IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione del 20
maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988 n. 534;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente  le nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125, che garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli 4 e 20, concernente
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174
del  7  febbraio  1994,  ed  in  particolare  l'art. 3; recante norme
sull'accesso  dei  cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
    Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
    Vista  la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 9 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
    Visto  il  CCNL  1998/2001  siglato il 9 agosto 2000 e pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  22  settembre  2000  ed  in
particolare   il  nuovo  sistema  di  classificazione  del  personale
articolato in quattro categorie B, C, D ed EP;
    Visto il d.P.R. n. 445/2000;
    Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
    Vista  la  legge  n.  3/2003  che  modifica il d.lgs. n. 165/2001
introducendo art. 34-bis;
    Considerato  che,  in  applicazione  del predetto art. 34-bis del
d.lgs.  n.  165/2001 l'Universita' degli studi Roma Tre ha comunicato
con  nota  prot. 28940 dell'8 settembre 2006 le procedure concorsuali
che  intende attivare, tra cui anche il concorso pubblico, per esami,
ad  un  posto  a  tempo  indeterminato  di  categoria  D  - Posizione
economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze dei servizi generali e tecnici di Ateneo;
    Preso  atto  del parere prot. DFP/36030-3/10/2006-1.2.3.2 con cui
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  ha comunicato di non avere, allo stato, personale
da  assegnare  ai  sensi  del  predetto  art.  34-bis  del  d.lgs. n.
165/2001, per le esigenze segnalate dall'Universita' di Roma Tre;
    Visto  il  decreto  del  direttore  amministrativo  n.  19 del 10
febbraio 2003 di ricognizione di pianta organica di Ateneo;
    Visto  il  Regolamento  per  il reclutamento, la progressione, la
formazione  e  la  mobilita'  del  personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario  dell'Ateneo approvato dal consiglio di amministrazione
del 25 settembre 2001;
    Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68;
    Visto il d.lgs. n. 215/2001 ed in particolare l'art. 18, comma 6,
e  l'art. 26, comma 5-bis, e successive modifiche ed integrazioni che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a  favore  degli  ufficiali  di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Visto  l'art.  40,  comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti messi a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale  di  cui  all'art.  37,  comma  1,  della  suddetta legge n.
574/1980;
    Preso  atto  che  in  conformita' a quanto disposto dall'art. 18,
comma 7, del d.lgs. n. 215/2001 questa amministrazione nell'anno 2006
ha cumulato una quota di riserva pari a 0,9 posti;
    Evidenziato  che  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994  le riserve dei posti non
possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso
e  che  pertanto la predetta riserva e' inoperante e da' luogo ad una
quota  che  si  cumulera'  con  la riserva relativa ad altri concorsi
banditi  da  questa  amministrazione in conformita' a quanto disposto
dal sopraccitato art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 215/2001;
    Preso  atto che la quota di riserva rimanente si cumulera' con la
riserva relativa ad altri concorsi banditi da questa amministrazione;
    Preso  atto  dell'art. 10 della legge n. 64/2001 «Istituzione del
Servizio  civile nazionale» e della legge n. 230/1998 «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Accertata  la  vacanza  del  posto da coprire e la disponibilita'
finanziaria;
    Verificato altresi' che non esiste alcuna graduatoria di concorso
a  tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre
pertanto  procedere  all'emanazione di apposito bando di concorso per
il posto in oggetto;
Decreta:
                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    Ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento per il reclutamento, la
progressione,  la  formazione  e  la  mobilita' del personale tecnico
amministrativo  e  bibliotecario  dell'ateneo, e' indetto il seguente
concorso   presso   l'Universita'  degli  studi  Roma  Tre:  concorso
pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D
-  Posizione  economica  D1  -  Area  tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione  dati  per le esigenze dei servizi generali e tecnici di
Ateneo. (Codice identificativo: AM1D1T06).