IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed in particolare gli articoli: 2, comma 25 che sostituisce il comma 11, dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 2, comma 26 che demanda al Ministro dell'ambiente il compito di determinare, con proprio decreto, «i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»; Visto il proprio decreto datato 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1999, con il quale e' stato istituito presso il Ministero dell'ambiente l'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco e sono state stabilite le condizioni di iscrizione, di ammissione alle procedure concorsuali e di determinazione dei criteri di giudizio, affidando, ex art. 4, il giudizio di idoneita' ad una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante, fra l'altro, norme sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) a norma del quale per l'accesso ai posti con funzioni di vertice amministrativo negli enti pubblici non economici non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 (pubblicato nel S.O. n. 17 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2001 n. 17) concernente la «determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali; Considerato che il comma 1, dell'art. 3, del sopraccitato decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999 dispone che tale autorita', con cadenza biennale, provvede ad indire, con proprio decreto, il bando del concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco; Tanto visto e considerato Decreta: 1. E' indetto un concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito con decreto ministeriale 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1999. 2. Costituiscono requisiti di ammissione al concorso: a) essere in possesso della cittadinanza italiana, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, citato nelle premesse; b) non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 10 agosto 1999, citato nelle premesse; c) essere in possesso di un diploma di laurea, conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario equiparato, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127; ovvero essere in possesso di una laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (oggi sostituito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266), appartenente ad una delle classi di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 citato nelle premesse. Si prescinde dal requisito sub c) esclusivamente per coloro che hanno compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo in qualita' di direttore di un ente parco nazionale o regionale. 3. Sono iscritti all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco i candidati ammessi al concorso che risultino idonei a seguito della valutazione dei titoli presentati e che mantengano il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente punto 2. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 5. Ai fini del giudizio di idoneita' all'iscrizione all'albo la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, secondo criteri prefissati dalla stessa commissione, nell'ambito di ciascuna delle tre categorie di titoli di cui all'allegato A al presente decreto, nel massimo attribuibile ivi previsto. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 agosto 1999, sono iscritti all'albo coloro che avranno riportato, per ciascuna categoria dei titoli di cui al punto 5 un punteggio non inferiore al minimo rispettivamente, per i titoli di studio: punti 5; per i titoli di servizio: punti 8; per i titoli scientifici: punti 2. 7. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 8. All'esame delle domande ed alla formazione dei giudizi di idoneita' procede la commissione esaminatrice nominata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 1999. Al termine dei lavori viene compilato un primo elenco di coloro che, avendo raggiunto il punteggio minimo stabilito nel precedente punto 6, sono risultati idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco ed un secondo elenco dei candidati risultati non idonei. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede all'approvazione dei lavori della commissione, cui segue: l'iscrizione d'ufficio degli idonei all'albo di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. la pubblicazione dell'elenco dei relativi nominativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dalla data della pubblicazione del suddetto elenco nella Gazzetta Ufficiale decorre, sia per i candidati idonei che per i non idonei, il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per proporre ricorso giurisdizionale al T.a.r. del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 9. Le domande di ammissione al concorso devono essere contenute in un plico chiuso indirizzato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura, via Capitan Bavastro n. 174 - 00154 Roma - e recante sul frontespizio la dicitura «Concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco». Sul plico dovra', altresi', essere riportato il cognome e nome del candidato mittente. Il predetto plico deve essere presentato esclusivamente secondo una delle seguenti modalita' entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: A) raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso la data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute ad uffici diversi dalla Direzione suindicata. B) presentazione diretta presso la Direzione di cui sopra dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12; in tal caso l'ufficio del protocollo e/o della Segreteria della Direzione rilascia ricevuta ed appone un timbro, che fara' fede, con l'indicazione della data e dell'ora di presentazione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non assume alcuna responsabilita', di qualsivoglia natura, nel caso di eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il plico dovra' contenere, al proprio interno: 1) una prima busta, chiusa, recante la dicitura: Concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco Domanda di ammissione e contenente la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice in aderenza allo schema allegato al presente bando (allegato c); 2) una seconda busta, chiusa, recante sul frontespizio il nominativo del candidato mittente e la dicitura : Concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco Titoli. Tale seconda busta deve contenere, oltre all'elenco dei titoli posseduti suddiviso per categorie (di studio, servizio, scientifici), i titoli stessi in originale ovvero in copia conforme. E 'ammessa la produzione di certificazione, rilasciata dal competente Ufficio e/o Ente pubblico, che attesti la detenzione del titolo non esibito in copia conforme od in originale. Non e' ammesso il riferimento a documentazione gia' trasmessa per la partecipazione al precedente concorso ovvero trasmessa, per qualsiasi altra ragione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Non verranno valutati i titoli che, per qualsiasi motivo, siano trasmessi dopo il termine di presentazione della domanda di ammissione. Non si tiene conto e pertanto il candidato non e' ammesso a partecipare alla procedura concorsuale: a) delle domande che non contengano tutte le informazioni richieste; b) delle domande non firmate dall'interessato; c) delle domande presentate oltre il termine di scadenza. Le domande contenenti dichiarazioni non veritiere sono senz'altro escluse. Della non ammissione e della esclusione e' data comunicazione agli interessati. 10. Secondo quanto previsto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la protezione della natura per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato, e per l'eventuale iscrizione all'albo del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento e' il direttore titolare della Direzione generale della protezione della natura, che potra' avvalersi di terzi. Roma, 25 luglio 2007 Il Ministro: Pecoraro Scanio