IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione Generale per il personale militare
    Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione  per  gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al  ruolo  dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli,
categorie  e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito,  emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, emanato in
applicazione  dell'articolo 3, comma 2, del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  2 dicembre  2004, n. 299, concernente modifiche
alla  normativa  in  materia  di  stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari  opportunita'  tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale  a  norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331, ed in particolare l'art. 20, comma 2;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge 27 dicembre, n. 296, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2007);
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire tre concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni   dell'Esercito,   nel   ruolo  speciale  dell'Arma  dei
trasporti  e  dei  materiali  dell'Esercito  e nel ruolo speciale del
Corpo  di amministrazione e di commissariato dell'Esercito per l'anno
2007;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  Dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
      a)   concorso   per   il   reclutamento   di  76  (settantasei)
sottotenenti  in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con riserva di 53 (cinquantatre) posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli;
      b)  concorso  per  il  reclutamento di 9 (nove) sottotenenti in
servizio  permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali  dell'Esercito,  con  riserva  di  sei posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
      c)  concorso  per  il  reclutamento di 8 (otto) sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e
di  commissariato  dell'Esercito,  con  riserva di sei posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  agli  appartenenti  al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti  a  favore  delle  altre  categorie di concorrenti di cui al
successivo   art. 2,  comma  1,  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria.
    3.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1, i
vincitori  saranno  nominati  sottotenenti  in servizio permanente ad
eccezione  di  quelli  provenienti  dalla  categoria  degli ufficiali
inferiori  delle  forze di completamento di cui al successivo art. 2,
comma  1,  lettera c) e degli ufficiali inferiori in ferma prefissata
di  cui  al  successivo  art. 2, comma 1, lettera b), i quali saranno
nominati  ufficiali  in  servizio  permanente  del  rispettivo  ruolo
speciale  con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del
corso  applicativo  di  cui al successivo art. 15 - dopo l'ultimo dei
pari grado dello stesso ruolo.
    4.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in  ragione di esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2007. Qualora
l'Amministrazione  si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ยช serie speciale.