IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed in particolare l'art. 3, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero della giustizia; Visto l'art. 1, comma 404 lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, tra l'altro, di provvedere alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, procedendo alla loro riduzione in misura non inferiore al 5 per cento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2004 n. 267, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Visto il vigente C.C.N.L. del personale dirigente dell'area I dipendente dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto Ministeri»; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di avvio delle procedure concorsuali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007 n. 45, con il quale il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avviare procedure pubbliche concorsuali per reclutare quaranta dirigenti amministrativi di seconda fascia; Vista la nota 23 marzo 2007, n. 342, con la quale l'Amministrazione giudiziaria ha effettuato la prescritta comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Visto il nulla osta ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica con nota 6 aprile 2007 n. 14311; Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario indire un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 40 dirigenti amministrativi da impiegare per le esigenze degli uffici appartenenti alle diverse articolazioni del Ministero della giustizia; Rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, prevede che il 30% dei posti messi a concorso e' riservato al personale dipendente dell'amministrazione che lo indice (art. 3, comma 2) stabilendo che, in occasione della sua prima applicazione, la predetta percentuale sia invece riservata al personale dipendente della medesima amministrazione appartenente da almeno 15 anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, in materia di riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso nelle pubbliche amministrazioni; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210; Ritenuto che l'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare, sospendere o modificare il presente bando, dandone notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza che gli stessi possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione stessa. Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per il conferimento di quaranta posti di dirigente di seconda fascia del Ministero della giustizia, Amministrazione giudiziaria. 2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale dell'Amministrazione giudiziaria appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale comunque denominata, della carriera direttiva (posizione economica C3), purche' in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 2. 3. Qualora la quota di cui al comma precedente non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a concorso, e' riservata al personale dipendente del Ministero della giustizia, Amministrazione giudiziaria, purche' in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 2. 4. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 5. I posti riservati, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.