IL DIRETTORE
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  concernente  le  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174  recante  norme  sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  le  cui norme
regolamentano   l'accesso   ai   pubblici   impieghi  nella  pubblica
amministrazione e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni  e  di  controllo  e  successive  modifiche ed integrazioni
introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni   concernente   le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215 che prevede
una  riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore
di  volontari  in  ferma  breve  o  in  ferma  prefissata  di  durata
quinquennale  delle  tre forze armate congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  30 giugno  2003,  n. 196 in
materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del  suddetto  decreto  legislativo  n. 215/2001,  ed  in particolare
l'art. 11  che  ricomprende  tra  i  beneficiari  della  sopraccitata
riserva  del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale
e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria;
    Visto   il   regolamento   d'Ateneo   recante   disposizioni  sui
procedimenti   di   selezione   per  l'accesso  all'impiego  a  tempo
indeterminato   nell'Universita'   degli  studi  dell'Insubria  nelle
categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto
direttoriale  n. 3346 del 17 dicembre 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 311,  ed  in particolare
l'art. 1,  comma 101, in base al quale le Universita' degli studi non
sono  soggette  al  blocco  delle  assunzioni  e  comma 105, il quale
prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2005  le  Universita' adottano
programmi  per il fabbisogno di personale che debbono essere valutati
dal MIUR ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di
finanziamento  ordinario,  fermo  restando il limite del 90% ai sensi
della normativa vigente;
    Viste  le  deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione  29 marzo  2005  con  le  quali e' stata approvata la
programmazione  triennale  dei  fabbisogno  di  personale dell'Ateneo
contenente anche impegni relativi alla precedente programmazione;
    Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il MIUR
ha  valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno
del personale formulata da questo Ateneo;
    Vista  la  legge  23 dicembre 2005, n. 266 che detta disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
    Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione del
14 febbraio  2006  con  cui,  in  sede  di  ripartizione  di posti di
personale  tecnico-amministrativo,  sono stati assegnati tra l'altro,
tre   posti   di   categoria   B,   posizione   economica  B/3,  area
amministrativa   per   le   esigenze   dell'Universita'  degli  studi
dell'Insubria  sede  di  Varese,  disponendo  la  relativa  copertura
finanziaria;
    Ravvisata    conseguentemente    la   necessita'   di   procedere
all'indizione  di  un concorso pubblico per tre posti di categoria B,
posizione economica B/3, area amministrativa osservando le specifiche
e le indicazioni di seguito riportate;
    Considerato,  che con nota prot. n. DFP-0033346-12/9/2006-1.2.3.2
il Dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche
amministrazioni - servizio mobilita' ha comunicato di non avere, allo
stato, personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis, comma 4, del
decreto   legislativo   n. 165/2001   per   le   esigenze   segnalate
dall'Universita' degli studi dell'Insubria;
    Considerato che la procedura di mobilita' esterna in applicazione
dell'art. 46   del   vigente   C.C.N.L.   (trasferimento   da   altre
Universita),  attivata con prot. n. 12297 del 23 agosto 2006, ha dato
esito negativo;
    Rilevato che in conformita' a quanto disposto dall'art. 18, comma
7  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 sopra citato questa
amministrazione  ha  cumulato,  con  il suddetto posto a concorso una
quota  pari  a 1,5 posti da riservare a favore dei volontari in ferma
breve  o  in  ferma prefissata di durata quinquennale delle tre forze
armate  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le
eventuali  rafferme  contratte  e  degli  ufficiali di complemento in
ferma  biennale  e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
completato  senza demerito la ferma contratta e che il raggiungimento
dell'unita'  rende  immediatamente  operativa la riserva in questione
(residuo 0,8);
    Considerato  che  l'applicazione della riserva di cui sopra resta
subordinata  al superamento delle prove concorsuali e che pertanto in
ossequio  ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza ed
economicita'  dell'azione  amministrativa,  e'  opportuno  bandire un
concorso pubblico aperto a tutti;
    Accertata la vacanza dei posti da ricoprire;
    Verificato  che  e'  stata  disposta la copertura finanziaria nel
bilancio  di  previsione  dell'Ateneo  anno  2007  dei  posti messi a
concorso  per  4/12 (mensilita) e che pertanto l'effettiva assunzione
in  servizio  dei  vincitori del presente concorso potra' avvenire in
corrispondenza di tale copertura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
    E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
tre posti di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa
con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  per  le  esigenze
dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
    Per  uno  dei  suddetti  posti  e'  prioritariamente  prevista la
riserva  ai  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
quinquennale  delle  tre forze armate congedati senza demerito, anche
al  termine  o  durante  le  eventuali  rafferme  contratte  e  degli
ufficiali  di  complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi dell'art. 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 215/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Nel  caso  in  cui  nella  graduatoria  di  merito  non risultino
candidati  aventi  titolo  alla predetta riserva, il posto si intende
pubblico  e  l'amministrazione  procedera' all'assunzione, ai sensi e
nei   limiti   della   normativa   vigente,  secondo  l'ordine  della
graduatoria generale di merito.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.