IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo;
    Visto  il regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi  ed  in  particolare il titolo VI che disciplina le procedure
per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991, n. 125, che concerne le azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista   la   legge   5 febbraio   1992,  n. 104,  che  disciplina
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate ed in particolare l'art. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  che  regolamenta  l'accesso dei cittadini
degli  stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  finanziaria  n. 311/2004, all'art. 1, comma 105
laddove  si  dispone che «le Universita' adottano programmi triennali
del     fabbisogno    di    personale    docente,    ricercatore    e
tecnico-amministrativo,  a  tempo determinato e indeterminato, tenuto
conto  delle  risorse  a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I
programmi    sono    valutati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ai  fini  della  coerenza con le
risorse   stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della normativa
vigente»;
    Visti i C.C.N.L. del comparto Universita' richiamati dal C.C.N.L.
27 gennaio 2005;
    Viste  le  deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione  del  26  marzo  2007 e 27 marzo 2007 con le quali e'
stata   approvata   la   rimodulazione,   per   l'anno   2007,  della
programmazione   triennale  del  fabbisogno  di  personale  ai  sensi
dell'art. 1,  comma 105,  della  legge  n. 311/2004  fissando a 306 i
punti organici disponibili;
    Vista  la  deliberazione  del  Consiglio d'amministrazione del 29
maggio  2007 con la quale sono stati incrementati i punti organici al
personale   tecnico   amministrativo  nella  misura  di  2,1  per  il
completamento  della  programmazione  per  l'anno 2007 che prevede il
rinforzo di due servizi dell'Ateneo;
    Dato  atto che non e' stato possibile attingere dalla graduatoria
della  selezione  per  esami  della categoria C1, area amministrativa
profilo   contabile,   approvata   con   decreto  direttoriale  prot.
n. 12600/VI/002 del 4 giugno 2007, per mancanza di idonei;
    Dato   atto   che   e'   stata   esperita  la  procedura  di  cui
all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Posti a concorso, profilo e riserve
    E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
due   posti  a  tempo  indeterminato  della  categoria  C,  posizione
economica   C1,   area   amministrativa  per  supportare  gli  uffici
amministrativi dell'Ateneo.
    Le persone idonee a ricoprire i posti saranno chiamate a svolgere
compiti  amministrativi  nello  svolgimento  di  attivita' inerenti a
procedure con diversi livelli di complessita' e di autonomia definite
nel contratto del comparto Universita'.
    Si  precisa  che  un  posto  e'  riservato  a favore dei militari
volontari  delle  tre  Forze  armate,  congedati senza demerito dalla
ferma  triennale  o  quinquennale ai sensi dell'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001.
    Coloro   che  intendono  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione alla selezione, pena la decadenza dal beneficio.
    Nel  caso  non  vi  siano  aspiranti  riservatari idonei, i posti
saranno  liberi  e  verranno  ricoperti  utilizzando  la  graduatoria
generale di merito.