IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

    Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
    Vista  la  legge  quadro  sulle  aree  protette  6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  9 dicembre  1998,  n. 426 ed in particolare gli
articoli:
      2,  comma  25  che  sostituisce  il comma 11, dell'art. 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
      2, comma 26 che demanda al Ministro dell'ambiente il compito di
determinare,   con   proprio  decreto,  «i  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione  all'albo,  di  cui  all'art. 9,  comma  11, della legge
6 dicembre  1991,  n. 394,  come sostituito dal comma 25 del presente
articolo,   nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  delle  procedure
concorsuali»;
    Visto  il proprio decreto datato 10 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre
1999,   con   il   quale  e'  stato  istituito  presso  il  Ministero
dell'ambiente  l'albo  degli  idonei  all'esercizio dell'attivita' di
direttore   di   parco  e  sono  state  stabilite  le  condizioni  di
iscrizione,   di   ammissione   alle   procedure   concorsuali  e  di
determinazione  dei  criteri  di  giudizio,  affidando, ex art. 4, il
giudizio  di  idoneita'  ad  una Commissione nominata con decreto del
Ministro dell'ambiente;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante, fra l'altro, norme sulle modalita' di svolgimento dei
concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  concernente il «regolamento recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti   di   lavoro   presso  le  amministrazioni  pubbliche»  ed  in
particolare  l'art.  1,  comma  1,  lettera  b) a norma del quale per
l'accesso  ai posti con funzioni di vertice amministrativo negli enti
pubblici  non  economici  non  puo'  prescindersi  dal possesso della
cittadinanza italiana;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 (pubblicato nel S.O. n. 17
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2001
n. 17)  concernente  la  «determinazione  delle  classi  delle lauree
universitarie specialistiche»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Considerato che il comma 1, dell'art. 3, del sopraccitato decreto
del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999 dispone che tale autorita',
con  cadenza  biennale,  provvede  ad indire, con proprio decreto, il
bando  del concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco;

                      Tanto visto e considerato


                              Decreta:

