IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' di riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare l'art. 10; Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - ed in particolare l'art. 1 commi 612 - 615; Vista la legge 11 gennaio 2007 n. 1 - Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita' - ed in particolare l'art. 1 comma 8; Visto il decreto-legge 7 settembre 2007 - Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari - convertito in legge con modificazioni il 25 ottobre 2007, n. 176, ed in particolare l'art. 1 comma 5; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 35 e 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione in vigore, nonche' l'art. 13, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, riguardante le modalita' d'accesso, con concorso pubblico nazionale, ai profili di ricercatore e tecnologo di primo, secondo e terzo livello professionale ed i requisiti prescritti dall'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica citato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi - in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi - e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo - e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005 sottoscritto il 7 aprile 2006; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la conseguente circolare del Dipartimento della funzione pubblica - UPPA - in data 11 aprile 2005; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INVALSI approvato con deliberazione n. 2 del 12 maggio 2005 e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 17 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006; Vista la nota prot. n. 2/ris/05 in data 28 aprile 2005 con la quale l'INVALSI ha adeguato la propria dotazione organica a quanto disposto dalla citata circolare del Dipartimento della funzione pubblica - UPPA - dell'11 aprile 2005; Vista la deliberazione dei Commissari straordinari, n. 21, dell'INVALSI in data 20 settembre 2007 con la quale vengono indetti pubblici concorsi tra cui quello per personale con profilo di ricercatore; Vista la nota n. 5/ris del 20 febbraio 2006 con la quale l'INVALSI ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica ufficio - U.P.P.A. - l'intenzione di avviare le procedure concorsuali conseguentemente all'attivazione delle procedure di mobilita' dall'esterno ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Considerato che l'INVALSI non ha proprio personale in organico e deve quindi completare la propria pianta organica attraverso l'indizione di concorsi pubblici; Ritenuto opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un concorso pubblico per titoli e esami, per n. 6 unita' di ricercatore, terzo livello professionale, con contratto a tempo indeterminato; Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate a successiva autorizzazione sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'adozione della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, e che tali autorizzazioni potrebbero essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi; Determina di emanare un bando di concorso, secondo il testo appresso specificato, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unita' di ricercatore di terzo livello professionale per il Dipartimento tecnico e di ricerca presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con sede in Frascati. Art. 1. Numero dei posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi sei posti per i seguenti profili di ricercatore, terzo livello professionale, per il dipartimento tecnico e di ricerca dell'Iistituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) cosi' suddivisi: profilo A: esperto in campionamento e in tecniche di controllo di qualita' e di trattamento, elaborazione ed analisi dei dati in campo educativo, 2 posti; ^ profilo B: esperto in metodi di ricerca valutativa e in progettazione e costruzione di strumenti per rilevazioni valutative in campo educativo, 3 posti; profilo C: esperto in ricerca economico-statistica, in metodologie della valutazione delle politiche di intervento in campo educativo e in problematiche di economia dell'istruzione; 1 posto. I candidati possono presentare domanda per un solo profilo di ricercatore di terzo livello professionale, pena l'esclusione. La sede di assegnazione sara' presso gli uffici di Frascati (Roma).