IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art.
20;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
   Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
   Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
   Visti  i  contratti collettivi nazionali del lavoro 9 agosto 2000,
13 maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo  dell'Universita'  degli  Studi  di Pavia, emanato con
decreto rettorale n. 10782 del 5 novembre 2001;
   Visto  il  decreto  legislativo  n.  215/2001,  in particolare gli
articoli  18 e 26 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede
una  riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore
dei  volontari  in  ferma  breve  o  in ferma prefissata di durata di
cinque  anni  delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata  che  hanno completato senza demerito la ferma contratta e
considerato  che  tale riserva da' luogo ad una frazione di unita' di
posto  che verra' cumulata con la percentuale di unita' scaturente da
altri concorsi banditi da questa Amministrazione;
   Visto  il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del  suddetto  decreto  legislativo  n.  215/2001,  ed in particolare
l'art.  11  che  ricomprende  tra  i  beneficiari  della sopraccitata
riserva  del  30%  anche  gli  ufficiali  di  completamento  in ferma
biennale  e  gli  ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
   Rilevato   che  la  riserva  percentuale  pari  a  1,20  derivante
dall'applicazione  degli  articoli 18 e 26 del decreto legislativo n.
215/2001  e  successive  modifiche  ed integrazioni a fronte di altri
concorsi  banditi dall'Ateneo nel corrente anno, e' qui applicata con
una  percentuale  residua  pari  a  0,10 da utilizzare per successivi
analoghi cumuli;
   Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;
   Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
   Vista la delibera del 20 settembre 2007, con la quale il Consiglio
di  amministrazione  ha approvato la programmazione dei fabbisogni di
personale tecnico amministrativo - anno 2008;
   Considerato  che  al  Dipartimento di scienze della terra e' stato
assegnato un   posto  pubblico  di  categoria  C/1  -  Area  tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
   Vista  la delibera del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio
di  amministrazione  ha approvato l'introduzione di un rimborso spese
pari  ad  e  12,00  per  la  partecipazione  ai  concorsi indetti per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato;
   Considerato  altresi'  di  aver  ottemperato  a  quanto prescritto
dall'art. 7 della citata legge n. 3/2003;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
   Vista  la  comunicazione  in data 10 giugno 2008 del direttore del
Dipartimento di scienze della terra di questo Ateneo;
   Accertata  la  copertura  finanziaria  sul  bilancio di previsione
dell'Ateneo;
                              Dispone:
                               Art. 1.
   E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto   di   categoria  C,  posizione  economica  C1,  area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di
scienze della terra dell'Universita' degli studi di Pavia.
   Il  posto  messo a concorso e' prioritariamente riservato a favore
dei  volontari  in  ferma  breve  o  in ferma prefissata di durata di
cinque  anni  delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali  di  completamento  in  ferma biennale e degli ufficiali in
ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma
contratta.  Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad
usufruire   della   suddetta  riserva,  l'amministrazione  procedera'
all'assunzione,  ai  sensi  e  nei  limiti  della  normativa vigente,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
   L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.