IL DIRETTORE GENERALE
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e  modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in  applicazione  dell'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007);
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per il 2007 tre concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  sottotenenti  di vascello in
servizio permanente nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo del
genio  navale,  del  Corpo  sanitario  militare marittimo e del Corpo
delle capitanerie di porto;

                              Decreta:

                             Articolo 1


                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti,  per  l'anno 2007, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare:
      a.  concorso  per la nomina di 3 (tre) sottotenenti di vascello
in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale;
      b. concorso  per  la nomina di 1 (uno) sottotenente di vascello
in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - farmacista;
      c. concorso,  per  la  nomina  di  4  (quattro) sottotenenti di
vascello  nel  ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, di
cui:
        1)  2  (due) posti per i concorrenti in possesso di una delle
lauree  specialistiche  tra  quelle  incluse  nelle  seguenti  classi
indicate  nel  decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000: 30/S, 32/S e 35/S;
        2)  1  (uno) posto per i concorrenti in possesso di una delle
lauree  specialistiche  incluse  nelle  seguenti  classi indicate nel
decreto  del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 28 novembre 2000: 6/S, 38/S, 82/S e 86/S;
        3)  1  (uno) posto per i concorrenti in possesso di una delle
lauree  specialistiche  incluse  nelle  seguenti  classi indicate nel
decreto  del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 28 novembre 2000: 28/S, 36/S, 37/S e 80/S.
    2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare ad uno solo dei
concorsi  di  cui al precedente comma 1.. Pertanto, non e' consentito
concorrere,  neanche  presentando  distinte domande, a due differenti
concorsi.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  dei  vincitori alla frequenza dei corsi, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale  per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di
tale  facolta',  provvedera'  a  darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale.