IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1995, concernente i requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto interministeriale 15 maggio 2006, n. 212 che istituisce la Scuola militare aeronautica Giulio Douhet e ne fissa le norme del regolamento attuativo; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alla Scuola militare dell'Aeronautica «Giulio Douhet» per l'anno scolastico 2007-2008, Decreta: Articolo 1. Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2007-2008 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di trentotto giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi: 1° LICEO CLASSICO: posti 18; 3° LICEO SCIENTIFICO: posti 20. 2. Il 10% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.