IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n. 164,  concernente  le pari
opportunita' tra uomo e donna;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  Difesa  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento  del  personale non direttivo e non dirigente delle Forze
Armate»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  l'immissione dei volontari delle
Forze  Armate  nelle  carriere  iniziali della Difesa, delle Forze di
Polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa
Italiana;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18 giugno  1999,  n. 186,  che ha convertito il
decreto   legge   21 aprile  1999,  n. 110,  recante  «autorizzazione
all'invio   in  Albania  ed  in  Macedonia  di  contingenti  italiani
nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare,  nonche'  rifinanziamento  del  programma italiano di aiuti
all'Albania e di assistenza ai profughi»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  che  ha  modificato  il  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
alla  fissazione  dei  limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 aprile  2000,  emanato  in
attuazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  citata legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio 2001, n. 82, recante
«disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
    Vista   la   direttiva   dello   Stato   Maggiore   dell'Esercito
n. 1700/162.200   del   17 aprile   2000,  concernente  il  controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito;
    Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
«attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria  delle  persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
«disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
    Visto  il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
n. 215/2001;
    Viste  le  direttive  tecniche  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale della Sanita' Militare riguardanti l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  nonche'  i  criteri per delineare il profilo
sanitario  dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui
al citato decreto ministeriale 4 aprile 2000;
    Visto   il  decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  adottato  in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 380/1999;
    Vista la legge 23 agosto 2004 n. 226 ed in particolare l'art. 26,
concernente  la  possibilita'  di  bandire  concorsi straordinari per
immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente;
    Vista    la   legge   30 dicembre   2004,   n. 311,   concernente
«disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
    Visto  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente
«disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226»;
    Visto   il   foglio   prot.   n. 2389   Cod.  id.  Rec.  2  -ind.
cl.05.02.11/05  del  13 giugno  2006,  con il quale lo Stato Maggiore
dell'Esercito  stabilisce  il  numero dei posti da destinare ai ruoli
dei volontari di truppa in servizio permanente;
    Fatta  riserva  di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando  di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare   il   numero   dei   posti   disponibili,  di  sospendere
l'immissione   in   ruolo   dei  vincitori  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili  nonche' in ragione di
disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                   Posti a concorso e destinatari

    1.  E'  indetto,  per  l'anno  2006,  un  concorso per titoli per
l'immissione   di   milleduecentoquarantadue  unita'  nel  ruolo  dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito riservato a:
      a)  volontari  in  ferma breve in servizio nell'Esercito, anche
quali   trattenuti/raffermati,   reclutati   ai   sensi  della  legge
24 dicembre  1986,  n. 958,  e  della  legge  18 giugno  1999, n. 186
(concorsi  straordinari),  che  alla  data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso, abbiano
compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve ovvero,
volontari  in ferma breve con almeno tre anni di servizio nella ferma
breve  che alla stessa data si trovino nella posizione di congedo. Il
collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non
piu'  di  due  anni  dalla  citata  data  di  scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
      b)  volontari  in  ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
in  servizio  o  in  posizione di congedo che, valutati ai fini delle
immissioni  nelle  carriere  iniziali  dell'Esercito,  delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  civile e militare e del Corpo Nazionale dei
vigili  del fuoco non risultino, alla data di scadenza del termine di
presentazione  della domanda di partecipazione al concorso, utilmente
inseriti  nelle  graduatorie  relative  alle  suddette immissioni. Il
collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non
piu'  di  due anni alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
    2.  I  destinatari  in  congedo  di  cui  al  comma 1 devono aver
maturato  tre  anni  di  servizio  in ferma breve nell'Esercito, pena
l'esclusione dal concorso.
    3.  I  destinatari  in  servizio con meno di tre anni di servizio
nella  ferma  breve, qualora vincitori, saranno immessi nei ruoli dei
volontari  di  truppa  in servizio permanente dell'Esercito non prima
del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in
ferma  breve,  ai  sensi dell'art. 26, 2 comma, della legge 23 agosto
2004, n. 226, e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della Difesa
sulla base delle esigenze di Forza Armata.
    4.   Saranno   esclusi  dal  concorso,  con  provvedimento  della
Direzione  generale per il Personale Militare, e non saranno comunque
immessi nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito:
      -  i  militari  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione   delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  ad
eccezione  di  quanto  previsto  al  precedente  comma 1, lettera b),
risultino  utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai
concorsi  per  le  immissioni  nei  ruoli  dei volontari di truppa in
servizio  permanente  dell'Esercito  o  che  siano utilmente inseriti
nelle predette graduatorie di merito in data successiva fino a quella
di  immissione  prevista  per  i  vincitori  del  presente  bando  di
concorso;
      -  i  militari  in servizio o in congedo che, appartenenti alle
Forze  di  Completamento  quali  riservisti,  non  si  trovino  nelle
condizioni previste dal comma 1 del presente articolo;
      -  i  militari  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al concorso o che,
comunque,  alla  data di immissione nel servizio permanente stabilita
per i vincitori del presente concorso, non si trovino nella posizione
di  congedo  perche'  in servizio in altra Forza Armata, ad eccezione
dell'Esercito.
    5.  Ai  vincitori  sara'  assegnata  una  delle  specializzazioni
previste  per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
in  relazione  alle  specifiche  esigenze  di  Forza Armata e tenendo
presente   quanto   previsto   dall'art. 3  del  decreto  legislativo
19 agosto  2005,  n. 197,  per  coloro  che  abbiano  subito ferite o
lesioni in servizio, per causa di servizio.