(Decreto n. 12862).
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto  il  d.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista  la  Legge  9  maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi  ed  il  relativo  regolamento  d'Ateneo di attuazione
emanato con DR n. 10674 del 12 dicembre 2006;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125  concernente  le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
   Visto   il   d.P.C.M.  7  febbraio  1994,  n.  174  recante  norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed  integrazioni  le  cui  norme  regolamentano l'accesso ai pubblici
impieghi nella pubblica amministrazione e le modalita' di svolgimento
dei concorsi;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni  e  di  controllo  e  successive  modifiche ed integrazioni
introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Vista  la  legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
   Visto  il  d.P.R.  del  28  dicembre 2000, n. 445 recante il testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
documentazione   amministrativa   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni;
   Visto  il  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed  integrazioni  concernente  le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  d.lgs.  8  maggio  2001, n. 215 che prevede una riserva
obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore di volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre
Forze  armate congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte;
   Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia
di  protezione dei dati personali ed il relativo Regolamento d'Ateneo
di  attuazione  emanato  con  D.R.  n.  7445  dell'11  gennaio  2005,
successivamente modificato con D.R. n. 9279 del 10 gennaio 2006;
   Visto  il d.lgs. 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del suddetto
decreto  legislativo  n.  215/2001,  ed  in particolare l'art. 11 che
ricomprende  tra  i  beneficiari  della  sopraccitata riserva del 30%
anche  gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali
in  ferma  prefissata  che  hanno  completato senza demerito la ferma
contratta;
   Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria;
   Visto   il   Regolamento   d'Ateneo   recante   disposizioni   sui
procedimenti   di   selezione   per  l'accesso  all'impiego  a  tempo
indeterminato   nell'Universita'   degli  studi  dell'Insubria  nelle
categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con D.D. n.
3346 del 17 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art.
1  comma  101,  in  base al quale le Universita' degli studi non sono
soggette al blocco delle assunzioni e comma 105, il quale prevede che
a  decorrere  dall'anno 2005 le Universita' adottano programmi per il
fabbisogno  di personale che debbono essere valutati dal MIUR ai fini
della  coerenza  con  le risorse stanziate nel fondo di finanziamento
ordinario,  fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa
vigente;
   Viste  le  deliberazioni  del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione  29  marzo  2005  con  le quali e' stata approvata la
programmazione  triennale  dei  fabbisogno  di  personale dell'Ateneo
contenente anche impegni relativi alla precedente programmazione;
   Vista  la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il MIUR
ha  valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno
del personale formulata da questo Ateneo;
   Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 che detta disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2006);
   Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che detta disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge
finanziaria 2007);
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che detta disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge
finanziaria 2008);
   Considerato  che  risultano  vacanti  due  posti  di  categoria B,
posizione  economica B/3 - area amministrativa presso la sede di Como
a   seguito   di   due  passaggi  alla  categoria  superiore  tramite
progressione  verticale  che  hanno  reso  immediatamente disponibile
l'intera copertura finanziaria per i suddetti posti;
   Ravvisata    conseguentemente    la    necessita'   di   procedere
all'indizione  di un concorso pubblico per due posti di categoria B -
posizione   economica   B/3   -  area  amministrativa  osservando  le
specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
   Considerato,  che con nota prot. n. DFP-0005683 04/02/2008-1.2.3.2
pervenuta  in  data  7  febbraio  2008 il Dipartimento della Funzione
Pubblica  -  Ufficio  Personale  Pubbliche Amministrazioni - Servizio
Mobilita'  ha  comunicato  di  non  avere,  allo  stato, personale da
assegnare  ai  sensi dell'art. 34-bis comma 4 del decreto legislativo
165/2001  per  le  esigenze  segnalate  dall'Universita'  degli studi
dell'Insubria;
   Considerato  che la procedura di mobilita' esterna in applicazione
dell'art.  46  del  vigente CCNL (trasferimento da altre Universita),
attivata  con  prot.  n.  19323  del  28 dicembre 2007, ha dato esito
negativo;
   Rilevato  che in conformita' a quanto disposto dall'art. 18, comma
7   del   d.lgs.   8   maggio   2001,  n.  215  sopra  citato  questa
Amministrazione  ha  cumulato,  con  il suddetto posto a concorso una
quota  pari  a 1,3 posti da riservare a favore dei volontari in ferma
breve  o  in  ferma prefissata di durata quinquennale delle tre Forze
armate  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le
eventuali  rafferme  contratte  e  degli  ufficiali di complemento in
ferma  biennale  e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
completato  senza demerito la ferma contratta e che il raggiungimento
dell'unita'  rende  immediatamente  operativa la riserva in questione
(residuo 0,3);
   Considerato  che  l'applicazione  della riserva di cui sopra resta
subordinata  al superamento delle prove concorsuali e che pertanto in
ossequio  ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza ed
economicita'  dell'azione  amministrativa,  e'  opportuno  bandire un
concorso pubblico aperto a tutti;
   Accertata  la  vacanza  dei  posti  da  ricoprire  e  la copertura
finanziaria nel bilancio di Ateneo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
   E'  indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
due   posti   di   categoria   B,   posizione  economica  B3  -  area
amministrativa,  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato e a
tempo   pieno   per   le   esigenze   dell'Universita'   degli  studi
dell'Insubria - sede di Como.
   Per uno dei suddetti posti e' prioritariamente prevista la riserva
ai  volontari  in  ferma  breve  o  in  ferma  prefissata  di  durata
quinquennale  delle  tre Forze armate congedati senza demerito, anche
al  termine  o  durante  le  eventuali  rafferme  contratte  e  degli
ufficiali  di  complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi dell'art. 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 215/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Nel  caso  in  cui  nella  graduatoria  di  merito  non  risultino
candidati  aventi  titolo  alla predetta riserva, il posto si intende
pubblico  e  l'Amministrazione  procedera' all'assunzione, ai sensi e
nei   limiti   della   normativa   vigente,  secondo  l'ordine  della
graduatoria generale di merito.
   L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.