IL COMANDANTE GENERALE

    Visto  l'articolo  5,  comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre
1935,   n. 1961,   recante   «Modificazioni   alle  disposizioni  sul
reclutamento  degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia
di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Viste  le  leggi  21 dicembre  1948,  n. 1580,  13 ottobre  1965,
n. 1172,  27 febbraio  1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio
1986,  n. 342,  concernenti  il  trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
    Vista   la  legge  31 luglio  1954,  n. 599,  concernente  «Stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»,  estesa  con  varianti alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
    Vista   la   legge   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   concernente   «Leva   e  reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642,  recante  «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Visti  gli  articoli 138,  139  e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto  l'articolo  4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1989,  n. 56, recante «Ordinamento
della professione di psicologo»;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni,  recante  «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
«Attuazione  dell'articolo  3  della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,   nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64,  concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista   la  legge  31 marzo  2000,  n. 78,  ed,  in  particolare,
l'articolo  4,  recante  «Delega  al  Governo  in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della  Guardia  di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia
di coordinamento delle Forze di polizia»;
    Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, recante
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da  adottare  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n. 69,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, recante
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  29 ottobre  2001,  concernente
l'individuazione  dei  titoli  di  studio  e  gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  5 marzo  2004,  n. 94,  recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   22 ottobre   2004,  n. 270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto
ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e teconologica»;
    Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 226,  recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
    Vista  la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza  n. 246000, datata 28 luglio 2005, registrata al Dipartimento
ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ufficio  centrale del bilancio
presso  il Ministero dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005,
al  n. 7856, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»;
    Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che
il  reclutamento  di  personale  femminile del Corpo della Guardia di
finanza  e'  effettuato,  per  l'anno  2006, senza alcuna limitazione
percentuale in ciascun ruolo;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
concernente  «Autorizzazione  ad  assumere  personale nelle pubbliche
amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96
e  97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma
246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
    Visto  Il decreto legge 18 maggio 2006, concernente «Disposizioni
in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che   alle  prove
concorsuali  successive  a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;

                             Determina:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto per l'anno 2006 un concorso, per titoli ed esami,
per  il  reclutamento di due tenenti in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
    2. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
      d) accertamento   dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato  nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio         permanente         effettivo        del        ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
      e) una prova orale;
      f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
      g) una prova facoltativa di informatica;
      h) valutazione dei titoli di merito;
      i) visita medica di incorporamento.
    3.  I  candidati  utilmente  collocati nella graduatoria unica di
merito del predetto concorso sono nominati tenenti, iscritti in ruolo
nell'ordine  della graduatoria stessa, e avviati alla frequenza di un
corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.