IL RETTORE

    Visto il vigente statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse  di  studio  e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come  integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
    Vista  la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4,
che  demanda  alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio
regolamento  che  disciplini  l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
    Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
    Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato  emanato  il «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca»;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il
quale e' stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il
limite   di  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo,  ai  fini
dell'erogazione  della  borsa  di  studio di dottorato di ricerca, da
Euro 7.746,85 ad Euro 12.911,42;
    Visto  il  Regolamento  di  Ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca  il  cui  testo  coordinato  e'  stato  emanato  con  decreto
rettorale  n. 1015  del  1° marzo  2002  e  da  ultimo modificato con
decreto rettorale n. 2100 dell'11 luglio 2006;
    Visto  il decreto rettorale n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo
modificato  con  decreto rettorale n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo
all'istituzione  delle  scuole  di dottorato di ricerca, previste dal
decreto del MIUR n. 262 del 5 agosto 2004;
    Vista  la  nota  prot. n. 1251 del 20 maggio 2007 con la quale il
MUR  ha  comunicato,  che,  ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto
ministeriale  23 ottobre 2003, n. 198 e decreto ministeriale 9 agosto
2004,  n. 263,  «Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita'  degli  studenti»,  e'  stato  stanziato un finanziamento a
favore  della  Seconda  Universita'  degli  studi  di  Napoli, per la
copertura  di n. 18 borse di studio per corsi di dottorato di ricerca
relativi  al  22° ciclo,  distribuite in relazione a specifici ambiti
disciplinari;
    Considerato  che con la succitata nota il MUR ha specificato che,
fatte  salve  eventuali  priorita'  e  specifiche esigenze di ciascun
corso  di  dottorato  di  ricerca  e' possibile l'utilizzazione delle
eventuali  economie  per  il ciclo successivo a quello finanziato e a
favore   degli   stessi  corsi  di  dottorato  assegnatari  di  borse
aggiuntive non attribuite;
    Viste  le  proposte  di  istituzione  e/o  rinnovo  dei  corsi di
dottorato  di ricerca - 23° ciclo - con sede amministrativa presso la
Seconda  Universita' degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture
proponenti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suindicato regolamento;
    Vista  la relazione del nucleo di valutazione Interna redatta, in
data  26 giugno  2007,  e  relativa all'esito positivo della verifica
della   sussistenza   dei  prescritti  requisiti  di  idoneita',  con
riferimento  ai  corsi  di dottorato di ricerca - 23° ciclo, proposti
dalle anzidette strutture;
    Viste  le  delibere  del  Senato  Accademico  e  del Consiglio di
Amministrazione  di questo Ateneo, rispettivamente n. 62 del 9 luglio
2007  e  n. 100  del  12 luglio 2007, con le quali e' stata approvata
l'istituzione  e  il  rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 23°
ciclo - con la relativa assegnazione di borse di studio;
    Viste  le  proposte  di  finanziamento  di  borse  di  studio per
dottorati  di  ricerca presentate da Enti pubblici o privati in tempo
utile per l'emanazione del bando;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

    E'  istituito  il 23° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede  amministrativa  presso  la  Seconda  Universita' degli studi di
Napoli.
    Sono  indetti  pubblici  concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato  di  ricerca, di cui all'allegato A che e' parte
integrante del presente bando di concorso.
    Per  ciascun  corso di dottorato di ricerca sono indicati i posti
messi  a  concorso, il numero delle borse di studio - ivi comprese il
numero  delle borse di studio finanziate da Enti pubblici e/o privati
-  la durata del corso, la scuola di dottorato cui afferisce il corso
e  le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede amministrativa
del  dottorato  di  ricerca,  il  docente  coordinatore del corso, le
lauree  previste  per  l'accesso,  il calendario di svolgimento delle
prove di esame con valore di notifica ufficiale agli interessati che,
pertanto,  non  riceveranno  alcuna  ulteriore comunicazione scritta,
nonche'      l'eventuale      l'adesione      al      progetto     di
«Internazionalizzazione».        L'anzidetto        progetto       di
«Internazionalizzazione»   che  prevede  sia  l'incentivazione  della
mobilita' dei dottorandi all'estero sia la partecipazione di studenti
stranieri ai corsi di dottorato della SUN, si articola nelle seguenti
inziative:  a) l'impegno allo svolgimento dei 2/3 dei corsi in lingua
inglese  (purche'  almeno  un  allievo  straniero risulti iscritto al
corso),  b) l'impegno allo svolgimento di almeno 3 mesi di formazione
all'estero   per  tutti  gli  allievi  con  borsa;  c)  l'impegno  ad
utilizzare, per i dottorandi stranieri la lingua inglese per le prove
del  concorso  di  ammissione  al  dottorato e per la redazione della
tesi.
    I  posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito  di  finanziamenti  da parte di enti pubblici e/o privati, la
cui  convenzione  sia  stipulata  entro  e  non  oltre  il termine di
scadenza   di   presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.  Detti  finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno
sul  numero  complessivo  dei  posti pianificati per ciascun corso di
dottorato di ricerca.
    Costituiranno   finanziamenti   aggiuntivi   anche  le  eventuali
economie  di  borse  di studio finanziate dal MUR a valere sul «Fondo
per  il  sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»
per  quei  corsi di dottorato di ricerca individuati come destinatari
del  finanziamento  per  il  ciclo  22°  e  per  i quali non e' stato
possibile attribuire la borsa medesima.
    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non  procedere  all'assunzione dei vincitori ovvero di
sospendere  o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal
bando  di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza
borsa,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facolta'
di  sospendere  o  non attribuire le borse di studio non a carico del
bilancio  universitario  a  seguito  dell'interruzione  per qualsiasi
causa dell'erogazione del relativo finanziamento.