IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»; Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro»; Visto l'art. 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che nell'apportare modifiche al disposto dell'art. 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha stabilito che i proventi previsti dal contributo a carico delle aziende produttrici e distributrici di dispositivi medici sono utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il "miglioramento e il potenziamento delle attivita' del settore dei dispositivi medici", con particolare riguardo, fra l'altro, alle attivita' di sorveglianza del mercato e di vigilanza sugli incidenti, "nonche' per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca e con esperti del settore»; Considerato che per proseguire e migliorare le proprie attivita' di sorveglianza, vigilanza e controllo questa Direzione generale ha assoluta necessita' di avvalersi di un contingente di esperti, in possesso dei titoli di studio di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a) n. 1, in via prioritaria laureati in ingegneria o in fisica, con pregresse esperienze lavorative in attivita' di verifica e controllo svolta nei riguardi ovvero presso i soggetti di cui all'art. 17, comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1997 o i corrispondenti soggetti dell'area dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e, in via subordinata, in possesso di diverso titolo di studio, ma con una consolidata esperienza di attivita' di audit svolta nel settore specifico dei dispositivi medici; Considerato che fra il personale ministeriale non in servizio presso questa Direzione generale non si rinvengono soggetti in possesso delle esperienze e delle caratteristiche predette; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 186 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. E' indetta una selezione per titoli, preceduta da prova d'accesso tendente all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, per la stipula di dieci convenzioni con esperti ai sensi dell'art. 1, comma 409, lettera d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito convenzioni) di cui cinque riservate a laureati in ingegneria o fisica, aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita' di valutazione, controllo e verifica in tutta l'area dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. 2. Relativamente alla quota oggetto della riserva di cui al comma precedente costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea specialistica in bioingegneria.