(Decreto n. 180). IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 ( Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato); Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato); Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare); Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche); Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei Vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive integrazioni; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 1991); Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia); Visto il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, approvato con Decreto Ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici); Visto il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2); Viste le direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare nonche' per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ed approvate con decreti datati 5 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche); Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), e successive modificazioni/integrazioni introdotte con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca datato 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre, n. 246); Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 500 posti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 70% corrispondente a 350 posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30% corrispondente a 150 posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 13 corso biennale 2008-2010 di n. 350 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e femminile. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da immettere al corso di cui al precedene comma, sono stabilite le seguenti riserve cui concorrono gli aspiranti che ne facciano esplicita richiesta nella domanda: a. 50 posti ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nella domanda i concorrenti dovranno precisare in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali; b. 3 posti ai candidati orfani, coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero invalidi di cui all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68. I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di graduatoria. 3. Lo svolgimento del concorso prevede: a. prova preliminare di cultura generale, che l'amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le 3500 unita'; b. prova di efficienza fisica; c. accertamenti psico-fisici; d. prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua); e. accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali; f. prova orale di cultura generale; g. esame facoltativo di lingua straniera. Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, annullare, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche' l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica.