quelli  che  l'articolo  18,  comma 1, lettera a) del decreto
interministeriale  30 marzo  1999  fissa  per  la  partecipazione  ai
concorsi per l'accesso nei ruoli speciali delle armi e dei vari corpi
della Marina Militare;
    Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere ad una piu' corretta
formulazione della lettera d), del comma 1 dell'articolo 2 del citato
decreto interdirigenziale 7 agosto 2006;
    Visto  l'articolo  16  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,
n. 165,  concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
    Visto  l'art. 2,  comma  1,  del  decreto  dirigenziale  in  data
13 luglio  2006, concernente la delega all'adozione di taluni atti di
gestione  amministrativa  in  materia  di  reclutamento  di personale
militare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La   lettera  d),  del  comma  1,  dell'articolo  2  del  decreto
interdirigenziale 7 agosto 2006 e' cosi' sostituita:
      «d)   per  il  Corpo  corrispondente  alla  categoria  ed  alla
specialita'  di  appartenenza,  come  indicato  nell'Allegato «A» che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto, i sottufficiali
appartenenti  al ruolo marescialli della Marina. Detto personale deve
aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande,  di  cui  al  successivo  articolo  3, almeno 4 anni anni di
servizio   nel   ruolo   di   appartenenza   se  reclutato  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  ovvero  aver svolto 2 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), del predetto decreto legislativo.
    Detto  personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le  mansioni  previste  per  la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche  non  inferiori  a  «nella  media» e non aver riportato un
giudizio   di   non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado  superiore
nell'ultimo anno;».