IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

      Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in   applicazione   all'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della   legge   14 novembre  2000,  n. 331,  modificato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  sanita' militare emanata per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007);
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2007 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
    Ravvisata  la  necessita'  di indire per l'anno 2007 un concorso,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  ufficiali  in  servizio
permanente  nel  ruolo  normale  del  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;

                              Decreta:


                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto per l'anno 2007 un concorso, per titoli ed esami,
per  la  nomina  di 3 (tre) tenenti del Corpo di amministrazione e di
commissariato  dell'Esercito,  con  riserva di 1 (uno) posto a favore
degli  ufficiali ausiliari di cui all'art. 26 del decreto legislativo
8 maggio  2001,  n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito
nell'Esercito.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso
applicativo,  in  ragione  di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di  personale per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse
di  tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                             Articolo 2.


                     Requisiti di partecipazione

    1.  Al  concorso  di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti  di  sesso  sia  maschile che femminile che, alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione delle domande, indicato nel
successivo art. 3, comma 1:
      a. non abbiano superato:
        -  il  40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che
abbiano  completato  un  anno  di  servizio,  di  cui all'art. 24 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori
appartenenti  alle  forze  di  completamento,  di cui all'art. 25 del
medesimo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
        -  il  32°  anno  di  eta', se non appartenenti alle predette
categorie;
      b. siano cittadini italiani;
      c. siano  in  possesso della laurea specialistica/magistrale in
giurisprudenza.
    Saranno   ritenute   valide   anche   le   lauree   che,  per  la
partecipazione  ai  concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarate   equipollenti   a  quella  suindicata  con  provvedimento
legislativo  o  amministrativo.  Allo  scopo, gli interessati avranno
cura   di   allegare  alla  domanda  di  partecipazione  la  relativa
attestazione di equipollenza.
    Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'Universita' e della Ricerca equipollenti a quella prescritta per
la  partecipazione  al concorso indetto con il presente decreto. Allo
scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di  allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza;
      d. godano dei diritti civili e politici;
      e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle
Forze  armate  o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica;
      f. non siano stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
      a. al  possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli   normali   dell'Esercito,   da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8 e 9;
      b. all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina, ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    3.  I  requisiti  di  partecipazione di cui al precedente comma 1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a., nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  il  successivo  iter
formativo.

                             Articolo 3.


