IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanita' militare emanata per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009; Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2007 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; Decreta: Articolo 1. Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno 2007 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) tenenti del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito. 2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Articolo 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1: a. non abbiano superato: - il 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di completamento, di cui all'art. 25 del medesimo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; - il 32° anno di eta', se non appartenenti alle predette categorie; b. siano cittadini italiani; c. siano in possesso della laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza. Saranno ritenute valide anche le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quella suindicata con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca equipollenti a quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza; d. godano dei diritti civili e politici; e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f. non siano stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9; b. all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a., nonche' quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo. Articolo 3. Domande di partecipazione I concorrenti dovranno: a. redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto; b. firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della medesima; c. spedire la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - Casella Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel successivo art. 6, comma 1. I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente di appartenenza. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari. I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente. 2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a. il concorso al quale intenda partecipare, indicandone gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; b. la lingua straniera nella quale intenda eventualmente sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo); c. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; d. la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e. il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico. Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; f. la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; g. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (od ha assolto), se di sesso maschile, agli obblighi di leva; h. lo stato civile; i. di godere dei diritti civili e politici; j. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra; k. gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione e prosciolto d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; l. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o del corso A.U.F.P., il numero e tipologia dello stesso e l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, se ufficiale di complemento dovra' indicare la data di fine servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine ferma biennale. Se ufficiale delle forze di completamento i periodi di richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale e' stato richiamato; m. solo se concorrente di sesso maschile: 1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di appartenenza; 2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 3) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; n. l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero); o. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nel successivo art. 11. E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale valutazione; p. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'Allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al concorso; q. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 13, comma 4; r. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza; s. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; t. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; u. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. 3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente art. , la Direzione Generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente decreto. Articolo 4. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede: a) una prova di preselezione; b) due prove scritte; c) prove di efficienza fisica; d) accertamenti sanitari; e) accertamento attitudinale; f) una prova orale; g) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. Articolo 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a. la commissione per le prove di efficienza fisica; b. la commissione per gli accertamenti sanitari; c. la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d. la commissione per l'accertamento attitudinale; e. la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria. 2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito. 3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali medici dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un brigadiere generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; - due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; - un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in psicologia, membro; - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; - un ufficiale inferiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. 6. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: - un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale di brigata o grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; - due ufficiali del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri; - un docente universitario in materie giuridiche, membro; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti interverranno solo nelle fasi espressamente indicate ed avranno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. Articolo 6. Prova di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - ad una prova di preselezione, che avra' luogo, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - caserma «Gonzaga del Vodice» - Viale Mezzetti n. 2 - Foligno, nel giorno e con inizio non prima dell'ora appresso indicati: 5 giugno 2007 - ore 08,30. Eventuali modificazioni della sede, della data o dell'ora di svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 maggio 2007, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del - 15 maggio 2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova di preselezione, nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 maggio 2007, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Per informazioni in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla predetta data, il sito web «www.persomil.difesa.it». 3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso cui hanno chiesto di partecipare sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun avviso, muniti della copia della domanda, della ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 4. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica, nonche' ad evidenziare le capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati dalla commissione esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della prova stessa. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la competente commissione, in base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte. Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi nella graduatoria provvisoria all'ultimo posto utile. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione di ammissione alle prove scritte da parte della Direzione Generale per il personale militare a mezzo lettera raccomandata o telegramma. 7. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili indicati al precedente comma 5 non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10° giorno successivo alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare il sito web «www.persomil.difesa.it». 8. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione i verbali della prova di preselezione entro il terzo giorno dalla data di svolgimento della prova stessa. Articolo 7. Prove scritte 1. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 5 - ovvero quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione - dovranno sostenere le seguenti prove scritte: 1ª prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di una composizione di cultura generale - professionale su uno o piu' argomenti, scelti dalla commissione, tratti dalle seguenti materie indicate nell'Allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto: diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto civile, diritto amministrativo, diritto commerciale; 2ª prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un progetto sotto forma di composizione su uno o piu' argomenti, scelti dalla commissione, tratti dalle materie previste per la prima prova scritta. 2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo, con inizio non prima delle ore 08,30, nelle sedi e nei giorni appresso indicati: 3 e 4 luglio 2007 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Viale Mezzetti n. 2, Foligno. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 giugno 2007, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 giugno 2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentarsi senza attendere alcun avviso (muniti della copia della domanda e della ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda solo qualora la prova di preselezione non avesse avuto luogo) nella sede e nei giorni rispettivamente prescritti, entro le ore 07,30. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 4. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un elaborato la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e) formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 12. 7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione Generale per il personale militare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed all'accertamento attitudinale di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente decreto. 8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 30° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare il sito web «www.persomil.difesa.it». Articolo 8. Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di ottobre 2007, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - caserma «Gonzaga del Vodice» - Viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti con la lettera raccomandata o il telegramma di cui al precedente art. 7, comma 7. I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e saranno forniti, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti: a. certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale. La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di cui sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica; b. referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La mancata presentazione di detta certificazione determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari; c. referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari; d. eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; e. eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo se di sesso femminile). Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme. 4. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il referto del test di gravidanza, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame radiografico del torace, dovranno essere sottoposti a detto test che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica. Inoltre la commissione per gli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto. 7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 6 e 7 determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto. Il medesimo Allegato «C» contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 8. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a): - verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; - avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 5 del presente articolo; - sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; - attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 12. 9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo art. 12. Articolo 9. Accertamenti sanitari ed attitudinale 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale. 2. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra' eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari. 3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito. a) Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e delle direttive della Direzione Generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, citate nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti: 1) statura non inferiore a: - m. 1,65, se di sesso maschile, - m. 1,61, se di sesso femminile; 2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; 3) perdita uditiva: MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB; BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%; MONOLATERALE O BILATERALE ISOLATA &60; 45dB a 6.000 \div 8.000 Hz; 4) normale assetto della struttura di personalita' nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale. b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate, come indicato al precedente art. 8, comma 3; - cardiologico con E.C.G.; - oculistico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - analisi completa delle urine; - esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; - analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT - AST); birilubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo). La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'Allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo Allegato «E» al presente decreto. c) La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. d) La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui alla successiva lettera e); - «Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di non idoneita'. e) Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: PS ^ CO ^ AC ^ AR ^ AV ^ LS ^ LI ^ VS ^ AU 2 ^ 3 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 3 ^ 2 f) Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. g) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria); - esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; - tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso applicativo e con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali. h) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui alla precedente lettera g), la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo comma 4. i) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. j) I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Detta istanza, pena il suo mancato accoglimento, dovra' essere anticipata alla predetta Direzione Generale a mezzo fax (06/517052774). Non saranno prese in considerazione istanze prive della documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione Generale per il personale militare la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. 4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Detta commissione attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale valutera': - come il soggetto pensa; - come il soggetto interagisce con il mondo esterno; - come il soggetto lavora; - motivazione e valori che sostengono la scelta. Verranno pertanto indagate le seguenti aree: - area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le situazioni reali); - area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente); - area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione); - area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione (reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare). 5. A detto accertamento, per esigenze organizzative, potranno essere sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera h) del presente articolo. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera j) saranno di norma sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con riserva, ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale, la prova orale. Eccezionalmente, ove lo impongano le citate esigenze organizzative, essi potranno essere sottoposti con riserva all'accertamento attitudinale nelle more della valutazione dell'istanza di ulteriori accertamenti gia' prodotta o che intendano produrre. 7. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto giudizio, che sara' comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 8. Le commissioni per gli accertamenti sanitari e per l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione i verbali degli accertamenti rispettivamente curati entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi. Articolo 10. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale saranno invitati dalla Direzione Generale per il personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a presentarsi per sostenere la prova orale. 2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento della prova di cui al precedente comma 1. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. La Direzione Generale per il personale militare si riserva la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo art. 12. 3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale cui provvedera' la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e), sono riportati nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova (cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non inferiore a 18/30i, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due precitati gruppi di argomenti. 5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo). La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': - breve colloquio a carattere generale; - lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; - conversazione guidata che abbia come spunto il brano. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla quale corrispondera' il seguente punteggio: da 0 a 17,999/30i: punti 0; da 18/30i a 19,999/30i: punti 1; da 20/30i a 21,999/30i: punti 2; da 22/30i a 23,999/30i: punti 3; da 24/30i a 25,999/30i: punti 4; da 26/30i a 27,999/30i: punti 5; da 28/30i a 30/30i: punti 6. 6. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione i verbali delle prove orali entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove medesime. Articolo 11. Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. 2. La commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato: - Diploma di laurea (massimo punti 1): punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra 100 e 105/110; - Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4): punti 2: per ogni diploma di specializzazione; punti 2: per ogni master afferente alla professionalita' posseduta; punti 2: per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' posseduta; - Pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, sempre che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione attinenti la professione (massimo punti 3). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione solo se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione la loro valutabilita' avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori; - Esperienze professionali documentate, successive alla laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2). A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato. 3. Formeranno oggetto di valutazione - fermo restando quanto sopra indicato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico - solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3, comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Articolo 12. Graduatoria 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, in una graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria generale di merito sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato quale somma: - dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte; - dell'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica; - del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; - dell'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; - del punteggio conseguito nella prova orale; - dell'eventuale punteggio ottenuto nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, si terra' conto della riserva del posto prevista a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito. Detto posto, qualora non ricopribile per mancanza di riservatario idoneo, sara' devoluto ad altro concorrente idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso. 4. La riserva del posto a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito si intendera' soddisfatta dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario classificatosi con il piu' elevato punteggio assoluto nella graduatoria di merito del concorso. 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. 6. La graduatoria dei concorrenti risultati idonei sara' approvata con decreto dirigenziale. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it». Articolo 13. Nomina 1. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 6, saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto Presidenziale di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del presente decreto. 3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 12, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria. 6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. Articolo 14. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Articolo 15. Esclusioni 1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina. Articolo 16. Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 4, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. Articolo 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Capo del I Reparto della Direzione Generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 13 marzo 2007 Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi