IL RETTORE
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
    Visti   gli   articoli 2  e  25  dello  statuto  dell'Universita'
«Bocconi»  emanato  con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca  istituiti presso l'Universita' «Bocconi» emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 7966  del  14 ottobre  2004  di
istituzione della scuola di dottorato;
    Viste  le  proposte  di  attivazione  dei  corsi  di dottorato di
ricerca  del  XXIV  ciclo  presentate  in  data 18 settembre 2007 dal
consiglio direttivo della scuola di dottorato;
    Visto  il  parere  favorevole del nucleo di valutazione di Ateneo
espresso nella relazione del 25 settembre 2007;
    Vista  la  delibera del consiglio di facolta' del 23 ottobre 2007
di  approvazione  dell'offerta formativa dei dottorati di ricerca con
sede «Bocconi» per l'anno accademico 2008/2009 (XXIV ciclo);
    Viste   le   delibere   del   consiglio  di  amministrazione  del
20 settembre 2007 e del 19 novembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Presso la scuola di dottorato dell'Universita' commerciale «Luigi
Bocconi»  e'  istituito il XXIV ciclo dei dottorati di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Ateneo.
    E'  indetto  pubblico  concorso  per  l'ammissione  al  corso  di
dottorato di ricerca in finanza.
    Di  tale  dottorato  vengono  indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio:
      settori    disciplinari:   SECS-P/01,   SECS-P/09,   SECS-P/11,
SECS-S/06;
      durata: 4 anni;
      posti: 5;
      borse di studio: 5.
    La valutazione comparativa per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in finanza e' prevista a doppio turno.
    La  prima  selezione  consentira' l'assegnazione di due posti con
borsa di studio.
    La seconda selezione consentira' l'assegnazione dei posti residui
con  borsa,  comprensivi  degli  eventuali  posti non assegnati nella
prima  selezione  e dei posti resisi disponibili a seguito di mancata
immatricolazione  dei  vincitori  del  primo  turno  entro il termine
stabilito  dall'art. 8  del presente bando o a seguito di rinuncia di
tali  vincitori entro la data di scadenza dell'esito del concorso del
secondo turno prevista dall'art. 10, comma 3 del bando.