IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  riordino  dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate;
    Vista  la  legge  27  luglio  2004, n. 186, recante, fra l'altro,
norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  del  29  marzo  2007,  n.  38,  concernente  la
partecipazione  militare  italiana  alle missioni internazionali, con
particolare riferimento all'art. 4, comma 7;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  recante  disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  recante  norme  per  la  disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 18 aprile
1996,  che  stabilisce,  ai  sensi  dell'art. 14, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n.  196/95,  le  modalita'  e  le  procedure di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
    Visto il decreto dirigenziale n. 3289 del 19 ottobre 2006, con il
quale  e'  stato  fissato  per l'anno 2006 in settantasette unita' il
numero  delle  promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo
dell'Esercito mediante concorso;
    Considerato  che  occorre  procedere all'avanzamento per concorso
per  titoli  di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo  n.  196/95  e  secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
    Visto  l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  Direzione
generale  per il Personale Militare, per il quale il piu' anziano dei
vice  direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile,  sostituisce  il  direttore  generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
Decreta:
                               Art. 1.

                              Requisiti

    E'  indetto  un  concorso,  per  titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami  al  grado  di Primo Maresciallo
riservato  ai  Marescialli  Capo  dell'Esercito  che  abbiano  almeno
quattro  anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2006 e
che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
      a) siano  in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a «superiore
alla  media»  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
      c) non  siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
      d) non   risultino   rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
      e) non  risultino  in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   del   termine   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  Inoltre,  i  requisiti  previsti  alle
lettere  c),  d)  ed  e),  accertati  secondo  le modalita' stabilite
dall'amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  20, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non
piu' di due volte.