IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104  (legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze  e l'interazione tra pubblico e privato» ed in particolare
l'art. 3, comma 5;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di  istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55,  concernente  il  regolamento  di organizzazione del Ministero
della giustizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 ottobre  2005, con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate
le  dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali del Ministero
della giustizia;
    Visto  l'art. 1,  comma  404  lettera  a) della legge 27 dicembre
2006,   n. 296  che  stabilisce,  tra  l'altro,  di  provvedere  alla
riorganizzazione  degli  uffici di livello dirigenziale non generale,
procedendo  alla  loro  riduzione  in  misura  non inferiore al 5 per
cento;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 13 novembre
2004  n. 267, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  disciplina  le  modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
    Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 39
come successivamente modificato ed integrato;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
    Visto  il  vigente  C.C.N.L.  del personale dirigente dell'area I
dipendente  dalle  amministrazioni  pubbliche  comprese nel «Comparto
Ministeri»;
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica  3 novembre  2005,  n. 3/05,
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  2005,  n. 294,
relativa  agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 gennaio  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
2007  n. 45, con il quale il Ministero della giustizia e' autorizzato
ad  avviare  procedure  pubbliche  concorsuali per reclutare quaranta
dirigenti amministrativi di seconda fascia;
    Vista   la   nota   23 marzo   2007,   n. 342,   con   la   quale
l'Amministrazione    giudiziaria    ha   effettuato   la   prescritta
comunicazione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ai  sensi
dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
    Visto  il  nulla  osta  ai  sensi  dell'art. 34-bis  del  decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal Dipartimento della
funzione pubblica con nota 6 aprile 2007 n. 14311;
    Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire  un  concorso  pubblico,  per esami, per il reclutamento di 40
dirigenti  amministrativi  da  impiegare per le esigenze degli uffici
appartenenti   alle   diverse   articolazioni   del  Ministero  della
giustizia;
    Rilevato   che   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 settembre  2004,  n. 272,  prevede  che  il  30% dei posti messi a
concorso  e'  riservato  al personale dipendente dell'amministrazione
che  lo  indice  (art. 3, comma 2) stabilendo che, in occasione della
sua  prima applicazione, la predetta percentuale sia invece riservata
al  personale  dipendente della medesima amministrazione appartenente
da  almeno 15 anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della
carriera direttiva;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento   della  funzione  pubblica  8 novembre  2005,  n. 4/05,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  2005, n. 294, in
materia  di  riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso
nelle pubbliche amministrazioni;
    Ritenuto  di  dover  precisare  che ai fini del presente bando si
intende:
      per  diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore   a   quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
      per  laurea  (L)  il titolo accademico di durata triennale; per
laurea  specialistica  (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai
sensi  dell'art. 3,  comma  1,  lettera  b), del decreto ministeriale
22 dicembre  2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di
due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale;
      per  diploma  di  specializzazione (DS) il titolo accademico di
cui  all'art. 3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  n. 270/2004,
conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
      per  dottorato  di  ricerca  (DR)  il  titolo accademico di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Ritenuto   che   l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di
revocare,  sospendere o modificare il presente bando, dandone notizia
agli  interessati  mediante  pubblicazione  di  apposito avviso nella
Gazzetta  Ufficiale,  senza che gli stessi possano per questo vantare
diritti nei confronti dell'Amministrazione stessa.
                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per esami, per il conferimento di
quaranta  posti  di  dirigente  di seconda fascia del Ministero della
giustizia, Amministrazione giudiziaria.
    2.  Il  30  per  cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale  dell'Amministrazione  giudiziaria  appartenente  da almeno
quindici  anni  alla  qualifica  apicale  comunque  denominata, della
carriera  direttiva (posizione economica C3), purche' in possesso dei
requisiti richiesti dal successivo art. 2.
    3.  Qualora  la  quota  di  cui  al  comma  precedente  non venga
interamente  ricoperta  da personale avente i requisiti sopra citati,
la  parte  rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a
concorso,  e'  riservata  al personale dipendente del Ministero della
giustizia,  Amministrazione  giudiziaria,  purche'  in  possesso  dei
requisiti richiesti dal successivo art. 2.
    4.  Coloro  che  intendono  avvalersi  della  suddetta riserva ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    5.  I  posti  riservati,  se  non utilizzati, sono conferiti agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.