IL DIRETTORE GENERALE
                           di concerto con
          IL COMANDANTE GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO
    Vista  la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista   la  legge  10 maggio  1983,  n. 212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista   la   legge   6 agosto   1991,   n. 255,   concernente  il
potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie
di Porto;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  riordino  dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate;
    Vista  la  legge  27 luglio  2004,  n. 186, recante, fra l'altro,
norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
    Vista   legge   del   29 marzo   2007,   n. 38,   concernente  la
partecipazione  militare  italiana  alle missioni internazionali, con
particolare riferimento all'art. 4, comma 7;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  recante  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  recante  norme  per  la  disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   recante   la   determinazione   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della Difesa in data 18 aprile
1996,  che  stabilisce,  ai  sensi  dell'art. 14, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n. 196/1995,  le  modalita'  e  le procedure di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
    Visto  il decreto dirigenziale n. 2828 del 22 settembre 2005, con
il  quale  e' stato fissato, per l'anno 2005, in 45 unita' e 7 unita'
il   numero   delle  promozioni  da  conferire  nel  grado  di  Primo
Maresciallo  della  Marina,  mediante concorso, rispettivamente per i
ruoli del C.E.M.M. e per il ruolo dei Nocchieri di Porto;
    Vista  la  determinazione  dirigenziale n. 877 datata 19 febbraio
2007 con la quale si e' provveduto alla ripartizione dei posti per le
promozioni  da  conferire  nel  grado  di  Primo Maresciallo mediante
concorso per i ruoli del C.E.M.M.;
    Vista  la  determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina
in    data    24 luglio    2003,    inerente   la   suddivisione   in
categorie/specialita/abilitazioni del personale appartenente ai ruoli
del C.E.M.M. e al ruolo Nocchieri di Porto;
    Vista  la  determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina
in   data   31 maggio   2006,  che  modifica  la  ripartizione  delle
specialita'  e  delle  abilitazioni  relative alla categoria Servizio
Sanitario (SS);
    Considerato  che  occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per  titoli di servizio ed esami, al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo  n. 196/1995  e secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Visto il foglio n. ISC/4°/2ª/2402 del 14 marzo 2007, con il quale
l'Ispettorato  delle  Scuole  della  Marina Militare ha comunicato le
variazioni da apportare al bando di concorso;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti
    1.  E'  indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami al grado di Primo Maresciallo in
Servizio  Permanente  riservato  ai  Capi  di  1ª classe della Marina
Militare,  che  abbiano  almeno  quattro anni di permanenza nel grado
alla data del 1° gennaio 2005 e che alla data di scadenza del termine
di cui al successivo art. 3:
      a) siano  in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a «superiore
alla  media»  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
      c) non  siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
      d) non   risultino   rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
      e) non  risultino  in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c),   d)   ed   e),   accertati   secondo   le   modalita'  stabilite
dall'Amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della Commissione giudicatrice.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a
non piu' di due volte.