                      Domande di partecipazione

    I concorrenti dovranno:
      a. redigere  la  domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice,   secondo   lo   schema  riportato  nell'Allegato  «A»  che
costituisce parte integrante del presente decreto;
      b. firmare   per  esteso  la  domanda  (la  firma,  da  apporre
necessariamente  in  forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La   mancata   sottoscrizione   della  domanda  determinera'  il  non
accoglimento della medesima;
      c. spedire  la  domanda  a  mezzo  raccomandata con ricevuta di
ritorno,  con  esclusione  di  qualsiasi  altro mezzo o procedura, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
-  I Reparto  -  1ª  Divisione  reclutamento ufficiali - 4ª Sezione -
Casella  Postale  15317 - 00143 Roma Laurentino, a pena di decadenza,
entro  il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Il  concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto   della  presentazione  alla  prova  di  preselezione,  come
indicato nel successivo art. 6, comma 1.
    I  militari  in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con  le  modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
    I  concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  Autorita'
diplomatiche o consolari.
    I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi  siano  le  predette  Autorita',  potranno  presentare la domanda,
sempre  entro  il  medesimo  termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
    In  detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione  a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
    2.  Il  concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi  dell'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
      a. il  concorso  al  quale intenda partecipare, indicandone gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
      b. la   lingua  straniera  nella  quale  intenda  eventualmente
sostenere  la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo);
      c. i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      d. la  residenza  ed  il  comune  nelle cui liste elettorali e'
iscritto,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
      e. il   recapito   al   quale   desidera   ricevere   tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
    Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 4ª sezione - Viale dell'Esercito
186  - 00143 Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato
nella  domanda  che  venga  a  verificarsi durante l'espletamento del
concorso.
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito o a forza
maggiore;
      f. la  laurea  magistrale/specialistica  posseduta,  la  durata
legale  del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso
la  quale  e'  stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di
conseguimento e la votazione riportata;
      g. il possesso della cittadinanza italiana.
    In  caso  di  doppia  cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale  Stato  e' soggetto (od ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi di leva;
      h. lo stato civile;
      i. di godere dei diritti civili e politici;
      j. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in  corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
    In  caso  contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare  alla  domanda,  le  condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti  a  carico  ed  ogni  altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha  emanato,  ovvero  presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
    Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al Ministero della
difesa  -  Direzione Generale per il personale militare - I Reparto -
1ª   Divisione   reclutamento   ufficiali   -   4ª  sezione  -  Viale
dell'Esercito  186  -  00143  Roma  -  qualsiasi variazione della sua
posizione    giudiziaria    che   intervenga   successivamente   alla
dichiarazione di cui sopra;
      k. gli  eventuali  servizi  prestati  come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o    dichiarato    decaduto    dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  e  prosciolto  d'autorita' o d'ufficio da precedente
arruolamento  volontario  nelle  Forze armate o di polizia per motivi
disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita  militare o per perdita
permanente  dei  requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa;
      l. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della  durata  e  del  grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale  in  ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o
del corso A.U.F.P., il numero e tipologia dello stesso e l'anzianita'
giuridica  di  nomina.  Inoltre,  se  ufficiale di complemento dovra'
indicare  la  data  di  fine  servizio  di  prima nomina, l'eventuale
ammissione  alla  ferma  biennale  non  rinnovabile e la data di fine
ferma  biennale.  Se ufficiale delle forze di completamento i periodi
di  richiami  effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale e'
stato richiamato;
      m. solo se concorrente di sesso maschile:
        1) il  distretto  militare  ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
        2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
        3) di  non  essere  stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero  ammesso  a  prestare  «servizio  civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
      n. l'ultima  residenza  in  Italia  della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
      o. l'eventuale  possesso  di  uno  o  piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 11.
    E'  onere  del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della  commissione  esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione  al concorso
eventuale   documentazione   probatoria   ovvero   una  dichiarazione
sostitutiva  rilasciata  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente    della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445.   Le
pubblicazioni   di   carattere  tecnico-scientifico  dovranno  essere
necessariamente  allegate  alla  domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
      p. l'eventuale  possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'Allegato  «D»  che  costituisce  parte  integrante del
presente  decreto.  Tali  titoli potranno essere anche analiticamente
indicati  in  apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
      q. di  essere  a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13, comma 4;
      r. di  accettare,  qualora  vincitore,  di prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
      s. di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      t. di  prestare  il  proprio  consenso  al trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
      u. se  alla  domanda  di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
    3.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti nel presente art. , la Direzione Generale per
il  personale  militare  potra'  richiedere la regolarizzazione delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente
decreto.

                             Articolo 4.


                      Svolgimento dei concorsi

    1.  Lo  svolgimento  del  concorso  di  cui al precedente art. 1,
comma 1, prevede:
      a) una prova di preselezione;
      b) due prove scritte;
      c) prove di efficienza fisica;
      d) accertamenti sanitari;
      e) accertamento attitudinale;
      f) una prova orale;
      g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2,  del  citato  decreto  ministeriale  4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2007), dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                             Articolo 5.


