IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto  lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 165
del 15 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5 Febbraio   1992,   n. 104,   e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 Febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  il  decreto  ministeriale  n. 509  del  3 novembre  1999 e
successive  modificazioni  ed integrazioni ed il decreto ministeriale
del  4 agosto  2000  del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
    Visti  i  CC.CC.NN.LL. del personale tecnico e amministrativo del
comparto  Universita'  sottoscritti  in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 30, comma 2-bis,
e l'art. 34-bis;
    Visto  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 193  del 3 ottobre 2005, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento di Ateneo per l'accesso nei
ruoli del personale tecnico e amministrativo;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 Febbraio 2005, n. 15, nonche' dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
    Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 105, della
stessa  che dispone che le Universita' - a decorrere dall'anno 2005 -
adottino,   tra  l'altro,  programmi  triennali  del  fabbisogno  del
personale    tecnico-amministrativo,    a    tempo   determinato   ed
indeterminato,  tenuto  conto  delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi  bilanci  e  che i predetti programmi saranno valutati dal
M.I.U.R.  ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O.,
fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
    Visto  il  decreto  legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito con
modificazioni  dalla  legge  31 marzo  2005, n. 43, ed in particolare
l'art. 1  dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato  art. 1,  comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle  Universita'  ed  inviati, per la valutazione di compatibilita'
finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;
    Vista la delibera del Consiglio accademico del 25 marzo 2005;
    Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione del 25 marzo
2005;
    Vista  la  nota  prot.  n. 482  del 4 aprile 2005 con la quale il
M.I.U.R.   ha   valutato   positivamente,   per   l'anno   2005,   la
programmazione formulata da questa Universita';
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione n. 3 del
25 luglio  2005,  nella  quale  si  approva  il  dettaglio  del piano
triennale del fabbisogno di personale per l'anno 2005, istituendo tra
l'altro  quattro  posti  di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa,  per  le esigenze della Divisione didattica e servizi
agli studenti;
    Vista  la  nota  prot.  n. 11506 del 29 luglio 2005, inoltrata da
questa  Universita'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  - in applicazione del citato
art. 34-bis    del   decreto   legislativo   n. 165/2001   introdotto
dall'art. 7 della legge n. 3/2003, per i provvedimenti di competenza;
    Vista  la nota prot. n. DFP/31350/05/1.2.3.2 del 6 settembre 2005
con  la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  Funzione  Pubblica  -  comunica  di  non  avere,  allo  stato,
personale   da   assegnare  per  il  fabbisogno  di  professionalita'
segnalato da questa Universita';
    Vista  la  nota  prot.  n. 12260 del 1° agosto 2006, con la quale
questa   Universita'   ha   provveduto  ad  effettuare  la  mobilita'
interuniversitaria  in  applicazione  dell'art. 46  del CCNL 9 agosto
2000, cosi come sostituito dall'art. 19 del CCNL 27 gennaio 2005;
    Considerato che la predetta mobilita' ha avuto esito negativo per
la professionalita' richiesta di categoria C, posizione economica C1,
area  amministrativa,  per  le  esigenze  della Divisione didattica e
servizi agli studenti;
    Ritenuto,   pertanto,   di  poter  procedere  all'emanazione  del
presente  bando  di  concorso finalizzato alla copertura del suddetto
posto;
    Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 che detta disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2006);
    Vista   la   legge   del   12 marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili,  ed  in  particolare  l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore  dei  predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti
nei  concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n. 236, ed in
particolare  l'art. 11  che ricomprende nella sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi 1 e 2, del gia'
citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa  si  rende necessaria una riduzione dei posti da riservare,
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Considerato  che  la riserva di cui alla legge del 12 marzo 1999,
n. 68,  e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per
il  diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 7, comma
2,  e'  stata  gia'  applicata  nel bando a tre posti di categoria B,
posizione  economica  B3,  area amministrativa, per le esigenze degli
uffici che si occupano di procedimenti contabili;
    Accertato  che  le  frazioni di posto gia' determinatesi a favore
della categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215 e
31 luglio  2003,  n. 236,  in  base  al numero dei posti gia' messi a
concorso  da questa Universita', raggiungono la quota di una unita' e
che  la frazione di posto ulteriormente utile sara' considerata nelle
future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          I n d i z i o n e

    E'  indetto  un  concorso pubblico, per esami, a quattro posti di
categoria  C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui uno
riservato  alle  categorie  dei  volontari  in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le eventuali rafferme
contratte  e  degli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma  contratta  ai  sensi  del  decreto  legislativo 8 maggio 2001,
n. 215  e  del  decreto  legislativo  31 luglio  2003, n. 236, per le
esigenze  della Divisione didattica e servizi agli studenti di questa
Universita',  con  particolare  riferimento a tutti i procedimenti di
orientamento e tutorato rivolti agli studenti.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  candidati  idonei, (saranno considerati idonei coloro che abbiano
riportato  nella  prova  scritta  la  votazione  di  almeno 21/30 per
l'ammissione all'orale e almeno 21 punti su trenta nella prova orale,
secondo  quanto  previsto  dall'art. 7  del  presente bando), saranno
assegnati   a   candidati  non  riservatari  utilmente  collocati  in
graduatoria.