IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

   Vista   la   legge  31  luglio  1954,  n.  599,  sullo  stato  dei
sottufficiali   dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  e
successive modificazioni;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al
decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
   Vista  la  legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma
dei Carabinieri;
   Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1077,  riordinamento  delle carriere degli impiegati civili dello
Stato;
   Vista  la  legge  8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato;
   Vista  la  legge  31 maggio 1975,  n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione  Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n. 212, concernente norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per l'ammissione  ai  concorsi  per  la nomina a
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
   Visto  il  decreto  Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574,  concernente  norme  di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dalla
imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
   Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle
norme  sullo  stato  giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri,
dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   Visto  il  Regolamento  interno  per  la  Scuola sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8  giugno 1993 e
successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  Presidente del Consiglio del Ministri 23 marzo
1995,  concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
Amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non dirigente
dell'Arma   dei   Carabinieri   integrato   e  corretto  dal  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza,  come modificata dalla legge 2
agosto 2007, n. 130;
   Vista  la  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  articolo 18, comma 2,
concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
   Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi  per  la  nomina a maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma
dei Carabinieri;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,   della   legge   14   novembre   2000,   n.   331   e  successive
modificazioni/integrazioni  introdotte  con  decreto  legislativo  31
luglio 2003, n. 236;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  datato  22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare,  riguardante l'accertamento delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio  militare  integrata  con  il decreto dirigenziale 30 agosto
2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207
del 6 settembre 2007;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati idonei al servizio militare integrata con il
decreto  dirigenziale  20  settembre  2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre, n. 246;
   Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del
ruolo  degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 700
posti  da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83,  per il 70% corrispondente a 490 posti mediante pubblico concorso
e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e
per  il  restante  30%  corrispondente  a 210 posti mediante concorso
interno  aperto  agli  appartenenti  al  ruolo dei sovrintendenti, ai
quali   e'   riservata  due  terzi  di  detta  percentuale,  ed  agli
appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e  carabinieri il restante
terzo,  e  superamento  di apposito corso di qualificazione di durata
non inferiore a sei mesi;
   Visto  il  foglio  n.  116/5/1012/46.51  del 16 giugno 2008 con il
quale  lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la pubblicazione
del bando di concorso;
   Ravvisata  l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente   decreto   una   prova  di  preliminare  cui  sottoporre  i
concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo,
per    motivi   di   economicita'   e   di   speditezza   dell'azione
amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande venisse ritenuto
compatibile  con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
   Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare previste dal presente decreto venga ammesso un
numero  di  concorrenti  idonei  via  via  decrescente,  sufficiente,
comunque,  a  garantire  una  adeguata  e  rigorosa  selezione  e  la
copertura dei posti messi a concorso,
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1. E'   indetto   un   concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per
l'ammissione  al  14°  corso  biennale  2009-2011  di  n. 490 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
   2.  Nel  concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni  fino  alla  data di approvazione della
relativa  graduatoria  di  merito,  al  fine  di soddisfare eventuali
sopravvenute   esigenze   dell'Arma  dei  carabinieri  connesse  alla
consistenza del ruolo ispettori.
   3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del  corso,  in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di  personale  per  l'anno 2009. In tal caso, l'Amministrazione della
difesa  provvedera'  a  dare  formale  comunicazione  mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.