                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a. la commissione per le prove di efficienza fisica;
      b. la commissione per gli accertamenti sanitari;
      c. la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d. la commissione per l'accertamento attitudinale;
      e. la  commissione  esaminatrice  per la prova di preselezione,
per  le  prove  scritte,  per la valutazione dei titoli, per le prove
orali e per la formazione della graduatoria.
    2.  La  commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
      - un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
      - due  ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non   inferiore   a  maggiore,  qualificati  istruttori  militari  di
educazione fisica, membri;
      - un  ufficiale  dell'Esercito  in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
    La  commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
    3.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      - un  ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a colonnello, presidente;
      - due ufficiali medici dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a maggiore, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      - un   brigadiere   generale   medico   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
      - due   ufficiali   superiori   medici   del   Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
    5.  La  commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
      - un  ufficiale  superiore  in  servizio  permanente  del ruolo
normale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
      - un  ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
      - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
      - un  ufficiale  inferiore in servizio permanente, di grado non
inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto.
    Detta    commissione   si   avvarra'   del   contributo   tecnico
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati
in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati presso il
Centro   di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di
Foligno.
    6.  La  commissione  esaminatrice,  di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale
di  brigata  o  grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
      - due ufficiali del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito  in  servizio  permanente,  di  grado  non  inferiore a
maggiore, membri;
      - un docente universitario in materie giuridiche, membro;
      - un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      - un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non    inferiore    a   capitano,   ovvero   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente all'area funzionale
«C»,  posizione  non  inferiore  a «C/2», segretario senza diritto di
voto.
    I  membri  aggiunti  interverranno  solo nelle fasi espressamente
indicate  ed avranno diritto di voto per le sole materie per le quali
sono aggregati.

                             Articolo 6.


                        Prova di preselezione

    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione al
concorso  -  ad  una  prova  di preselezione, che avra' luogo, a cura
della  commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera  e),  presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito  - caserma «Gonzaga del Vodice» - Viale Mezzetti n. 2 -
Foligno,  nel  giorno  e  con  inizio  non  prima  dell'ora  appresso
indicati:
      5 giugno 2007 - ore 08,30.
    Eventuali  modificazioni  della  sede,  della  data o dell'ora di
svolgimento  della prova di preselezione saranno rese note con avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  - del
15 maggio  2007,  con  valore  di  notifica a tutti gli effetti e per
tutti  i  concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie
speciale  del  -  15 maggio  2007  tale  pubblicazione  potra' essere
rinviata ad una data successiva.
    2.  Qualora  in  relazione  al  numero  dei  concorrenti  venisse
ritenuto  non  opportuno  effettuare  la prova di preselezione, nella
medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 maggio 2007,
ovvero  in  quella  alla  quale  la stessa avesse fatto eventualmente
rinvio,  verra' pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica
a  tutti  gli  effetti e per tutti i concorrenti. Per informazioni in
merito  i concorrenti potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla
predetta data, il sito web «www.persomil.difesa.it».
    3.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione di
esclusione  dal concorso cui hanno chiesto di partecipare sono tenuti
a presentarsi, senza attendere alcun avviso, muniti della copia della
domanda,  della  ricevuta  della  raccomandata  di  spedizione  della
domanda   e  di  valido  documento  di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia,  presso  il  predetto  Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di
quella fissata per l'inizio della prova.
    Coloro  che  risulteranno  assenti  al  momento dell'inizio della
prova,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza, comprese quelle
dovute  a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
    4. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno  50  (cinquanta)  quesiti  a  risposta multipla predeterminata
volti  ad  accertare  il  grado  di conoscenza della lingua italiana,
anche  sul  piano  ortogrammaticale  e  sintattico,  la conoscenza di
argomenti   di  attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di
geografia e di logica matematica, nonche' ad evidenziare le capacita'
di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
    La  durata  massima  della  prova  ed  il  numero dei quesiti cui
dovranno  rispondere  i  concorrenti  saranno preventivamente fissati
dalla  commissione  esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della
prova stessa.
    Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  svolgimento della prova
saranno  osservate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
    5.  Al  termine  della  prova  di preselezione, la cui correzione
sara'   effettuata   con  l'ausilio  di  sistemi  informatizzati,  la
competente  commissione,  in  base  al  numero  delle risposte esatte
fornite  dai  concorrenti,  formera'  una graduatoria provvisoria, al
solo  scopo  di  individuare  coloro  che  saranno ammessi alle prove
scritte.
    Saranno   inoltre   ammessi   a  sostenere  le  prove  scritte  i
concorrenti  che  abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte
del   concorrente   classificatosi   nella   graduatoria  provvisoria
all'ultimo posto utile.
    6.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma  5 riceveranno
apposita  comunicazione  di  ammissione  alle  prove scritte da parte
della  Direzione  Generale  per il personale militare a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
    7.  I  concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili  indicati  al  precedente  comma 5 non riceveranno alcuna
comunicazione  scritta  dell'esito  di  detta  prova.  Essi  potranno
richiedere  informazioni  sull'esito  della stessa, a partire dal 10°
giorno  successivo  alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero
della  difesa  -  Direzione  Generale  per  il  personale  militare -
Servizio  Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma    (tel. 06/517051012),    ovvero   consultare   il   sito   web
«www.persomil.difesa.it».
    8.  La  commissione  dovra' far pervenire alla Direzione Generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 4ª Sezione i verbali della prova di preselezione entro il
terzo giorno dalla data di svolgimento della prova stessa.

