IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante   nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 7
febbraio  1994,  n.  174  e  successive  modificazioni, recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi  e  delle  altre  forme  di assunzione nel
pubblico impiego;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
   Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449 e in particolare l'art.
51;
   Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 e in particolare l'art. 19,
che  prevede  l'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato
con  decreto  del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n.
333;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28 dicembre
2000,   n.   445 -  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia di tutela e di sostegno
della maternita' e della paternita';
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  l'art.  18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n.  215,  come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236
del 31 luglio 2003, che prevede una riserva obbligatoria del 30 % dei
posti  messi  a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate
congedati  senza  demerito  dalla  ferma breve o quinquennale e degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
   Visto il Regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita'
del  personale  tecnico amministrativo, emanato da questa Universita'
con decreto  rettorale  n.  40/03  del  13  gennaio 2003 e successive
modificazioni;
   Visto  il decreto  legislativo 30  giugno  2003, n. 196 «Codice in
materia dei dati personali»;
   Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e in particolare l'art. 1,
comma 105;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
comparto   Universita'   sottoscritto  in  data  27  gennaio  2005  e
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, che
integra il CCNL del 9 agosto 2000;
   Vista   la  legge  31  marzo  2005,  n.  43  di  conversione,  con
modificazioni,  del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante, tra
l'altro, disposizioni urgenti per l'Universita';
   Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari  opportunita'  tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
   Visto  il decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  che  disciplina  le  modalita'  di esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la  legge  n.  296  del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria
2007);
   Vista  la  legge  n.  244  del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria
2008);
   Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio
2007  e  del  25  luglio  2007,  con  le  quali e' stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo per
il  triennio  2007  -2009  ed  autorizzata, tra l'altro, la copertura
di un  posto di categoria B, posizione economica B3, area dei servizi
generali  e  tecnici - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale  al  50%,  per  le  esigenze  dell'Azienda  Agraria  D.S.  e
deliberato il relativo impegno di spesa;
   Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, con esito negativo;
   Accertato  che  non esiste alcuna graduatoria di concorso efficace
per  la  categoria  di  cui trattasi e che pertanto occorre procedere
all'emanazione  di  apposito  bando  di  concorso per il posto di cui
sopra;
   Tenuto conto  che  questa  amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto  dall'art. 18, comma 6 e 7, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215  e dall'art. 11 del decreto legislativo  n. 236 del 31
luglio 2003, ha cumulato frazioni di posto che determinano la riserva
in  favore  dei  militari delle Forze armate congedati senza demerito
dalla  ferma  breve o quinquennale, degli ufficiali di complemento in
ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in ferma prefissata che abbiano
completato senza demerito la ferma contratta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Concorso e numero dei posti
   E indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami, per la copertura a
tempo  indeterminato  di  un  posto di categoria B - Area dei servizi
generali e tecnici - posizione economica B3 -, con rapporto di lavoro
a  tempo  parziale  al  50%,  per  le  esigenze  dell'Azienda agraria
didattico-sperimentale     dell'Universita'     di     studi    della
Tuscia, prioritariamente    riservato    ai    soggetti   beneficiari
individuati  dall'art.  18,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.
215/2001  e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio
2003.
   Sono  garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.