(Decreto n. 180).

                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599 ( Stato dei sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica)  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,  n. 1077  (Riordinamento  delle carriere degli impiegati civili
dello Stato);
    Vista  la  legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
    Vista  la  legge  31 maggio  1975,  n. 191  (Nuove  norme  per il
servizio di leva);
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo)  modificata  ed  integrata  dalla  legge
16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto Speciale della Regione
Trentino  Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla
disciplina militare);
    Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello Statuto Speciale per la Regione
Trentino  Alto  Adige  in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei Vicebrigadieri, dei
graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309  (testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
    Vista  la  legge  29 dicembre  1990,  n. 405 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato «legge
finanziaria 1991);
    Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1992,  n. 9, convertito con
legge    28 febbraio   1992,   n. 217   (Disposizioni   urgenti   per
l'adeguamento  degli  organici  delle  Forze  di  Polizia e del Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del Fuoco, nonche' per il potenziamento delle
infrastrutture,  degli  impianti  e delle attrezzature delle Forze di
Polizia);
    Visto  il  Regolamento  interno  per  la Scuola Sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  Decreto  Ministeriale  8 giugno  1993 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995,  (Determinazioni  dei  compensi  da  corrispondere ai
componenti  delle  Commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
Amministrazioni pubbliche);
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39  (Misure  per  la stabilizzazione della finanza pubblica) e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza);
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380 (Delega al governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112  (Modifiche  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di
altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
    Visto  il  Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  (Regolamento  recante norme per l'accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2);
    Viste   le  direttive  tecniche  del  Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al servizio militare nonche' per delineare il profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio militare ed
approvate con decreti datati 5 dicembre 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre  2000,  n. 331),  e successive modificazioni/integrazioni
introdotte con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
    Visto  il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e  della Ricerca datato 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre, n. 246);
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
500  posti  da  ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 198,  come  modificato  dal decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n. 83, per il 70% corrispondente a 350 posti mediante pubblico
concorso  e  superamento  di  apposito corso della durata di due anni
accademici  e per il restante 30% corrispondente a 150 posti mediante
concorso    interno   aperto   agli   appartenenti   al   ruolo   dei
sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale,
ed  agli  appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e carabinieri il
restante  terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore a sei mesi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione
al  13  corso  biennale  2008-2010  di n. 350 allievi marescialli del
ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
    Ove  non  specificato  il  sesso,  ogni disposizione del presente
bando  dovra'  intendersi  rivolta  ai  cittadini di sesso maschile e
femminile.
    Fermo  restando  il  numero complessivo di allievi marescialli da
immettere  al  corso  di  cui  al  precedene comma, sono stabilite le
seguenti  riserve  cui  concorrono  gli  aspiranti  che  ne  facciano
esplicita richiesta nella domanda:
      a.   50  posti  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo,   riferito   a  livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  previsto  dall'art. 4 del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive   modificazioni.  Nella  domanda  i  concorrenti  dovranno
precisare in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali;
      b.  3  posti ai candidati orfani, coniugi di deceduti per causa
di   lavoro,  di  guerra  o  di  servizio,  ovvero  invalidi  di  cui
all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68.
    I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente
scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di
graduatoria.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a. prova preliminare di cultura generale, che l'amministrazione
si  riserva  di  effettuare  qualora  il  numero  dei partecipanti al
concorso superi le 3500 unita';
      b. prova di efficienza fisica;
      c. accertamenti psico-fisici;
      d.  prova  scritta,  intesa ad accertare il grado di conoscenza
della  lingua  italiana  (o  tedesca,  per  i concorrenti di cui alla
riserva del precedente comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere
la prova in quest'ultima lingua);
      e. accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali;
      f. prova orale di cultura generale;
      g. esame facoltativo di lingua straniera.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso,  annullare, sospendere o
rinviare  le  prove  concorsuali,  modificare  il  numero  dei posti,
annullare,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle attivita'
previste  dal  concorso  nonche'  l'incorporazione  dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge di bilancio dello Stato o di ulteriori
disposizioni di contenimento della spesa pubblica.