                             Articolo 7.


                            Prove scritte

    1.  I  concorrenti  di cui al precedente art. 6, comma 5 - ovvero
quelli  che  non  avessero  ricevuto  comunicazione di esclusione dal
concorso  qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
- dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
      1ª  prova:  svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore,
di una composizione di cultura generale - professionale su uno o piu'
argomenti,  scelti  dalla  commissione, tratti dalle seguenti materie
indicate  nell'Allegato  «B»  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto:
          diritto costituzionale,
          diritto internazionale,
          diritto del lavoro,
          diritto civile,
          diritto amministrativo,
          diritto commerciale;
      2ª  prova:  svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore,
di  un  progetto sotto forma di composizione su uno o piu' argomenti,
scelti  dalla commissione, tratti dalle materie previste per la prima
prova scritta.
    2.  Le  prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo,
con  inizio  non  prima  delle  ore  08,30,  nelle  sedi e nei giorni
appresso indicati:
      3  e 4 luglio 2007 presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito - Viale Mezzetti n. 2, Foligno.
    Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette  prove  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale - del 12 giugno 2007, che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del  12 giugno  2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
    3.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente comma 1 sono tenuti a
presentarsi  senza  attendere  alcun avviso (muniti della copia della
domanda  e  della  ricevuta  della  raccomandata  di spedizione della
domanda solo qualora la prova di preselezione non avesse avuto luogo)
nella  sede  e  nei  giorni  rispettivamente prescritti, entro le ore
07,30.
    Coloro   che  risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  di
ciascuna  prova,  quali  che  siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle   dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  saranno  considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
    4. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato  la  commissione  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 1,
lettera e)  formulera'  preventivamente,  in  adunanza  segreta,  tre
tracce  concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in
plichi  sigillati.  Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara'  invitato  a  scegliere,  mediante  sorteggio,  la  traccia  da
svolgere.
    5.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6.  Le  prove  scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra'  conseguito  in  ciascuna  di esse un punteggio non inferiore a
18/30i.   Tale   punteggio   sara'  utile  per  la  formazione  della
graduatoria di cui al successivo art. 12.
    7.  I  concorrenti  risultati  idonei  riceveranno da parte della
Direzione Generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo  lettera  raccomandata  o telegramma contenente indicazione del
giorno   e   dell'ora  nei  quali  dovranno  presentarsi  per  essere
sottoposti   alle  prove  di  efficienza  fisica,  agli  accertamenti
sanitari  ed  all'accertamento  attitudinale  di  cui  ai  successivi
articoli 8 e 9 del presente decreto.
    8.  I  concorrenti  che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno  comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno  richiedere  informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal  30°  giorno  successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
-  Servizio  Relazioni  con  il  Pubblico - Viale dell'Esercito 186 -
00143   Roma  (tel. 06/517051012),  ovvero  consultare  il  sito  web
«www.persomil.difesa.it».

                             Articolo 8.


