IL DIRETTORE GENERALE
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 28;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  «Regolamento  recante  norme  per  lo  svolgimento dei pubblici
concorsi»;
   Vista  la  legge  15  maggio  1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea, ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, «Norme in favore dei privi
della  vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla carriera
direttiva della pubblica amministrazione...»;
   Viste  le  seguenti  norme  che  introducono  riserve nei concorsi
pubblici:
   legge  12  marzo  1999,  n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;
   legge  23  novembre  1998,  n.  407,  «Nuove norme in favore delle
vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'  organizzata»,  e
successive modificazioni e integrazioni;
   decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215, «Disposizioni per
disciplinare  la  trasformazione progressiva dello strumento militare
in  professionale,  a  norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14
novembre  2000,  n. 331», con particolare riferimento agli artt. 18 e
26;
   Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
   Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro del comparto
Ministeri per i quadrienni dal 1994/1997 al 2006/2009;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),
ed   in  particolare  l'art.  3,  comma  107,  che  autorizza  questa
Amministrazione   «a  bandire  concorsi  e  procedere  all'assunzione
straordinaria   di   400   assistenti   alla   vigilanza,  sicurezza,
accoglienza,  comunicazione  e  servizi  al  pubblico, calcografi, di
posizione   economica   B3,   in  deroga  alle  vigenti  disposizioni
limitative delle assunzioni»;
   Ritenuto  di bandire, nell'ambito dell'autorizzazione di cui punto
precedente,  un concorso a 3 posti di «Assistente tecnico scientifico
calcografo», nella seconda area, fascia retributiva F3 di cui al CCNL
2006/2009  (corrispondente  alla  posizione  economica  B3  del  CCNL
1998/2001);
   Visto   l'accordo   del   17   settembre   2001,   con   il  quale
l'Amministrazione   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  le
organizzazioni  sindacali hanno approvato - ai sensi dell'art. 13 del
CCNL  1998/2001 - le declaratorie dei profili professionali esistenti
nell'Amministrazione,        nel        cui       sito       internet
http://www.beniculturali.it/ sono state pubblicate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti conferibili
   1.  In  attuazione dell'art. 3, comma 107, della legge finanziaria
2008 citata nelle premesse e' indetto un concorso pubblico per esami,
a 3 posti nella regione Lazio, di «Assistente tecnico scientifico con
specializzazione  calcografo», nella seconda area, fascia retributiva
F3, nel ruolo del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
   2.  Sui  posti  a concorso gravano le riserve previste dalle norme
citate  nelle  premesse,  la cui applicazione sara' definita all'atto
della emanazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie,
di cui al successivo art. 6.
   3. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
   4.  All'atto  della formulazione delle graduatorie si terra' conto
anche  delle  preferenze a parita' di merito previste dall'art. 5 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  487/1994  citato  nelle
premesse,  graduate secondo l'ordine stabilito dalla norma citata. In
caso  di  ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'.