    1.  E' indetto un concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo
degli  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di parco
istituito  con  decreto ministeriale 10 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre
1999.
    2. Costituiscono requisiti di ammissione al concorso:
      a) essere   in   possesso  della  cittadinanza  italiana,  come
previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, citato nelle premesse;
      b) non  trovarsi  in una delle condizioni di cui all'art. 5 del
decreto ministeriale 10 agosto 1999, citato nelle premesse;
      c) essere  in  possesso  di  un  diploma  di laurea, conseguito
presso  un'universita' della Repubblica italiana o presso un istituto
di   istruzione   universitario   equiparato,  secondo  l'ordinamento
didattico  vigente  prima  del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma  95  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127;  ovvero  essere in
possesso   di   una   laurea  specialistica  di  cui  all'ordinamento
introdotto  dal  decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 (oggi
sostituito   dal   decreto   ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
12 novembre 2004, n. 266), appartenente ad una delle classi di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000 citato nelle premesse.
    Si  prescinde  dal requisito sub c) esclusivamente per coloro che
hanno  compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo in qualita'
di direttore di un ente parco nazionale o regionale.
    3.    Sono   iscritti   all'albo   degli   idonei   all'esercizio
dell'attivita'  di direttore di parco i candidati ammessi al concorso
che   risultino   idonei  a  seguito  della  valutazione  dei  titoli
presentati  e  che mantengano il possesso dei requisiti di ammissione
di cui al precedente punto 2.
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con riserva. In ogni
momento  della  procedura,  con provvedimento motivato, potra' essere
disposta   l'esclusione   dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.
    5.  Ai  fini del giudizio di idoneita' all'iscrizione all'albo la
commissione  attribuisce  a  ciascun  candidato un punteggio, secondo
criteri  prefissati dalla stessa commissione, nell'ambito di ciascuna
delle  tre  categorie  di  titoli  di  cui all'allegato A al presente
decreto, nel massimo attribuibile ivi previsto.
    6.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del decreto ministeriale
10 agosto  1999, sono iscritti all'albo coloro che avranno riportato,
per  ciascuna categoria dei titoli di cui al punto 5 un punteggio non
inferiore al minimo rispettivamente, per i titoli di studio: punti 5;
per i titoli di servizio: punti 8; per i titoli scientifici: punti 2.
    7.  I  titoli  valutabili  devono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    8.  All'esame  delle  domande  ed  alla formazione dei giudizi di
idoneita'   procede   la   commissione   esaminatrice   nominata  con
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  4  del  decreto
ministeriale 10 agosto 1999. Al termine dei lavori viene compilato un
primo  elenco  di  coloro  che,  avendo raggiunto il punteggio minimo
stabilito nel precedente punto 6, sono risultati idonei all'esercizio
dell'attivita'  di  direttore  di  parco  ed  un  secondo  elenco dei
candidati   risultati   non   idonei.   Con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare si procede
all'approvazione dei lavori della commissione, cui segue:
      l'iscrizione   d'ufficio   degli   idonei   all'albo   di   cui
all'articolo 2, comma 26 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
      la  pubblicazione  dell'elenco  dei  relativi  nominativi nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    Dalla data della pubblicazione del suddetto elenco nella Gazzetta
Ufficiale  decorre,  sia per i candidati idonei che per i non idonei,
il  termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per proporre ricorso
giurisdizionale  al  T.a.r. del Lazio ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
    9.  Le  domande di ammissione al concorso devono essere contenute
in  un  plico  chiuso  indirizzato al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare - Direzione per la protezione della
natura,  via  Capitan  Bavastro  n. 174  - 00154 Roma - e recante sul
frontespizio  la  dicitura  «Concorso  per  titoli  per  l'iscrizione
all'albo  degli  idonei  all'esercizio dell'attivita' di direttore di
parco».  Sul  plico  dovra',  altresi', essere riportato il cognome e
nome del candidato mittente.
    Il  predetto  plico deve essere presentato esclusivamente secondo
una  delle  seguenti  modalita' entro il termine perentorio di giorni
trenta  decorrente  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
      A)  raccomandata  con  avviso di ricevimento; in questo caso la
data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro
a  data apposto dall'ufficio postale accettante. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute ad uffici diversi dalla Direzione
suindicata.
      B)  presentazione  diretta presso la Direzione di cui sopra dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12; in tal caso l'ufficio
del protocollo e/o della Segreteria della Direzione rilascia ricevuta
ed  appone  un timbro, che fara' fede, con l'indicazione della data e
dell'ora di presentazione.
    Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare  non  assume alcuna responsabilita', di qualsivoglia natura, nel
caso  di  eventuali  disguidi  postali comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Il plico dovra' contenere, al proprio interno:
      1)  una  prima busta, chiusa, recante la dicitura: Concorso per
titoli   per   l'iscrizione   all'albo   degli  idonei  all'esercizio
dell'attivita'   di  direttore  di  parco  Domanda  di  ammissione  e
contenente  la  domanda  di  ammissione al concorso, redatta in carta
semplice in aderenza allo schema allegato al presente bando (allegato
c);
      2)  una  seconda  busta,  chiusa,  recante  sul frontespizio il
nominativo del candidato mittente e la dicitura : Concorso per titoli
per  l'iscrizione  all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita'
di  direttore  di  parco  Titoli.  Tale seconda busta deve contenere,
oltre  all'elenco  dei  titoli  posseduti suddiviso per categorie (di
studio,  servizio,  scientifici), i titoli stessi in originale ovvero
in  copia  conforme.  E  'ammessa  la  produzione  di certificazione,
rilasciata  dal  competente Ufficio e/o Ente pubblico, che attesti la
detenzione  del titolo non esibito in copia conforme od in originale.
Non  e' ammesso il riferimento a documentazione gia' trasmessa per la
partecipazione al precedente concorso ovvero trasmessa, per qualsiasi
altra   ragione,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  Non  verranno  valutati  i titoli che, per
qualsiasi  motivo,  siano  trasmessi dopo il termine di presentazione
della domanda di ammissione.
    Non  si  tiene  conto  e  pertanto  il candidato non e' ammesso a
partecipare alla procedura concorsuale:
      a) delle  domande  che  non  contengano  tutte  le informazioni
richieste;
      b) delle domande non firmate dall'interessato;
      c) delle domande presentate oltre il termine di scadenza.
    Le domande contenenti dichiarazioni non veritiere sono senz'altro
escluse.   Della   non   ammissione   e   della  esclusione  e'  data
comunicazione agli interessati.
    10.  Secondo  quanto  previsto  del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  Direzione  generale  per  la  protezione  della  natura  per le
finalita'  di  gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione,   pena   l'esclusione   dal   concorso.  Le  medesime
informazioni  potranno  essere  utilizzate  per  lo  svolgimento  del
concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato, e per
l'eventuale  iscrizione  all'albo  del  candidato.  Gli  stessi  dati
potranno  essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici
servizi  elaborativi  strumentali  allo  svolgimento  della procedura
concorsuale.  L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto
legislativo  n.  196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati  che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'   il   diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi  al  loro
trattamento.
    Titolare del trattamento e' il direttore titolare della Direzione
generale  della  protezione  della  natura,  che  potra' avvalersi di
terzi.
      Roma, 25 luglio 2007
                                     Il Ministro: Pecoraro Scanio