                     Prove di efficienza fisica

    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  alle prove scritte saranno
ammessi  a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale.
    2.  Le  prove  di  efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
quello   attitudinale   avranno   luogo,   presumibilmente  nel  mese
di ottobre  2007,  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito  -  caserma  «Gonzaga  del  Vodice»  - Viale
Mezzetti,  n. 2,  Foligno,  nei  giorni  che saranno resi noti con la
lettera  raccomandata  o  il  telegramma di cui al precedente art. 7,
comma 7.
    I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno
attenersi  alle  norme  disciplinari  e  di vita interna di caserma e
saranno  forniti,  compatibilmente con le potenzialita' dello stesso,
di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
    3.  I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
      a. certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera  in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana ovvero da
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
    I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno   produrre,   in   luogo   del   predetto   certificato,  la
dichiarazione  rilasciata  dal  dirigente  del servizio sanitario del
Reparto/Ente  presso  cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di  controindicazioni  allo  svolgimento  delle  prove  di efficienza
operativa previste per detto personale.
    La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui  sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica;
      b. referto  rilasciato  da  struttura sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  convenzionata  relativo  all'accertamento  dei
markers  dell'epatite  B  e  C  effettuato  da non oltre tre mesi. La
mancata  presentazione  di  detta  certificazione determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
      c. referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
tre  mesi  precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso   femminile).   La   mancata  presentazione  di  detto  referto
determinera'  la  non  ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
      d. eventuale  esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a  tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
      e. eventuale  referto attestante l'esito del test di gravidanza
-  mediante  analisi  su sangue o urine - effettuato presso struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime
(solo se di sesso femminile).
    Le   certificazioni  sanitarie  sopra  indicate  dovranno  essere
prodotte in originale o in copia conforme.
    4.  I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto  del  test  di gravidanza, al solo fine dell'effettuazione in
piena  sicurezza  delle  prove  di  efficienza  fisica  e  dell'esame
radiografico  del torace, dovranno essere sottoposti a detto test che
escluda   la   sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato  stato  di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di  efficienza  fisica.  Inoltre  la commissione per gli accertamenti
sanitari  di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) non potra' in nessun
caso  procedere  agli  accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia  del  giudizio,  a  mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      -  piegamenti  sulle  braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  corsa  piana  di  metri  1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
      -  salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      -  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato  nell'Allegato «C» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    6.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      -  piegamenti  sulle  braccia  (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  corsa  piana  di  metri  1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
      -  salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      -  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato  nel  gia' citato Allegato «C» al
presente decreto.
    7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 6 e 7 determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
Allegato «C» al presente decreto.
    Il medesimo Allegato «C» contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
    8.  La  commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a):
      - verifichera'  la  validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
      - avviera'  senza  indugio  alla competente commissione per gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   fosse  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al precedente comma 5 del presente articolo;
      - sottoporra'   i   concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
      - attribuira'   ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi   gli   esercizi  facoltativi  il  punteggio  corrispondente
indicato  nel  gia'  citato  Allegato  «C»  al presente decreto. Tale
punteggio,  che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti,  sara'  comunicato  seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 12.
    9.  La  Direzione  Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica  nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire  la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione della graduatoria finale di
cui al successivo art. 12.

                             Articolo 9.


