IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, recante norme in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate; Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l'altro, norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge del 29 marzo 2007, n. 38, concernente la partecipazione militare italiana alle missioni internazionali, con particolare riferimento all'art. 4, comma 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante norme per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996, che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/95, le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo; Visto il decreto dirigenziale n. 3289 del 19 ottobre 2006, con il quale e' stato fissato per l'anno 2006 in settantasette unita' il numero delle promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell'Esercito mediante concorso; Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 196/95 e secondo quanto previsto dalla tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il Personale Militare, per il quale il piu' anziano dei vice direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore civile, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante; Decreta: Art. 1. Requisiti E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito che abbiano almeno quattro anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2006 e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3: a) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore alla media» o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»; c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali per delitto non colposo; d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a misure restrittive della liberta' personale; e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni. 2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle lettere c), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice. 3. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.