IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle universita';
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
   Visto   il   D.P.C.M.   7  febbraio  1994,  n.  174  e  successive
modificazioni,  recante  norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  europea  ai  posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi  e  delle  altre  forme  di assunzione nel
pubblico impiego;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
   Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art.
51;
   Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28, e in particolare l'art.
19,  che  prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato
con  decreto  del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n.
333;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445 -  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia di tutela e di sostegno
della maternita' e della paternita';
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
   Visto  l'art.  18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n.  215,  come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236
del  31 luglio 2003, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei
posti  messi  a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate
congedati  senza  demerito  dalla  ferma breve o quinquennale e degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
   Visto il regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita'
del  personale  tecnico-amministrativo, emanato da questa universita'
con D.R. n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive modificazioni;
   Visto  il decreto  legislativo 30  giugno  2003, n. 196 «Codice in
materia dei dati personali;
   Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art.
1, comma 105;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
comparto   universita'   sottoscritto  in  data  27  gennaio  2005  e
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, che
integra il CCNL del 9 agosto 2000;
   Vista  la  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  di  conversione,  con
modificazioni,  del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante, tra l'altro,
disposizioni urgenti per l'universita';
   Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari  opportunita'  tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 gennaio 2005, n. 246»;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  che  disciplina  le  modalita'  di esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la  legge  n.  296  de1 27 dicembre 2006 (legge finanziaria
2007);
   Vista  la  legge  n.  244  del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria
2008);
   Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 28 febbraio
2007  e  del  25  luglio  2007,  con  le  quali e' stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo per
il triennio 2007-2009 ed autorizzata, tra l'altro, la copertura di un
posto  di  categoria  C -  posizione  economica  Cl -  area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati, con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato e parziale al 50%, per le esigenze del centro di
calcolo e deliberato il relativo impegno di spesa;
   Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, con esito negativo;
   Accertato  che  non esiste alcuna graduatoria di concorso efficace
per  la  categoria  di  cui trattasi e che pertanto occorre procedere
all'emanazione  di  apposito  bando  di  concorso per il posto di cui
sopra;
   Tenuto  conto  che  questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto  dall'art. 18, comma 6 e 7, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215,  e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31
luglio 2003, ha cumulato frazioni di posto che determinano la riserva
in  favore  dei  militari delle Forze armate congedati senza demerito
dalla  ferma  breve o quinquennale, degli ufficiali di complemento in
ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in ferma prefissata che abbiano
completato senza demerito la ferma contratta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Concorso e numero dei posti
   E'  indetto  un  concorso  pubblico, per esami, per la copertura a
tempo  indeterminato  di  un  posto  di  categoria  C - area tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati - posizione economica C1,
con  supporto  di lavoro a tempo parziale al 50%, per le esigenze del
Centro   di   calcolo  dell'Universita'  degli  studi  della  Tuscia,
prioritariamente   riservato   ai  soggetti  beneficiari  individuati
dall'art.  18,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  215/2001  e
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
   Sono  garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.