                Accertamenti sanitari ed attitudinale

    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale.
    2.  Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
    3.  Gli  accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui  al  precedente  art. 5,  comma  1,  lettera b), saranno volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei  concorrenti  quali  ufficiali  in  servizio permanente nei ruoli
normali dell'Esercito.
    a) Sulla  scorta  del  vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che  sono  causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle  direttive  della  Direzione Generale della Sanita' militare in
data  5 dicembre  2005,  citate  nelle  premesse,  detta  commissione
dovra',  altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti:
      1) statura non inferiore a:
        - m. 1,65, se di sesso maschile,
        - m. 1,61, se di sesso femminile;
      2) acutezza  visiva  uguale  o superiore a complessivi 10/10i e
non  inferiore  a  4/10i  nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo  occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita' oculare
normali;
      3) perdita uditiva:
          MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
          BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
          MONOLATERALE  O  BILATERALE  ISOLATA &60; 45dB a 6.000 \div
8.000 Hz;
      4) normale  assetto  della  struttura di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
    b) La  commissione,  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      - esame  radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che
tale  accertamento  sia  stato  eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari  o  private
convenzionate, come indicato al precedente art. 8, comma 3;
      - cardiologico con E.C.G.;
      - oculistico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - analisi completa delle urine;
      - esito  negativo  agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,   per  l'uso  anche  saltuario  od  occasionale  di  sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      - analisi del sangue concernente:
          emocromo completo;
          glicemia;
          creatininemia;
          transaminasemia (ALT - AST);
          birilubinemia totale e frazionata;
          G6PDH (metodo quantitativo).
    La   commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare    apposita    dichiarazione    di    consenso   informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato  nell'Allegato  «E»  che  costituisce  parte integrante del
presente   decreto,   nonche'  ulteriore  dichiarazione  di  consenso
informato  al  protocollo  vaccinale  che,  ai  sensi della normativa
vigente,   sara'  loro  praticato  all'atto  della  presentazione  in
servizio  dopo  la nomina e periodicamente ad intervalli programmati,
per  conservare  lo  stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato «E» al presente decreto.
    c) La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali,  nonche'  degli  specifici  requisiti psico-fisici
suindicati.
    d) La  commissione,  seduta  stante,  comunichera' al concorrente
l'esito  degli  accertamenti  sanitari,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
      - «Idoneo  quale  ufficiale  nel  ruolo  normale  del  Corpo di
amministrazione    e    commissariato   dell'Esercito   in   servizio
permanente»,  con  indicazione  del  profilo  sanitario  di  cui alla
successiva lettera e);
      - «Non  idoneo  quale  ufficiale nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione    e    commissariato   dell'Esercito   in   servizio
permanente», con indicazione della causa di non idoneita'.
    e)    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS  ^ CO ^ AC ^ AR ^ AV ^ LS ^ LI ^ VS ^ AU 2 ^ 3 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2
^ 3 ^ 2

    f) Ai  concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3
di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito
un  punteggio  pari  a  0  (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo
stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.  Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sara' di punti 4,5.
    g) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
      - imperfezioni  ed  infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      - disturbi    della    parola   anche   se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria);
      - esito  positivo  agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche'
per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
      - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
      - tutte  quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo  e  con  l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali.
    h) Nei  confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari  venissero  riscontrati  affetti da lievi patologie ritenute
guaribili  entro  i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti
nelle  cause  di  esclusione  di  cui  alla precedente lettera g), la
commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli  all'accertamento  definitivo  per  verificare il possesso
dell'idoneita' fisica.
    Detti  concorrenti,  per  esigenze organizzative, potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo comma 4.
    i) Il   giudizio   riportato   negli   accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    j) I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno,  tuttavia,
spedire   con  lettera  raccomandata  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 4ª sezione - Viale dell'Esercito
186   -  00143  Roma  -  improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
successivo  alla  data degli accertamenti sanitari, specifica istanza
di    ulteriori    accertamenti   sanitari,   corredata   di   idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Detta  istanza,  pena il suo mancato accoglimento, dovra'
essere  anticipata  alla  predetta  Direzione  Generale  a  mezzo fax
(06/517052774).
    Non   saranno   prese   in  considerazione  istanze  prive  della
documentazione  prevista  ovvero  spedite  oltre  i termini perentori
sopraindicati.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla  Direzione  Generale  per  il  personale  militare  la relativa
comunicazione.
    In   caso   di   mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  i
concorrenti   riceveranno   comunicazione  che  il  giudizio  di  non
idoneita'  riportato  al  termine  degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
    Il  giudizio  circa  l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso  di  accoglimento  dell'istanza  sara'  espresso,  a  seguito di
valutazione  della  documentazione  allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti,   dalla  commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti
sanitari  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale,
solo  qualora  lo  ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori   accertamenti  sanitari  prima  di  emettere  il  giudizio
definitivo.
    I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  anche  a  seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche'  quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
    4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei  saranno  sottoposti  ad  un  accertamento attitudinale a cura
della  commissione  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche.
    Detta   commissione  attraverso  una  serie  di  prove  (batteria
testologica   e   questionario  informativo)  ed  una  intervista  di
selezione individuale valutera':
      - come il soggetto pensa;
      - come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
      - come il soggetto lavora;
      - motivazione e valori che sostengono la scelta.
    Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
     - area  cognitiva  (modalita'  di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
      - area  relazionale  (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
      - area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
      - area  motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali   aspettative   professionali,  capacita'  di  condividere  ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
    5.  A  detto  accertamento,  per esigenze organizzative, potranno
essere  sottoposti,  con  riserva,  anche  i  concorrenti  di  cui al
precedente comma 3, lettera h) del presente articolo.
    6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera j) saranno
di  norma  sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della   istanza   di   ulteriori   accertamenti   o  degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con
riserva,  ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al
rispetto  del  termine di conclusione della procedura concorsuale, la
prova  orale.  Eccezionalmente,  ove  lo impongano le citate esigenze
organizzative,   essi   potranno   essere   sottoposti   con  riserva
all'accertamento    attitudinale   nelle   more   della   valutazione
dell'istanza  di ulteriori accertamenti gia' prodotta o che intendano
produrre.
    7. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un  giudizio  di  idoneita'  o  di non idoneita'. Detto giudizio, che
sara'  comunicato  agli  interessati  seduta stante, per iscritto, e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  non idonei saranno
esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
    8.   Le   commissioni   per   gli  accertamenti  sanitari  e  per
l'accertamento  attitudinale  dovranno  far  pervenire alla Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali  -  4ª  sezione  i verbali degli accertamenti
rispettivamente   curati   entro   il  terzo  giorno  dalla  data  di
completamento dei medesimi.

