IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 9 marzo  2001,  n. 49, ed in particolare
l'art. 3,  comma  3,  il  quale  statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto  il  decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in
particolare,  l'art. 2,  comma  2,  secondo  il  quale  l'Ispettorato
centrale    repressione    frodi    e'   organizzato   in   struttura
dipartimentale,   articolata   nelle   seguenti  direzioni  generali:
Direzione  generale della programmazione, del coordinamento ispettivo
e  dei  laboratori  di  analisi;  Direzione  generale delle procedure
sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  del  19 dicembre  2005,  con il quale si e' provveduto, in
attuazione  della  summenzionata legge 11 novembre 2005, n. 231, alla
revisione  complessiva  degli  uffici  e  dei  laboratori  di livello
dirigenziale   non  generale  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi;
    Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma
1047,  stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi assume
la  denominazione  di  «Ispettorato  centrale  per il controllo della
qualita'   dei   prodotti  agroalimentari»  e  costituisce  struttura
dipartimentale  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
    Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
    Visto   l'Accordo   con   le  organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento  professionale  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi  sottoscritto  in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con Accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile
2005;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei  privi della vista per l'ammissione ai concorsi ed in particolare
l'art. 1,  ai  sensi  del  quale  la condizione di privo di vista non
implica  di  per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso  agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga  in  modo  esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita'  fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito;
    Considerato   che   la  condizione  di  privo  di  vista  non  e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  istituzionali cui sono
tenuti  i  direttori  chimici,  con  riferimento  alle  funzioni  che
svolgono  in  qualita'  di  ufficiali  di  polizia  giudiziaria e che
pertanto  sussiste  una  inidoneita' specifica allo svolgimento delle
relative mansioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa  nazionale  il  collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
    Considerato   che  ai  sensi  della  predetta  disposizione  deve
ritenersi  esclusa  l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili per il profilo di direttore chimico, in considerazione delle
funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a svolgere;
    Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante « Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487,  recante  le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Vista   la   legge   20 settembre  1980,  n. 574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, concernente le norme in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  «Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi della lauree universitarie;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della  ricerca  5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche  (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della   ricerca   22 ottobre   2004,  n. 270,  recante  modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.,
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti  dall'art. 3  del sopra citato decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale  ed, in particolare, l'art. 18
comma  6  e  l'art. 26,  come  integrato dall'articolo 11 del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 ottobre  2006  di  rideterminazione  delle  dotazioni organiche del
personale   appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali,  alle  aree
funzionali,  alle  posizioni  economiche ed ai profili professionali,
con   riferimento   alla  sede  centrale  ed  alle  sedi  periferiche
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 45 del 23 febbraio 2007, con il quale l'Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti agroalimentari e' stato
autorizzato  ad  avviare  procedure selettive pubbliche, tra l'altro,
per quattro posti di direttore chimico della posizione economica C2;
    Vista   la   nota   n. 4449  del  5 aprile  2007,  con  la  quale
l'Ispettorato  centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  ha  comunicato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, Ufficio P.P.A.,
l'intendimento  di  avviare  procedure  di reclutamento del personale
dall'esterno per quattro posti nel profilo professionale di direttore
chimico della posizione economica C2, qualora non vi sia personale da
trasferire  secondo  procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
    Vista la nota prot. n. DFP 16441 del 24 aprile 2007, con la quale
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione   pubblica   -  Ufficio  P.P.A.  -  Servizio  mobilita',  ha
comunicato  di  non  avere allo stato personale da assegnare ai sensi
dell'art. 34-bis   del   decreto   legislativo  n. 165/2001,  per  il
fabbisogno di professionalita' segnalato;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso  pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro unita',
da  inquadrare,  in  prova,  nel  profilo  professionale di direttore
chimico, area funzionale C, posizione economica C2;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quattro
posti   nel   profilo   professionale di  direttore   chimico,   area
funzionale  C, posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato
centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, di
seguito  denominato Ispettorato, da destinarsi presso i Laboratori di
seguito elencati:
      Laboratorio di Modena: due posti;
      Laboratorio di Perugia: due posti.
    L'Ispettorato si riserva la facolta' di procedere alla variazione
del  numero  e  della  dislocazione  dei posti banditi, in ragione di
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse  ai sensi della normativa
vigente  e  potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento
degli ingressi.