IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 12, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 118; Visto l'art. 7 dello statuto della scuola archeologica italiana di Atene emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti; Considerato che alla data del 1° gennaio 2008 saranno vacanti gli insegnamenti nelle seguenti discipline: 1) archeologia e antichita' egee; 2) archeologia e storia dell'arte greca; 3) archeologia e storia dell'arte romana; 4) archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina; 5) epigrafia e antichita' greche; 6) numismatica greca e romana; 7) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 8) storia dell'architettura antica; 9) teoria e tecnica del restauro architettonico; 10) topografia e urbanistica antica; Vista la proposta formulata dal direttore della scuola archeologica italiana di Atene in data 28 marzo 2007; Decreta: Art. 1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, per l'insegnamento, nel triennio 2008-2010, delle suddette discipline, possono presentare domanda corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al Ministero per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i trenta giorni successivi il comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formulera' tra coloro che sono designati nelle predette terne. La nomina e' disposta dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca ed avra' durata triennale. Roma, 25 giugno 2007 Il Ministro dell'università e della ricerca Mussi Il Ministro per i beni e le attività culturali Rutelli