                            Articolo 10.


      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello  attitudinale saranno invitati dalla Direzione Generale per il
personale  militare,  a  mezzo  lettera  raccomandata o telegramma, a
presentarsi per sostenere la prova orale.
    2.  Nella  lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno  indicazione della sede e della data di svolgimento della
prova di cui al precedente comma 1.
    I  concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito
saranno  considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. La
Direzione  Generale  per il personale militare si riserva la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di  forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A
tal  fine  gli  interessati  dovranno  far  pervenire la richiesta di
riconvocazione  (a  mezzo  telegramma  o fax numero 06/517052774), al
massimo   entro   il   giorno  di  prevista  presentazione,  inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione della graduatoria finale di
cui al successivo art. 12.
    3.  Le  modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale
cui  provvedera'  la  commissione  esaminatrice  di cui al precedente
art. 5,  comma 1, lettera e), sono riportati nel gia' citato Allegato
«B» al presente decreto.
    4.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto  in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura   tecnico-professionale   e  cultura  tecnico-militare)  una
votazione  non  inferiore  a  18/30i,  utile  per la formazione della
graduatoria  di  merito  di  cui  al successivo art. 12. Il punteggio
della  prova  risultera'  dalla  media  dei  voti  riportati  nei due
precitati gruppi di argomenti.
    5.  I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova  orale  facoltativa  di lingua straniera (una sola a scelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo).
    La  prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
      - breve colloquio a carattere generale;
      - lettura  di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
      - conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
    Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara'  assegnata  una  votazione  in  trentesimi da 0 a 30 alla quale
corrispondera' il seguente punteggio:
      da 0 a 17,999/30i: punti 0;
      da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;
      da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;
      da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
      da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;
      da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
      da 28/30i a 30/30i: punti 6.
    6.  La  commissione  dovra' far pervenire alla Direzione Generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  4ª  sezione  i verbali delle prove orali entro il terzo
giorno dalla data di completamento delle prove medesime.

                            Articolo 11.


                       Valutazione dei titoli

    1.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente art. 5,
comma  1,  lettera  e),  dopo  le  prove scritte di cui al precedente
art. 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione
dei  titoli  di  merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto
agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale.
    2.  La  commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
      - Diploma di laurea (massimo punti 1):
          punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106
e 110/110 e lode;
           punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra
100 e 105/110;
      - Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
    punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
           punti  2:  per ogni master afferente alla professionalita'
posseduta;
           punti  2:  per  ogni  dottorato  di ricerca afferente alla
professionalita' posseduta;
      - Pubblicazioni  a  stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,
sempre  che  siano  riportate in riviste scientifiche, con esclusione
delle  tesi  di laurea o di specializzazione attinenti la professione
(massimo  punti  3). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione
solo  se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione
la  loro  valutabilita'  avverra'  solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori;
      - Esperienze professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2).
    A  ciascun  concorrente  non  potra' essere attribuito, in nessun
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
    3.  Formeranno  oggetto  di  valutazione  - fermo restando quanto
sopra  indicato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico
- solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato
nel  precedente  art. 3,  comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano
fornito  analitiche  e  complete  informazioni  nelle  domande stesse
ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.

