IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione Generale per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti  urgenti  per l'Universita', e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Visto  il  decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la  definizione  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita'   ai   fini   della  partecipazione  degli  ufficiali  di
complemento  e  del  personale  appartenente  al ruolo marescialli ai
concorsi  per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina  militare,  emanato  in applicazione dell'articolo 3, comma 2,
del  sopracitato  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo 1,   comma   5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  5 dicembre  2005  della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno    della    maternita'   e   della   paternita',   a   norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, delle legge 14 novembre 2000 n. 331 e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 20, comma 1;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Vista  la  legge  2 dicembre  2004, n. 299, concernente modifiche
alla  normativa  in  materia  di  stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»;
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
    Tenuto  conto  che  nell'anno  2005  ha  avuto  termine il regime
transitorio  previsto dall'articolo 58 del citato decreto legislativo
30 dicembre   1997,   n. 490,   e   che,  pertanto,  i  requisiti  di
partecipazione ai concorsi per gli ufficiali dei ruoli speciali della
Marina  sono  quelli  fissati  dall'articolo 5  del  medesimo decreto
legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, e dall'articolo 20 del decreto
ministeriale 21 dicembre 1998;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per l'anno 2008 concorsi, per
titoli   ed   esami,   per   la  nomina  di  complessivi  ottantatre'
guardiamarina  in  servizio  permanente  nei  ruoli speciali dei vari
Corpi della Marina;
    Visto   l'articolo 16  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,
n. 165,  concernente  le funzioni di dirigenti di uffici Dirigenziali
Generali,

                              Decreta:


                             Articolo 1


                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2008  i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
dei ruoli speciali della Marina:
      a) concorso  a  34  (trentaquattro)  posti  nel  Corpo di stato
maggiore,   di   cui  17  (diciassette)  riservati  ai  sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli;
      b) concorso  a 16 (sedici) posti nel Corpo del genio navale, di
cui  8  (otto)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
      c) concorso a 11 (undici) posti nel Corpo delle armi navali, di
cui   6  (sei)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
      d) concorso  a  2  (due)  posti  nel  Corpo  sanitario militare
marittimo,  di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
      e) concorso  a  10  (dieci)  posti  nel  Corpo di commissariato
militare  marittimo,  di  cui  5  (cinque) riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli;
      f) concorso  a  10 (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di
porto,  di  cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli.
    2.  In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati   ai   sottufficiali   appartenenti  al  ruolo  marescialli
eventualmente  non  ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
potranno  essere  devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui
al  successivo  articolo 2,  secondo  l'ordine  della  graduatoria di
merito.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2008. In tal caso l'amministrazione della difesa
provvede  a  dare  formale  comunicazione  mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.