IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
    Vista  la  legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
Ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina  e  dell'Aeronautica»,  e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica», e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza», e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958  recante  «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicante gli «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente «Nuove norme
sulla cittadinanza»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente
«Attuazione  della  direttiva  97/43 Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse   ad  esposizioni  mediche»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente  «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
«Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 5 novembre 1997 concernente
«Norme  per il reclutamento e la formazione degli allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare»;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230 concernente «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
«Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente «Regolamento recante modificazioni
al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio
1987,  n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai
concorsi pubblici»;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento per
l'idoneita'  al  servizio  militare»  che  prevede la possibilita' di
indicare nei bandi di concorso specifici requisiti psico-fisici che i
candidati devono possedere in relazione alle esigenze d'impiego;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331 concernente «Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445 concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
«Disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  casellario giudiziale, di anagrafe
delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato e dei relativi
carichi pendenti»;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile 2002, n. 77 concernente
«Disciplina  del  servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa 16 settembre 2003
concernente  «Elenco  delle imperfezioni ed infermita' che sono causa
di  non  idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e criteri da
adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita» e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il foglio prot. IML-CASP/1725/CPS in data 18 dicembre 2003
dell'Istituto  Medico Legale dell'Aeronautica Militare concernente le
integrazioni/modifiche   da   apportare   al  protocollo  diagnostico
previsto nell'iter concorsuale;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226 concernente «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento   recante  norme  l'autonomia  didattica  degli  atenei»,
approvato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la legge 11 febbraio 2005, n. 15 riguardante «Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  7 agosto  1990,  n. 241, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa»;
    Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226»;
    Visto il decreto dirigenziale del 5 dicembre 2005 con il quale la
Direzione  Generale  della  Sanita'  Militare  ha  approvato le nuove
direttive  tecniche  concernenti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle  infermita'  causa  di non idoneita' al servizio militare ed il
profilo   sanitario   dei   soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare»;
    Visto il decreto dirigenziale del 6 dicembre 2005 della Direzione
Generale   della   Sanita'  Militare,  concernente  l'adozione  delle
direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle  infermita' di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 ed i criteri per delineare il profilo sanitario
nel reclutamento dei militari atleti ed istruttori;
    Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 concernente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
    Visto  il decreto 13 aprile 2006, n. 203 concernente «Regolamento
recante  identificazione  dei  dati sensibili e giudiziari trattati e
delle  relative  operazioni effettuate dal Ministero della Difesa, in
attuazione  degli  articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196»;
    Vista la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente «modifiche alla
legge 8 luglio 1998, n. 230 in materia di obiezione di coscienza»;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  30 agosto  2007 della Direzione
Generale  della  Sanita'  Militare «Modifica delle direttive tecniche
concernenti  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio militare, approvate con
decreto n. 5 dicembre 2005»;
    Visto  il  decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione
Generale  della  Sanita'  Militare «Modifica delle direttive tecniche
concernenti  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio militare, approvate con
decreto n. 5 dicembre 2005»;
    Visto   il   decreto   dirigenziale  dell'11 gennaio  2008  della
Direzione  Generale  della Sanita' Militare, concernente la direttiva
applicativa  dei  decreti  30 agosto  2007 e 20 settembre 2007 per la
selezione,  l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari
in  ferma  prefissata  e  del  personale in servizio permanente nelle
Forze Armate di soggetti affetti da «deficit di G6PD»;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo  Marescialli dell'Aeronautica Militare sono disponibili 70
posti di cui 49 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento
di  apposito  corso della durata di due anni accademici e n. 21 posti
mediante  concorso  interno  aperto  agli  appartenenti  al ruolo dei
sergenti  ed  agli  appartenenti al ruolo dei volontari in servizio e
superamento  di  apposito  corso  di  qualificazione  di  durata  non
inferiore a sei mesi;
    Visto  il  foglio  prot.  M D.AAVSMA./3086 datato 15 gennaio 2008
dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica - 1° Reparto concernente gli
elementi  occorrenti  per  la  predisposizione  del bando di concorso
relativo  al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
all'11°  corso  biennale  di  49 Allievi Marescialli dell'Aeronautica
Militare;
    Ravvisata  pertanto la necessita' di indire un concorso pubblico,
per  titoli  ed esami, per l'ammissione all'undicesimo corso biennale
di  numero  quarantanove  Allievi  Marescialli  dell'Aeronautica, con
riserva  per  l'Amministrazione  di  revocare  il  presente  bando di
concorso,  modificare  il  numero  dei posti, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche'
l'incorporazione  dei  vincitori,  in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione della legge di
bilancio  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2008  nonche' della
relativa  legge  finanziaria  2008  o  di  ulteriori  disposizioni di
contenimento della spesa pubblica.
                               DECRETA
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione  all'11°  corso  biennale  (2008-2010)  di n. 49 allievi
marescialli dell'Aeronautica Militare.
    Resta   impregiudicata   per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare  il  presente  bando  di  concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'   previste   dal   concorso  nonche'  l'incorporazione  dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero  in  applicazione  della legge di bilancio dello
Stato  per  l'anno  finanziario  2008  nonche'  della  relativa legge
finanziaria  2008  o  di ulteriori disposizioni di contenimento della
spesa   pubblica.   In   tal   caso  l'Amministrazione  della  Difesa
provvedera'  a  darne  formale  comunicazione  mediante  annuncio che
verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso,  dalla  data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
      -  entro  sessanta  giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo  Regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso
da  organo  centrale  dello  Stato,  la cui efficacia non e' limitata
territorialmente  alla  circoscrizione  del  tribunale amministrativo
regionale,  la competenza e' del T.A.R. per il Lazio con sede in Roma
(art. 3 della legge 1034 del 6 dicembre 1971);
      -  entro  centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica,  ai  sensi  dell'art. 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.