                            Articolo 12.


                             Graduatoria

    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, in una graduatoria generale di merito.
    2.  Tale  graduatoria  generale  di  merito sara' formata secondo
l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente,
calcolato quale somma:
      - dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
      - dell'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica;
      - del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
      - dell'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      - del punteggio conseguito nella prova orale;
      - dell'eventuale   punteggio   ottenuto   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera.
    3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui  al precedente art. 1, comma 1, si terra' conto della riserva del
posto  prevista  a  favore  degli  ufficiali  ausiliari  che  abbiano
prestato  servizio senza demerito nell'Esercito. Detto posto, qualora
non  ricopribile  per mancanza di riservatario idoneo, sara' devoluto
ad  altro  concorrente  idoneo  secondo l'ordine della graduatoria di
merito del concorso.
    4. La  riserva  del  posto a favore degli ufficiali ausiliari che
abbiano  prestato servizio senza demerito nell'Esercito si intendera'
soddisfatta  dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario
classificatosi   con   il   piu'  elevato  punteggio  assoluto  nella
graduatoria di merito del concorso.
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nel
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  del concorso si terra'
conto,  a  parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine di presentazione delle domande che i
concorrenti  abbiano  dichiarato  nella  domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
    6.   La   graduatoria  dei  concorrenti  risultati  idonei  sara'
approvata  con  decreto  dirigenziale. Saranno dichiarati vincitori -
sempreche'  non  siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al
precedente  art. 1,  comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato
nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di
merito.
    7.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   Ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  La  graduatoria  sara' inoltre pubblicata, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».

                            Articolo 13.


                               Nomina

    1.  I  concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 6, saranno
nominati  tenenti  in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo
di  amministrazione  e di commissariato dell'Esercito, con anzianita'
assoluta  nel grado stabilita nel decreto Presidenziale di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
    2.  Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e  delle  qualita'  morali  di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
    3.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
    4.   Dopo   la   nomina   essi  frequenteranno,  come  prescritto
dall'art. 4,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1997,
n. 490,  e  successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
    La  mancata  presentazione  nel  giorno prefissato comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art. 17  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487. All'atto della
presentazione  al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni  cinque  decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  all'atto del superamento del
corso   applicativo.   Il   rifiuto   di  sottoscrivere  detta  ferma
comportera' la revoca della nomina.
    5.  Nel  caso  in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri  e  nei  limiti  indicati  nel precedente art. 12, entro 1/12
della  durata  del  corso  stesso,  di altrettanti concorrenti idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
    6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente  che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151,  non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    7.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Per  gli  ufficiali
appartenenti   alle   forze  di  completamento  si  applicheranno  le
disposizioni  previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
    8.  Per  gli  ufficiali  che  non  supereranno o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verra'  disposta  la revoca della
nomina,  a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa e
sanzionato  il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno  collocati  in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano  completare  gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli
di  provenienza.  Il  periodo  di  durata  del corso e' computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.

                            Articolo 14.


                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma   1   emergesse   la   non   veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
    3.  Il  certificato  del  casellario  giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                            Articolo 15.


                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  Generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                            Articolo 16.


                     Spese di viaggio - Licenza

    1.  Le  spese  per  i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti.
    2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami  militari,  sino  ad  un  massimo di trenta
giorni,  nei  quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle  prove  e  degli accertamenti di cui all'art. 4, nonche' quelli
necessari  per  il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  ed  accertamenti  ed  il  rientro  alla  sede  di servizio. In
particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza ordinaria,
potra'  essere  concessa  nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione  della  prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui  uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il  concorrente  non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi  dipendenti  dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                            Articolo 17.


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  degli  articoli 11  e  13  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali,  per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Capo del I Reparto della Direzione Generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
      Roma, 13 marzo 2007
                     Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi