IL COMANDANTE GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
    Vista  la  legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
    Vista  la  legge  19 maggio  1975, n. 151 (Riforma del diritto di
famiglia);
    Vista   la  legge  22 dicembre  1975,  n. 685  (Disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope.   Prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio   sulla  disciplina  militare  (Norme  di  principio  sulla
disciplina militare);
    Vista  la  legge  13 dicembre  1986,  n. 874 (Norme concernenti i
limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della  guardia  di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato);
    Vista  la  legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche
ed   integrazioni  della  legge  22 dicembre  1975,  n. 685,  recante
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed   integrazioni   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309  (testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio  1992,  n. 217  (Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento
degli  organici  delle  forze  di  polizia  e del Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e   successive   modificazioni  (Regolamento  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
    Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle   direttive   89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom  e
96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da  corrispondere  ai  componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  (Attuazione  dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate);
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  (Attuazione  dell'art. 3 della legge
6 marzo  1992,  n. 216,  in  materia di riordino dei ruoli e modifica
delle  norme  di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri);
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni  (Misure  urgenti  per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'art.
39   (Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica)  e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59);
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza);
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
    Visto  il  decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380
(Regolamento  recante norme in materia di accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2);
    Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in
materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78);
    Vista  la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    Visto    il   decreto   legislativo   28 febbraio   2001,   n. 82
(Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate);
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre  2000,  n. 331)  e  successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  »della Repubblica 6 febbraio
2004,  n. 83,  concernente  il  regolamento  per il reclutamento e il
trasferimento  ad  altri  ruoli  del  personale  del  gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113 (Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad
altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate);
    Viste  le  direttive  tecniche  della  direzione  generale  della
sanita'  Militare  del Ministero della difesa datate 5 dicembre 2005,
emanate  per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di non idoneita' al servizio militare e per delineare il
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  6 dicembre 2005, del direttore generale della
sanita'  militare  concernente  l'adozione  delle  direttive tecniche
riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di
cui  all'art.  2,  comma  3  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114   e   i   criteri  per  delineare  il  profilo  sanitario  nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante: «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2007»;
    Vista  la  legge  27 dicembre  2006, n. 298 recante: «Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2007  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009»;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246);

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1)  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2007
di  quindici  carabinieri  effettivi  in  ferma quadriennale di sesso
maschile  e femminile, per l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri  in  qualita'  di  atleti  nelle  discipline  di  seguito
indicate:
      a.  atletica  leggera:  1  atleta di sesso maschile nel settore
«velocita»,  specialita'  400  mt;  1  atleta  di  sesso maschile nel
settore «marcia»;
      b.  Judo:  1 atleta di sesso maschile ctg. Kg - 60; 1 atleta di
sesso maschile ctg. Kg - 73.
      c.  Nuoto:  1  atleta  di  sesso  maschile nella disciplina del
«nuoto  olimpico»,  specialita' 100 mt. e 200 mt. «rana»; 1 atleta di
sesso  maschile nella disciplina del «nuoto olimpico», specialita' 50
mt., 100 mt. e 200 mt. «dorso»;
      d.  Scherma: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' della
«sciabola»;  1  atleta  di  sesso  femminile  nella specialita' della
«sciabola»;
      e.   Sport   invernali:  1  atleta  di  sesso  femminile  nella
specialita'  dello  «sci  alpino»;  1  atleta di sesso maschile nella
specialita' del «biathlon»;
      f. Taekwondo: 1 atleta di sesso maschile ctg. Kg. - 78;
      g.  Tiro a segno: 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
della «carabina mt. 10»;
      h.  tiro  a  volo: 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
della «fossa olimpica»;
      i. Triathlon Olimpico Sprint: 2 atleti di sesso maschile.
    2)  Qualora  non  dovessero essere coperti i posti per le singole
specialita',   l'amministrazione   si   riserva  la  possibilita'  di
ammettere  eventuali  candidati  in una delle discipline indicate nel
precedente comma 1).
    3)  Il  comando generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta'
di:
      revocare o annullare il presente bando di concorso;
      sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  del  concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
      modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti;
      sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso,
      in   ragione   di   esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2007.