IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537  ed  in  particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazione ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visti   i  Contratti  collettivi  nazionali  dei  dipendenti  del
comparto universita' 1998-2001 e 2002-2005;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196  ed  in
particolare  l'art. 39, comma 15 che prevede una riserva obbligatoria
del 20% a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale;
    Considerato  che  l'art. 18,  comma  6  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001,  n. 215  eleva  al  30%  la riserva di posti disposta
dall'art. 39, comma 15 del citato decreto legislativo n. 196/95 e che
tale  riserva  si  applica  ai  volontari  in  ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le eventuali rafferme
contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003,  n. 236  ed  in
particolare  l'art. 11,  comma  1,  lettera c) che introduce il comma
5-bis  all'art. 26  del decreto legislativo n. 215/2001 estendendo le
riserve  di  cui  all'art. 18,  commi  5  e 6 del decreto legislativo
n. 215/2001  anche  agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta;
    Visto  il regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli
del  personale  tecnico-amministrativo  -  a tempo indeterminato - di
questa  Universita'  approvato con decreto rettorale 17 gennaio 2001,
n. 15;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196;
    Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  a  quanto disposto
dall'art. 19  del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
universita'  e  dall'art. 30  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questo
Ateneo  del 29 giugno 2007 nella parte relativa al piano assunzioni a
tempo indeterminato 2007;
    Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell'Ateneo;
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un  posto  di  categoria  C  -  posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati presso il dipartimento di
biologia ed evoluzione di questo Ateneo, riservato:
      ai   sensi   dell'art. 18,  comma  6  del  decreto  legislativo
n. 215/2001  ai  volontari  in  ferma  breve o in ferma prefissata di
durata  di  cinque  anni  delle  tre  Forze  armate,  congedati senza
demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
      ai  sensi  dell'art. 26  comma  5-bis  del  decreto legislativo
n. 215/2001  agli  ufficiali  di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
    La partecipazione al concorso e' aperta anche ai candidati non in
possesso  dei  requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui  non  risultino  idonei  candidati  aventi  diritto alla riserva,
verra'  dichiarato  vincitore  il  candidato  non  appartenente  alle
categorie di cui sopra seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
    Il   grado  di  autonomia  e  il  grado  di  responsabilita'  che
caratterizzano  l'attivita' lavorativa sono stabiliti dalla tabella A
allegata ai Contratti collettivi di cui in premessa.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.