IL RETTORE
    Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25.3.1997 e le successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
    Vista  la  legge  n. 449  del  27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le  Universita',con  proprio  regolamento, disciplinano l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di  conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le  convenzioni  con  soggetti  pubblici e privati, in conformita' ai
criteri  generali  e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 224  del  30 aprile  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 162  del  13 luglio  1999,
relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto  il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita'  della  Calabria,  approvato  con  decreto rettorale
n. 1654 del 15 giugno 2007;
    Vista  la  nota  ministeriale  prot.  1251 del 27.5.2007: decreto
ministeriale   23 ottobre  2003  n. 198  articoli 3  e  6  e  decreti
ministeriali  9 agosto  2004 n. 263 e 3 novembre 2005, n. 492, avente
per oggetto: Assegnazione borse di dottorato di ricerca;
    Viste  le  proposte  avanzate  dalle varie strutture dell'Ateneo,
relative  al  rinnovo e alle nuove istituzioni dei corsi di dottorato
di ricerca XXIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita'
della Calabria;
    Visto  il  parere  del nucleo di valutazione interna del 2 luglio
2007;
    Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
di dottorato avanzata dal COCOP, adunanza del 18 luglio 2007;
    Vista la delibera del Senato Accademico del 10 settembre 2007 con
la  quale  viene  approvata  l'istituzione  dei corsi di dottorato di
ricerca per il XXIII ciclo e la relativa ripartizione delle borse;
    Viste  le  comunicazioni  pervenute per il finanziamento di posti
aggiunti in corsi di dottorato di ricerca;
    Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato;
    Accertato   che   la   copertura   finanziaria  sara'  assicurata
nell'ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio
2008;
      Ritenuto necessario provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'  istituito  presso  l'Universita'  della  Calabria, per l'anno
accademico 2007/08, il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
    Sono   indetti,  pertanto,  pubblici  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
    Per  ciascun  dottorato sono indicati i posti complessivi messi a
concorso,  il  numero  delle  borse  di studio, la durata, il giorno,
l'ora  e la sede di svolgimento delle prove, le tipologie delle prove
e   le  eventuali  sedi  consorziate.  Le  borse  di  studio  per  il
finanziamento  di  posti  aggiuntivi,  indicate  nel  presente bando,
saranno  disponibili  solo  dopo la conclusione degli accordi in atto
con  gli  interessati,  con  l'approvazione e la sottoscrizione delle
relative convenzioni.

          ---->  Vedere elenco da pag. 65 a pag. 88   <----

    Fermi  restando  i  termini  della  data di scadenza previsti dal
successivo  art. 5,  il  numero  delle  borse di studio potra' essere
aumentato  a  seguito  di  appositi  finanziamenti  che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa
convenzione  venga  sottoscritta  entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
    L'eventuale  aumento  delle  borse  di  studio  puo' determinare,
previa  richiesta  del  collegio  dei docenti, l'incremento dei posti
complessivamente  messi  a  concorso,  per  un  numero  di posti pari
all'aumento del numero delle borse.
    Nel  caso  in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca  di  singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura  finanziaria  per  tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i docenti
che mettono a disposizione propri fondi.