IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  20 settembre  1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli Enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  l° febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello stato;
      Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
attuazione  dell'articolo  3  della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato  e  avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
dell'Arma   dei   carabinieri,  modificato  con  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  2001,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  5,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298,  concernente,  tra  l'altro, i
titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per l'ammissione ai
concorsi  per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito,  nonche'  la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,
modificato  con  decreti  ministeriali  11 maggio 2001 e 26 settembre
2002;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  rubricato  «Modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2005 - 2007;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso per il reclutamento
di   50  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo  speciale
dell'Arma  dei  carabinieri,  compreso nel piano dei reclutamenti del
personale  militare  predisposto  per  l'anno  2007,  con  riserva di
rideterminarne  eventualmente il numero in funzione della consistenza
degli  ufficiali  del  ruolo  speciale dell'Arma stessa, per esigenze
attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2007;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non   abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione   presentate   venisse  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze  di  selezione  dell'Arma dei carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale;

                               DECRETA


                             Articolo 1


                          Posti a concorso

    1.   E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento  di  50  (cinquanta) sottotenenti in servizio permanente
nel  ruolo  speciale  dell'Arma  dei  carabinieri,  con riserva di 26
(ventisei) posti a favore degli appartenenti al ruolo ispettori nella
qualifica e nei gradi di luogotenente, maresciallo aiutante sostituto
ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  maresciallo  capo  e maresciallo
ordinario  in  servizio  permanente dell'Arma dei carabinieri e di 20
(venti)  posti a favore degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma
dei  carabinieri  che  abbiano  prestato servizio per almeno diciotto
mesi senza demerito.
    2.  I  posti  riservati  agli  appartenenti  al ruolo ispettori e
quelli  riservati  agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  di  cui al
precedente  comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari  idonei,  potranno essere devoluti agli altri concorrenti
idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 17.
    3.  Nel  concorso  di  cui  al comma 1 il numero dei posti potra'
subire  modificazioni,  fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria  di  merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze  dell'Arma  dei  carabinieri  connesse  alla consistenza del
ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma stessa.
    4.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2007.