IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Vista  la legge 5 aprile 1985, n. 124 che autorizzava la gestione
conservativa  del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad assumere
personale  operaio  con  contratto  a  tempo  determinato  e  a tempo
indeterminato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  «Regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264    recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante «Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato» e in particolare l'art. 5, comma 1;
    Visti  gli  articoli 3,  comma  65  della legge 24 dicembre 2003,
n. 350   (legge  finanziaria  2004),  e  1,  comma  116  della  legge
30 dicembre   2004   n. 311   (legge  finanziaria  2005),  che  hanno
consentito al Corpo forestale dello Stato di mantenere la presenza in
servizio  del  personale  a  tempo determinato assunto ai sensi della
legge n. 124/85 confermando i limiti della spesa sostenuta negli anni
precedenti;
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)
ed   in  particolare  i  commi  da  237  a  252  dell'articolo  unico
riguardanti  l'avvio  di  procedure di reclutamento di un contingente
complessivo  non  superiore  a  7000  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato,  da  individuare  tra il personale a tempo determinato
delle amministrazioni richiamate nei commi da 237 a 242;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
la  cui  entrata  in  vigore  e'  fissata  al  1° gennaio  2007, e in
particolare i seguenti commi dell'art. 1:
      comma  519,  che stabilisce, tra l'altro, modalita' e requisiti
per  la  stabilizzazione  a domanda del personale a tempo determinato
delle pubbliche amministrazioni interessate;
      comma  521,  che prevede che «le modalita' di assunzione di cui
al  comma  519 trovano applicazione anche nei confronti del personale
di  cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,  in  possesso  dei  requisiti  previsti dal citato comma 519,
fermo  restando  il  relativo  onere  a  carico  del  fondo  previsto
dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
      comma 1077, in base al quale «al fine di assicurare la regolare
gestione  delle  aree  naturali  protette,  per  il personale operaio
forestale  di  cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del
presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del
fondo  ivi  previsto,  anche  in deroga alle disposizioni della legge
5 aprile 1985, n. 124».
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21 febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 123 del
29 maggio  2007, con il quale il Corpo forestale dello Stato e' stato
autorizzato  ad  avviare  procedure  di stabilizzazione del personale
assunto  a  tempo determinato ai sensi della legge n. 124/1985 per un
contingente pari a n. 1007 unita';
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 30 aprile 2007, a firma
del  Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nelle  pubbliche
amministrazioni,  relativa tra l'altro all'applicazione del comma 519
dell'art. 1   della   citata   legge   n. 296/2006   in   materia  di
stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato;
    Considerato  il  parere espresso dalla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento   della   funzione   pubblica   con  nota  n. 48451  del
14 dicembre  2007,  in  ordine  all'attuazione  da  parte  del  Corpo
forestale  dello  Stato  del disposto del comma 519 dell'art. 1 della
legge  n. 296/2006 nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del
personale  operaio  a  tempo determinato assunto ai sensi della legge
n. 124/1985;
    Ritenuto  di dover procedere alla emanazione dell'avviso di avvio
della  procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato
del  Corpo  forestale  dello  Stato  assunto  ai  sensi  della  legge
n. 124/1985   e   alla   definizione   delle  relative  modalita'  di
svolgimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Procedura di stabilizzazione
    1. E' avviata una procedura per la trasformazione del rapporto di
lavoro  da  tempo determinato a tempo indeterminato, nel limite di n.
1007  unita',  riservata  al  personale  operaio  a tempo determinato
assunto  dal  Corpo  forestale  dello  Stato  ai  sensi  della  legge
n. 124/1985  che,  in  possesso  dei requisiti richiesti dal presente
decreto, ne faccia specifica istanza.
    2. Il personale stabilizzato sara' assunto in qualita' di operaio
a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 124/1985 citata.