IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica»  e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  della  Guardia di
Finanza» e successive modificazioni;
    Vista  la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il
reclutamento  degli  Ufficiali  e Sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   Armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante «Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente «Nuove norme
sulla cittadinanza»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   del  17 marzo  1995,  n. 230
concernente  «Attuazione  della direttiva 97/43 Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti    connesse   ad   esposizioni   mediche»   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
n. 23 marzo   1995,   concernente  «Determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche»;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente  «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
«Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale
sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per
il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
«Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante Modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  concernente  il  regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331 concernente «Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445  e  successive modificazioni ed integrazioni recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 28 febbraio 2001 n. 82 concernente
«disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
«Disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226 concernente «sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
    Vista  la legge 11 febbraio 2005, n. 15 riguardante «Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  7 agosto  1990,  n. 241, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa»;
    Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226»;
    Visti  i decreti dirigenziali del 5 dicembre 2005 con il quale il
Direttore  Generale  della  Sanita'  Militare  ha  approvato le nuove
direttive  tecniche  concernenti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle  infermita'  causa  di  non idoneita' a servizio militare ed il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto il decreto dirigenziale del 6 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   Sanita'  Militare,  concernente  l'adozione  delle
direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle  infermita' di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 ed i criteri per delineare il profilo sanitario
nel reclutamento dei militari atleti ed istruttori;
    Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 concernente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
    Visto  il decreto 13 aprile 2006, n. 203 concernente «Regolamento
recante  identificazione  dei  dati sensibili e giudiziari trattati e
delle  relative  operazioni effettuate dal Ministero della Difesa, in
attuazione  degli  articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196»;
    Visti  i  fogli n. 4814/REC2/5 febbraio 11/03 datato 28 settembre
2006  e  n. 451  /REC2/5 febbraio  11/03 datato 24 gennaio 2007 dello
Stato  Maggiore  dell'Esercito, Reparto Affari Giuridici ed Economici
del   Personale   Ufficio   Reclutamento,  concernente  le  modalita'
esecutive per l'effettuazione del 10 concorso per Allievi Marescialli
dell'Esercito;
    Considerato che, alla data del presente decreto nell'organico nel
ruolo Marescialli dell'Esercito sono disponibili centotrenta posti di
cui novantuno da ricoprire mediante concorso pubblico;
    Ravvisata  pertanto la necessita' di indire un concorso pubblico,
per  titoli  ed  esami,  per l'ammissione al decimo corso biennale di
numero  novantuno  Allievi Marescialli dell'Esercito, con riserva per
l'Amministrazione   di   revocare  il  presente  bando  di  concorso,
modificare  il  numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento   delle   attivita'   previste   dal   concorso   nonche'
l'incorporazione  dei  vincitori,  in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione della legge di
bilancio  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2007  nonche' della
relativa  legge  finanziaria  2007  o  di  ulteriori  disposizioni di
contenimento della spesa pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione  al  10° corso biennale (2007-2009) di novantuno Allievi
Marescialli dell'Esercito.
    Resta   impregiudicata   per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare  il  presente  bando  di  concorso,  annullare, sospendere o
rinviare  le  prove  concorsuali,  modificare  il  numero  dei posti,
annullare,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle attivita'
previste  dal  concorso  nonche'  l'incorporazione  dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge  di  bilancio  dello  Stato per l'anno
finanziario  2007  nonche' della relativa legge finanziaria 2007 o di
ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
    In  tal  caso  l'Amministrazione  della Difesa provvedera' a dare
formale  comunicazione mediante annuncio da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
    Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso,  dalla  data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
      &pallino;entro  60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio  con  sede  in  Roma,  in quanto, trattandosi di atto emesso da
organo   centrale   dello   Stato,   l'efficacia   non   e'  limitata
territorialmente  alla  circoscrizione  del  tribunale amministrativo
regionale (art. 3 della legge 1034 del 6 dicembre 1971);
    oppure
      &pallino;entro  120  giorni ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica  ai  sensi  dell'art. 8  e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.